Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21576 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21576 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 COGNOMEa Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; uditi i difensori COGNOME‘imputato, avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME è stato irrevocabilmente condannato per i reati d bancarotta fraudolenta, patrimoniale e documentale, ai danni COGNOMEa socie RAGIONE_SOCIALE, fallita il 10 settembre 2015, di cui era amministratore.
La bancarotta patrimoniale, in particolare, è stata ravvisata per a NOME concorso a cagionare il dissesto COGNOMEa società, disponendo o comunque avallando un’operazione di capitalizzazione fittizia.
Il dolo del reato è stato derivato dalla consapevolezza, in capo a NOME COGNOMEa inesistenza del pacchetto obbligazionario oggetto COGNOME‘aumento di capit sociale deliberato nel dicembre 2011, desunta dalle dichiarazioni ete accusatorie del coimputato NOME AVV_NOTAIO COGNOME. Queste ultime, a loro volta sono risultate riscontrate, da un lato, dal carattere tardivo COGNOMEe att approfondimento e riscontro documentale, da NOME delegate nell’anno 2014 all’avvocato NOME AVV_NOTAIO; e, dall’altro, dalla volontaria diserzion parte di lui, COGNOME‘assemblea dei soci appositamente convocata dal colle sindacale, per il 14 luglio 2015, per deliberare in argomento.
COGNOME ha chiesto alla Corte di appello di Brescia, competente ai sen COGNOME‘art. 633, comma 1, cod. proc. pen., la revisione del giudicato, adduce quali nuove prove dimostrative COGNOMEa sua innocenza:
la missiva, spedita una settimana prima COGNOMEa seduta COGNOME‘assemblea, co cui egli, in qualità di amministratore, ne invocava il differimento per preg impegni personali, e una dichiarazione testimoniale, assunta in sede investigazione difensiva, a sostegno del fatto che l’impedimento fosse st effettivamente addotto;
b) altra missiva, recante la data del 22 giugno 2012, in apparenza riferibi in qualità di mittente, alla banca spagnola (RAGIONE_SOCIALE) che figurava depositaria d conto titoli intestato a RAGIONE_SOCIALE, contenente il relativo saldo, nonc documentazione inerente le verifiche che COGNOME COGNOME compiuto circa l’autenticità di tale oggetto di corrispondenza;
ulteriori dichiarazioni testimoniali al riguardo, assunte nella medesi sede di investigazione difensiva.
Con la sentenza in epigrafe l’istanza di revisione è stata respinta.
Secondo la Corte di appello di Brescia, infatti, gli elementi di pr presentati non sono idonei a travolgere il giudicato.
La giustificazione, tardivamente esibita, COGNOMEa mancata presenza assemblea non dava conto COGNOME‘esistenza di un impedimento insuperabile, che
potesse realmente spiegare l’assenza COGNOME‘amministratore da una riunio determinante per le sorti COGNOMEa società.
L’approfondimento, che COGNOME COGNOME operato presso la banca spagnola, era simulato, alla luce COGNOMEe insuperate dichiarazioni di COGNOME, e neppure dato sapere quale fosse l’esito COGNOMEe verifiche di cui al punto b).
I dichiaranti NOME COGNOME e NOME COGNOME, che si dichiarava convinti COGNOMEa buona fede di NOME, esprimevano null’altro che opinio personali.
La dichiarante NOME COGNOME affermato di essere venuta a conoscenza, già nell’aprile 2015, due mesi prima COGNOMEa ricordata sed assembleare, che RAGIONE_SOCIALE non compariva tra i clienti di RAGIONE_SOCIALE, la quale tramite la filiale italiana, COGNOME disconosciuto l’estratto conto ti corrispondenza di cui al punto a). Tale dichiarazione portava ulteriori elemen carico, nell’ottica COGNOMEa riaffermazione COGNOMEa penale responsabilità.
COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero dei suoi difensori fiducia.
Nell’unico articolato motivo, qui illustrato nei limiti stabiliti dall’a comma 1, disp. att. cod. proc. pen., il ricorrente deduce violazione di leg vizio di motivazione.
4.1. Il ricorrente rappresenta che il nodo cruciale COGNOMEa domandata revisi stava nella dimostrazione che le attività di approfondimento’ messe in esse dall’imputato per riscontrare l’effettività del pacchetto obbligazionario og COGNOME‘aumento di capitale sociale, risalivano a data ben anteriore all’anno (nel quale soltanto, secondo l’accertamento passato in giudicato, sarebbero s avviate), come la prova documentale di cui al punto a), mai in precedenz apprezzata, mirava a dimostrare.
Le ragioni, per le quali il giudice a quo COGNOME svalutato tale prova, non sarebbero intellegibili. COGNOME COGNOME COGNOME interessato anticipatamente e la mis del 2012 fornirebbe idonee rassicurazioni sulla titolarità dei diritti di obbli in capo alla società; egli era tutt’altro che consapevole COGNOMEa loro inesistenz
E non sarebbe vero che le verifiche inerenti l’autenticità COGNOMEa missiv giugno 2012 non fossero andate a buon fine.
4.2. Sotto altro profilo, l’impedimento a partecipare all’assemblea sare stato comunicato tempestivamente, come documentato dalle prove nuove.
Non essendo tale atteggiamento stato mosso da ragioni strumentali, esso farebbe cadere l’argomento di riscontro facente leva sulla diserzione immotiva dall’assemblea medesima.
Tale argomento sarebbe stato irragionevolmente ritenuto inconferente.
4.3. Il ricorrente, nel censurare passaggi argomentativi ulteriori d sentenza impugnata, deduce come la stessa, avendo ingiustamente depotenziato la valenza dimostrativa COGNOMEe prove nuove, si sia anche sottratta all’obbli rivalutazione complessiva del quadro probatorio, aprioristicamente addita come immutato, o addirittura rafforzato, nella sua valenza probatoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
Secondo quanto in esso giustamente evidenziato, gli aspetti interessa dalla prova nuova versata nel giudizio di revisione coincidono con gli elementi riscontro del dolo, costituito dalla consapevolezza in capo a COGNOME COGNOME COGNOME‘aumento del capitale sociale, quest’ultima principalmente affer dalla sentenza passata in giudicato, sulla base COGNOMEe dichiarazioni di COGNOME.
Secondo quest’ultimo, entrambi i NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME insussistenza del pacchetto obbligazionario conferito, e NOME COGNOME COGNOME direttamente incaricato il dichiarante di procedere all’operazione fitt
Per riscontrare le affermazioni di COGNOMECOGNOME COGNOME sentenza passata in giudic valorizza sia le ricerche poste in essere da COGNOME solo nell’anno 20 tardivamente e quindi, in tesi, strumentalmente; sia la mancata e ingiustifi partecipazione all’assemblea dei soci convocata dal collegio sindacale.
Le prove acquisite mirano ad accreditare il fatto che anche NOME COGNOME condivise, fin dall’anno 2014, la richiesta del collegio sindacale di a certezza sul deposito COGNOMEe obbligazioni presso la banca spagnola, convin (secondo i testimoni indotti dalla difesa) COGNOMEa loro esistenza e autenticità.
Esse svelano altresì che COGNOME avanzò, per tempo, richiesta di rinvi COGNOME‘assemblea dei soci, e ciò a prescindere dalla cogenza COGNOME‘impedimento c addusse a ragione del rinvio.
La sentenza impugnata non si pone in adeguato confronto con tali elementi, negando indebitamente loro, a priori, ogni attitudine ad incrinare il giudicato.
La sentenza stessa non tiene conto, tuttavia, del principio per cui il giu di attendibilità di un chiamante in correità, già compiuto nel giudizi cognizione, deve formare oggetto di riesame in sede di revisione, ove si conte – come nella specie – la reale esistenza dei fatti storici nei quali rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (tr molte, Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, De Stefano, Rv. 280335-01)
senza limitarsi ad offrire, a loro contrasto, una mera rilettura di tipo l critico.
Si impone dunque l’annullamento COGNOMEa sentenza impugnata, affinché il giudice di rinvio (che si designa in altra sezione COGNOMEa Corte di appello di Bre colmando le evidenziate lacune argomentatíve, rivaluti con piena libertà apprezzamento la tenuta dei riscontri alla luce COGNOME‘intera piattaforma probato
Il fine COGNOMEa rivalutazione sarà quello di stabilire se le prove nuove ad permettano di appurare fatti la cui emersione consenta, o meno, di sostene ulteriormente, oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021 COGNOME, Rv. 281772-01), l’affermazione COGNOMEa penale responsabilit COGNOME‘amministratore.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione COGNOMEa Corte di appello di Brescia.
Così deciso il 20/02/2024