Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 15432 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 15432 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/03/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
NOME n. in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di Appello di L’Aquila in data 21/11/2023
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
letta la memoria difensiva pervenuta in data 18/3/2024;
udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME;
udita la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigett del ricorso;
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha illustrato i motivi e ne ha chie l’accoglimento
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava la richiesta d revisione proposta nell’interesse di NOME avverso la sentenza del Tribunale di Macerata, Sezione Distaccata di Civitanova Marche, in data 9/6/2011, irrevocabile il
23/10/2012, che l’aveva dichiarato responsabile dei delitti di rapina e lesioni aggrava condannandolo -con il vincolo della continuazione- alla pena di anni sette di reclusione e euro 1700,00 di multa.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore, AVV_NOTAIO, il quale ha dedotto con unico motivo la contraddittorietà della motivazione e il travisamento per omessa valutazione di una prova rilevante. Il difensore premette che -alla luce delle emergenz acquisite al fascicolo del processo di cognizione- i fatti per cui è intervenuta conda risultano essere stati commessi nella notte tra il 9 e 10 luglio 2005 sicché la data del 12 lu riportata in contestazione è da reputare erronea. Lamenta, di seguito, che la Corte di Appell di l’Aquila ha rigettato la richiesta di revisione dopo aver assunto le nuove prove dichiara addotte dalla difesa, sostenendo che la ricostruzione del teste NOME COGNOME, il quale ha riferito che la sera dei fatti fu aggredito e riportò lesioni ad opera della p.o., attes referto di pronto soccorso rilasciato il 9 luglio, deve riferirsi ad un diverso e antece episodio delittuoso. Pertanto i giudici territoriali sono pervenuti al rigetto dell incorrendo nel travisamento per omissione di una informazione decisiva, ovvero l’esatta data di commissione dei fatti giudicati, da individuarsi, sulla base delle emergenze processuali, quella del 9 luglio 2005 e non del 12 luglio successivo ed hanno, altresì, omesso di rileva che -alla luce delle dichiarazioni rese in sede di revisione- l’aggressione patita dal teste NOME e la rapina denunziata da NOME COGNOME si collocano nello stesso contesto spazio-temporale.
CONSIDERATO INI DIRITTO
1.11 ricorso è fondato e merita accoglimento. Alla stregua della giurisprudenza di legittimità in tema di revisione il giudice della c.d. fase rescissoria ha l’obbligo di adeguata giustificazione logica dell’esame delle risultanze processuali e, in caso di riget deve indicare i motivi per i quali le “prove nuove” dedotte nel giudizio sono inidonee incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna (Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2019, Rv. 277538 – 01). In particolare la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola pr nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a que del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che rapporto tra prove pregresse e prove introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione del “novum” (Sez. 5, n. 7217 del 11/12/2018,dep. 2019, Rv. 275619 – 01; n. 38276 del 19/02/2016, Rv. 267786 – 01).
Nella specie la motivazione della Corte di merito è affetta da genetica parzialità giacc ha fondato il proprio convincimento esclusivamente sulle prove dichiarative nuove, senza
alcun confronto critico e valutativo con le emergenze acquisite nel corso del dibattimento da Tribunale di Macerata, allegate dal difensore a fini di autosufficienza dell’impugnazion L’errore prospettico in cui si è mossa la Corte di merito ha impedito di rilevare che l’es epoca di commissione dei reati a giudizio è provata in atti poiché, secondo quanto risulta pag 3 della sentenza in revisione, fu acquisita in sede dibattimentale, con il consenso del parti e dopo l’esame dell’operante COGNOMECOGNOME l’annoi:azione di servizio relativa all’inter eseguito subito dopo il fatto delittuoso, allorché la p.o. giaceva ancora a terra con chiari s dell’aggressione patita e con evidenze lesive riscontrate dal referto analogamente allegato al fasciolo. Inoltre, dalla deposizione resa in primo grado dalla p.o. all’udienza del 4/3/2 consta che immediatamente prima dell’atto predatorio denunziato, NOME COGNOME aveva “chiacchierato” e “urlato”” con uno ..che ha fatto qualche problema con mia figlia” (pag. 4 elemento decisivo al fine del raccordo tra la nuova testimonianza del teste NOME COGNOME e le dichiarazioni del denunziante.
2.1 Pertanto le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale sono viziate da un erro metodologico, tradottosi in carenza e illogicità motivazionale su aspetti decisivi de regiudicanda, in quanto fondate sull’esclusiva valutazione del novum, sul rinnovato esame della p.o. e sull’acquisizione del referto medico relativo alle lesioni riportate dal teste NOME senza alcun confronto valutativo di detti materiali con le emergenze già acquisite ne dibattimento dinanzi il Tribunale di Macerata, vieppiù indispensabile ove si consideri che fonti dichiarative addotte dalla difesa sono state chiamate a riferire di fatti risalenti a anni prima.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia al fine di emendare le criticità rilevate.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia.
Così deciso in Roma, 26 marzo 2024
La Consigliera estensore
La Presidente