Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2215 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2215 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Potenza il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 08/09/2025 della Corte di appello di Milano
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 8 settembre 2025 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione della sentenza della Corte di appello di Torino del 13 ottobre 2020, irrevocabile il 11 novembre 2021, con la quale NOME COGNOME era stato condannato, con il beneficio della sospensione condizionale, alla pena di anni due di reclusione, per il reato di cui agli artt. 319quater e 323bis cod. pen., commesso in Asti, in concorso con NOME COGNOME, con più condotte compiute nel periodo anteriore e prossimo al 31 agosto 2016.
Ricostruito il quadro RAGIONE_SOCIALE risultanze probatorie sulla cui base l’istante era stato condannato per il reato di induzione indebita a dare utilità (abusando della qualità di pubblico ufficiale, aveva indotto la titolare di un ristorante a fornirgli gratuitamente una serie di pasti), la corte territoriale ha ritenuto che le nuove prove, costituite da sommarie informazioni acquisite tramite indagini difensive e da produzioni documentali, non giustificassero in astratto una prognosi plausibile di proscioglimento del condannato.
Avverso l’ordinanza di inammissibilità propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale del COGNOME, sulla base di sei motivi, con i quali eccepisce:
la violazione di legge (artt. 629 e segg. cod. proc. pen.) per avere la corte territoriale anticipato il giudizio di merito, ritenendo le nuove dichiarazioni contraddittorie e irrilevanti, senza considerare che esse introducevano fatti non esaminati in precedenza;
il vizio di motivazione circa l’affermata contraddittorietà ed irrilevanza RAGIONE_SOCIALE nuove prove;
l’omessa valutazione di prove decisive, in relazione all’astratta idoneità a determinare una decisione differente, con particolare riferimento alle dichiarazioni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME;
la violazione di principi costituzionali e convenzionali (artt. 24 e 111 Cost.; 6 CEDU) , atteso l’ingiustificato diniego alla riapertura del processo in presenza di prove nuove;
la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione RAGIONE_SOCIALE nuove risultanze probatorie e nella preclusione del giudizio di merito;
l’inosservanza di norme processuali per l’omessa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di revisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché presentato per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Nonostante l’articolata trama argomentativa, il ricorso è generico perché basato su principi, in astratto condivisibili, che non si confrontano, tuttavia, con le argomentazioni dell’ordinanza impugnata.
L’unico punto che accenna al contenuto RAGIONE_SOCIALE prove nuove -al di là del mero richiamo alle investigazioni difensive espletate -e alla loro idoneità a ribaltare la pronuncia di condanna è contenuto nel terzo motivo di ricorso, nella parte in cui sono riportati brevi stralci di trascrizione RAGIONE_SOCIALE dichiarazioni di COGNOME e di COGNOME, senza alcuna analisi della rilevanza RAGIONE_SOCIALE stesse nel tessuto argomentativo della sentenza di condanna e, soprattutto, nelle considerazioni dell’ordinanza di inammissibilità; provvedimento che ha valutato il contenuto dichiarativo RAGIONE_SOCIALE nuove allegazioni e che ha fornito al riguardo una giustificazione del tutto plausibile circa le conclusioni alle quali la corte di merito è pervenuta.
I principi di diritto sottesi alla decisione odiernamente contestata sono chiari e consolidati nella giurisprudenza di legittimità.
Senza dubbio, il principio che governa la fase rescissoria circa l’esercizio dei poteri di valutazione RAGIONE_SOCIALE nuove prove prevede che il giudice vagli l’idoneità dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati nella fase rescissoria -che il condannato deve essere prosciolto, «dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti» (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, COGNOME, Rv. 260563 -01), «non potendo tale controllo estendersi alla ‘tenuta’ della sentenza oggetto della domanda di revisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente realizzato in contraddittorio» (Sez. 1, n. 50460 del 25/05/2017, COGNOME, Rv. 271821 -01).
Tuttavia, «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività RAGIONE_SOCIALE allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 -01).
Nel caso in esame, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, la delibazione della corte territoriale si è mantenuta nel perimetro della
valutazione preliminare, essendo stati evidenziati i profili di non persuasività ed inefficacia dimostrativa dei nuovi apporti probatori offerti dalla difesa.
Con motivazione immune da censure di legittimità l’ordinanza impugnata ha indicato le prove a base della condanna del COGNOME (le dichiarazioni rese dalla vittima del reato, ritenuta pienamente attendibile, e il tenore inverosimile della versione dei fatti fornita dall’imputato) e ha valutato i risultati RAGIONE_SOCIALE indagini difensive svolte per conto dell’istante , esaminando le sommarie informazioni testimoniali di COGNOME, COGNOME, COGNOME e COGNOME, pervenendo alla conclusioni della loro irrilevanza per le ragioni specificatamente riportate alla pag. 3 dell’ ordinanza, con le quali il ricorrente non si confronta.
Ad avviso della corte trattasi di rappresentazione di esperienze personali dei testi nei loro rapporti individuali col condannato, che non interferiscono con la vicenda in esame; è stato evidenziato, infatti, che i testi in questione non erano stati vittima del reato di cui all’art. 319 -quater cod. pen. e che non avevano assistito agli episodi in relazione ai quali vi era stata condanna, con conseguente esclusione a priori di efficacia disarticolante di tali prove sull’accertamento dei delitti oggetto della sentenza di condanna.
L ‘affermazione è coerente con i principi di diritto richiamati in precedenza e con il tenore dei nuovi elementi di valutazione alla base dell’istanza di revisione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento ed al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma il 12 dicembre 2025
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente NOME NOME COGNOME