Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1967 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1967 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME, nato a Tunisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Perugia il 10/12/2024
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
udito il Sostituto Procuratore Generale, AVV_NOTAIO, che ha co chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di fiducia del ricorrente, che ha co insistendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Perugia, in sede di giudizio di rinvio, ha rigettato la di revisione della sentenza del Tribunale di Macerata con cui NOME è stato condannato per i delitti di lesioni, rapina nonché per quello all’art. 7 I. 31 maggio 1965 n. 575, per avere, in concorso con COGNOME Anis- per il qu si è proceduto separatamente -, cagionato a NOME COGNOME lesioni personali e per e impossessato di alcuni oggetti.
La Corte di cassazione con la sentenza n. 15432 del 26/03/2024 aveva annullato precedente sentenza della Corte di appello con cui era stata rigettata la ric
revisione osservando come la Corte avesse fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle prove dichiarative nuove, senza alcun confronto critico e valutativo con le emergenze acquisite nel corso del dibattimento, relative all’esatta epoca di commissione dei reati, nonché di porre in collegamento tale dato con le dichiarazioni della stessa persona offesa secondo cui, prima dell’atto predatorio denunziato, questa aveva “chiacchierato” e “urlato” con uno ..che ha fatto qualche problema con mia figlia”.
A parere della Corte di cassazione si sarebbe trattato ” di un elemento decisivo al fine del raccordo tra la nuova testimonianza del teste NOME COGNOME e le dichiarazioni del denunziante”.
In ragione di tali indicazioni, è utile fare allora riferimento ad alcuni dati fa evidenziati, in sede di giudizio di rinvio, dalla stessa Corte di appello con la sentenz impugnata; in particolare:
i fatti si sarebbero verificati nella notte tra il 9 e il 10 luglio 2005 e non, invece era stato indicato nella imputazione /il 12 luglio dello stesso anno;
la persona offesa dei delitti per cui si procede aveva avuto – pochissimo prima di essere aggredita – una colluttazione con l’ex fidanzato della di lui figlia, NOME, e, dopo essersi allontanato di circa 50 metri, era stato aggredito da due soggetti che conosceva di vista, che l’avevano colpito e rapinato;
detti soggetti aggressori erano stati riconosciuti dalla persona offesa nell’odierno ricorrente e in COGNOME Anis (soggetto, quest’ultimo, condannato);
la stessa persona offesa aveva escluso che qualcuno fosse intervenuto a dividerla durante la colluttazione che aveva preceduto la sua aggressione e aveva precisato che nessuno in quel momento fosse presente e che, in particolare, l’imputato non fosse intervenuto per dividere e per fare da paciere.
Ricostruiti i fatti nel senso indicato, la Corte di appello ha ritenuto non attendi le dichiarazioni, poste a fondamento della richiesta di revisione, di NOME e di NOME COGNOME.
Il primo, in particolare, smentendo la persona offesa, aveva riferito di essere stato aggredito da questa e come l’odierno ricorrente, intromessosi solo per dividere i contendenti, avesse, dopo la conclusione dell’alterco, condotto lo stesso NOME in ospedale, dove questi era stato medicato.
Detta ricostruzione era stata sostanzialmente confermata da NOME COGNOME e, in parte, dalla documentazione acquisita e cioè dal certificato medico del Pronto Soccorso dell’ospedale di Civitanova Marche lattestante il ricovero dello stesso NOME.
Dunque, una prova d’alibi, ritenuta tuttavia dalla Corte di appellonon attendibile.
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In questo contesto ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando quattro motivi.
4.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione; l’assunto è che la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere che l’oggetto della prova nuova non riguarderebbe il fatto per cui si procede – cioè la rapina e l’aggressione in danno di NOME COGNOME – quanto, piuttosto, un fatto accaduto poco prima, e cioè l’aggressione da parte dello stesso NOME COGNOME nei confronti di NOME, poi condotto in ospedale, secondo la prospettazione difensiva, dal ricorrente.
Dunque, si sostiene, si tratterebbe di una prova d’alibi, atteso che NOME e NOME COGNOME avevano invece riferito, come detto, dell’aggressione subita dal primo e del trasporto in ospedale da parte del ricorrente prima che si verificassero i fatti pe cui il NOME è stato condannato.
Non diversamente, sarebbe viziato, da una parte, l’assunto della Corte secondo cui la prova nuova non sarebbe comunque decisiva, atteso che il ricorrente avrebbe potuto recarsi in ospedale dopo aver commesso i fatti per cui si procede e, dall’altra, quello per cui il giudizio di responsabilità sarebbe stato fatto derivare correttamente dall dichiarazioni della persona offesa, laddove l invece, le dichiarazioni dei due testimoni sarebbero di limitata attendibilità.
Si sostiene cioè che la prova nuova non avrebbe una valenza decisiva a discarico.
4.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione.
Sarebbe viziato anche l’assunto della Corte di appello secondo cui, pur volendo ritenere che il ricorrente si fosse allontanato dal luogo in cui i fatti si verificaron accompagnare NOME in ospedale, questi sarebbero dovuti arrivare in ospedale prima della persona offesa della rapinaladdove invece vi sarebbe la prova che l’arrivo fu pressocchè contestuale e, dunque, compatibile con l’assunto accusatorio della partecipazione del ricorrente alla rapina in questione.
Gli orari di arrivo al Pronto Soccorso sarebbero sostanzialmente contemporanei (sei minuti di distanza) e entrambi gli aggrediti avevano riferito che l’aggressione sarebbe stata compiuta all’1,30; dunque una piena compatibilità con la tesi secondo cui il ricorrente aggredì e poi accompagnò.
Sostiene invece il difensore che gli orari delle aggressioni sarebbero approssimativi e i fatti si sarebbero verificati in stretta successione; NOME linoltre, a differenza di NOME, portato in macchina in ospedale, sarebbe stato condotto in ambulanza e ciò potrebbe giustificare i tempi di percorrenza diversi.
Anche l’assunto della Corte secondo cui il ricorrente avrebbe aggredito NOME per spirito di vendetta in relazione alla pregressa aggressione di questi ai danni dell’amico NOME sarebbe viziatRAGIONE_SOCIALE non essendo verosimile che una persona, che immediatamente prima aveva rapinato un alto soggetto, si rechi in ospedale presso lo stesso luogo in cui la vittima della rapina sarebbe stata di lì a poco condotta.
Si aggiunge che il fatto ricostruito dalla Corte di appello sarebbe comunque diverso rispetto a quello posto a fondamento della sentenza di condanna, atteso che mentre in questa si sarebbe fatto riferimento ad una rapina in danno di un “tranquillo” signore, nel giudizio di revisione il fatto sarebbe stato commesso in ragione di un rancoroso sentimento di vendetta da parte del ricorrente per le ragioni legate alla immediata precedente aggressione di cui sarebbe stato autore lo stesso COGNOME.
4.3. Con il terzo motivo si lamenta vizio di motivazione; ,a Corte avrebbe posto a fondamento del proprio giudizio una impropria gerarchia tra le prove che violerebbe i principi affermati dalla Corte di cassazione in tema di revisione. ( 4 )
Si sarebbe infatti dato prevalenza alle dichiarazioni della persona offesa rispetto a quelle dei due testimoni a discarico in mod0 assertivo o adducendo circostanze non decisive senza considerare le gravi discrasie del racconto della persona offesa, che aveva negato di essere statck in precedenza aggredit.
A .4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione.
Le prove nuove comproverebbero l’esistenza di un ragionevole dubbio sulla colpevolezza del ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è fondato.
Le Sezioni unite hanno chiarito, da una parte, che la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso lo strumento della revisione – in deroga al principio cardine dell’intangibilità del giudicato – è costituita dalla necessità di sciogl un contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, e, dall’altra, che la “ratio” dell’istituto non pu che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del “favor innocentiae” che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di giustizia sostanziale. (Sez. un., n. 624 del 26/09/2001, (dep. 2002) Pisano, Rv. 220441).
In tale senso, si afferma, “rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno d valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dalla necessi dell’eliminazione dell’errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del “favor innocentiae”, da cui deriv corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica – quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti – per impedire la riapertura d processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell’ingiustizia della sentenz irrevocabile di condanna” (Sez. un., Pisano, cit.).
Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all’ Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è nec garantire l’esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’in nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accor diritti inviolabili della personalità” (sentenza n. 28 del 1969).
La Corte di cassazione, a sua volta, ha spiegato come la revisione assolva essenziale funzione di “sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibi verità e della giustizia reale; così da ribadire che essa non è ricollegab all’interesse del singolo ma piuttosto all’interesse pubblico e superiore alla rip degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia (Sez. un., Pisano., cit.)
Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e amplia considerato che l’art. 631 stabilisce – a differenza di quanto previsto dagli art 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 – che la revisione è ammessa anche l’esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza di prove.
Si è tuttavia aggiunto come il carattere straordinario della impugnazione in es la sua attitudine a superare il giudicato giustifichi i suoi limiti di ammissibilit è infatti finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti mediante soluzioni normative dalle quali traspare che “la revisione è necessariam subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell’intento di contemperarne le con l’interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle sit giuridiche ed all’intangibilità delle pronunzie giurisdizionali di condanna, ch passate in giudicato” (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recente Corte cost., n. 129 del 2008).
L’esigenza di bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei ca legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condi per l’ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elem tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
In tale contesto si colloca il principio secondo cui per prove nuove rilev norma dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen., ai fini dell’ammissibilità della relat devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di conda e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate, neanche implicitamente, purc non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal gi indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ulti sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso
condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (S U., n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443).
Dunque, una prova sopravvenuta ovvero una prova preesistente e non “deducibile” – nel senso che la parte non aveva potuto a suo tempo portarla alla cognizione del giudice per causa di forza maggiore o per fatto del terzo o perché materialmente “scoperta” successivamente, ovvero, ancora, una prova dedotta ma nemmeno implicitamente valutata.
La prova, tuttavia, oltre ad essere “nuova” deve possedere il necessario requisito della obiettiva esistenza e della “dimostratività”, ai fini dell’accertamento, dell’errore giudizio da rescindere.
Il “novum” posto a base di tale giudizio deve dunque presentarsi, nel quadro di un ponderato scrutinio che tenga conto anche delle prove a suo tempo acquisite, come un fattore che determini una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base si è pervenuti al giudicato oggetto di revisione, dal momento che, ove così non fosse, qualsiasi elemento in ipotesi favorevole potrebbe essere evocato a fondamento di un istituto che, da rimedio straordinario, si trasformerebbe ineluttabilmente in una non consentita impugnazione tardiva.
Un fattore obiettivo, un fatto accertato nella sua obiettività che disarticoli il corre fattuale posto a fondamento della sentenza di condanna.
Ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve cioè condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, NOME, Rv. 267067, in una fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi il provvedimento di inammissibilità di una richiesta di revisione fondata su una perizia avente carattere “esplorativo”; nello stesso senso Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fedda, Rv. 281772).
La previsione normativa della regola di giudizio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio” non ha cioè introdotto un diverso e più restrittivo criterio di valutazione dell prova ma ha codificato il principio giurisprudenziale secondo cui la pronuncia di condanna deve fondarsi sulla certezza processuale della responsabilità dell’imputato.
Il dato probatorio introdotto nel giudizio di revisione, per poter innescare ragionevole dubbio sulla tenuta dimostrativa delle prove originariamente poste a fondamento della condanna dell’imputato, deve innanzi tutto potersi ritenere affidabile, cioè idoneo a riscontrare in termini di ragionevole certezza un fatto.
In altri termini, ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova portare all’effettivo accertamento di un fatto, la cui dimostrazione deve poi evidenziare come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio.
L’esito della valutazione comparativa è dunque effetto dell’acquisizione di un dato probatorio certo.
La Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di detti principi.
La sentenza di condanna, nella sua stringata motivazione, è fondata esclusivamente sulla deposizione della persona offesa, la quale aveva riferito di essere statckaggreditck violentemente da due persone, poi riconosciute con certezza nell’odierno imputato e nel suo correo Becail. (4x-
Una deposizione, per come recepita nella sentenza del Tribunale, che non faceva nessun riferimento alla circostanza che la stessa persona offesa avesse aggredito NOME pochissimo prima di essere stata a sua volta aggredita.
Una deposizione, peraltro, rispetto alla quale il Tribunale aveva escluso interessi inquinanti e che, quanto al tema del riconoscimento, era fondata anche sul fatto che entrambi gli aggressori, dopo i fatti di causa, avessero incontrato nuovamente la persona offesa chiedendole scusa per l’accaduto.
Rispetto a tale contesto si colloca la prova nuova, che, se è vero che attiene ad un fatto accaduto pochissimo tempo prima dell’aggressione subita da NOME COGNOME, assume obiettivamente valenza rispetto ai fatti per cui si procede per un triplice ordine di ragioni.
Il primo attiene al giudizio di attendibilità della persona offesa.
La prova nuova è dimostrativa, da una parte, di un fatto sostanzialmente taciuto dalla persona offesa ed accaduto pochissimo tempo prima della aggressione da questi subita, e, dall’altra, di un evento che potrebbe non essere scisso da ciò che accadde dopo che la persona offesa aggredì l’ex fidanzato della figlia costringendolo a recarsi in ospedale.
Un fatto che, diversamente da quanto affermato dalla Corte di appello, impone un rinnovato rigore nella valutazione delle dichiarazioni della persona offesa e che attiene alla verifica dell’assenza di un suo interesse inquinante, alla ricostruzione dei rapporti che condussero questa ad aggredire COGNOME, a cosa esattamente accadde dopo l’aggressione compiuta, al se vi siano collegamenti tra le due aggressioni, al perché non sarebbero attendibili le nuove prove dichiarative nella parte in cui escludono la presenza del condannato sul luogo dell’aggressione.
Il secondo attiene al riconoscimento dell’imputato come uno dei due aggressori.
Proprio la reticenza della persona offesa a riferire dell’aggressione da lui compiuta impone maggiore rigore anche nella valutazione del riconoscimento.
Si tratta di un tema che si interseca con la prova nuova e che, al di là delle considerazioni formali della Corte di appello, certifica l’esigenza di verificare se mendacio della persona su ciò che accadde prima della aggressione da questi subita proietti una valenza inquinante anche sulla identificazione degli aggressori.
Né, sotto altro profilo, è stato chiarito come e in quali circostanze l’imputato incontrò di nuovo la persona offesa e chiese scusa della precedente aggressione.
() GLYPH terze attiene alla verifica del se davvero l’imputato accompagnò in ospedale NOME dopo l’aggressione da questi subita da parte della odierna persona offesa e, posto che ciò accadde, quando detto fatto si verificò rispetto all’aggressione per cui si procede.
Un tema sopravvenuto che merita approfondimento perché obiettivamente decisivo, tenuto conto che sul punto la sentenza di condanna è del tutto silente.
Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata; la Corte di appello, applicherà i principi indicati e verificherà se e in che termini sia possibile confermare giudizio di responsabilità contenuto nella sentenza divenuta irrevocabile.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 14 novembre 2025.