Revisione penale: non è un appello bis
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13621/2025, ha ribadito un principio fondamentale del nostro ordinamento: la revisione penale non è un quarto grado di giudizio, ma un rimedio straordinario attivabile solo in casi specifici e tassativamente previsti dalla legge. La pronuncia chiarisce che una semplice richiesta di rivalutazione delle prove già esaminate durante il processo non è sufficiente per ottenere la riapertura di un caso definito con sentenza irrevocabile.
I Fatti del Caso: La Condanna per Riciclaggio
Il caso trae origine da una condanna per riciclaggio. L’imputato era stato giudicato colpevole di aver partecipato all’alterazione di un’autovettura rubata. Nello specifico, dopo aver acquistato il veicolo di provenienza illecita, in concorso con altri soggetti, aveva sostituito le targhe e falsificato il numero di telaio, utilizzando i dati di un’altra auto che era stata demolita anni prima. Questo complesso meccanismo aveva lo scopo di occultare l’origine delittuosa del veicolo e di immetterlo nuovamente sul mercato.
La condanna era divenuta definitiva dopo la sentenza della Corte di Appello. Successivamente, il condannato ha presentato un’istanza di revisione alla stessa Corte, chiedendo di rimettere in discussione la sua colpevolezza.
La Richiesta di Revisione e il Ricorso in Cassazione
La Corte di Appello di Napoli aveva dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, ritenendola infondata. Contro questa decisione, il condannato ha proposto ricorso per cassazione, basando le sue argomentazioni su un unico motivo: una diversa interpretazione delle dichiarazioni di un testimone, secondo cui sarebbe stato proprio l’imputato a fornire il numero di telaio del veicolo demolito da apporre su quello rubato. Secondo la difesa, questa circostanza non era stata adeguatamente provata e, pertanto, era necessario un nuovo esame delle prove.
Le Motivazioni della Cassazione sulla revisione penale
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione della Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno spiegato in modo netto che l’istanza del ricorrente non era una vera richiesta di revisione penale, ma un tentativo di ottenere una nuova valutazione delle emergenze probatorie già ampiamente discusse e considerate nei precedenti gradi di giudizio.
Il punto cruciale della decisione risiede nel fatto che il ricorso non faceva alcun riferimento ai motivi specifici elencati dall’articolo 630 del codice di procedura penale, che sono gli unici a poter giustificare la revisione di una sentenza definitiva. Questi motivi includono, ad esempio, la scoperta di nuove prove decisive dopo la condanna, la dimostrazione che la condanna si è basata su atti falsi, o la sopravvenienza di una sentenza che accerta la falsità di testimonianze chiave.
La Corte ha sottolineato che il ricorrente non ha indicato nulla di nuovo, né ha dedotto alcuna delle circostanze previste dalla legge. Si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già valutate, auspicando un diverso esito. Questo, tuttavia, non rientra nelle finalità dell’istituto della revisione.
Le Conclusioni: Quando una richiesta di revisione penale è inammissibile
Questa sentenza è un importante promemoria dei limiti e della natura eccezionale della revisione penale. Non è uno strumento per contestare all’infinito la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito. Per poter riaprire un processo, è indispensabile presentare elementi nuovi e concreti che possano effettivamente minare la fondatezza della condanna. In assenza di tali elementi, come nel caso di specie, la richiesta viene dichiarata inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere la revisione di una sentenza penale semplicemente perché non si è d’accordo con la valutazione delle prove fatta dai giudici?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che la revisione non è un ulteriore grado di giudizio per riesaminare le prove già valutate. È un rimedio straordinario che richiede motivi specifici previsti dalla legge, come la scoperta di nuove prove dopo la condanna.
Quali sono le conseguenze di un ricorso per revisione penale dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equitativamente dal giudice.
Per quale motivo principale la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione in questo caso?
La richiesta è stata ritenuta inammissibile perché il ricorrente non ha indicato nessuno dei motivi tassativamente previsti dall’art. 630 del codice di procedura penale. Si è limitato a proporre una diversa lettura delle prove già acquisite nel processo, senza addurre alcun elemento di novità.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 13621 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 13621 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 19/12/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOMECOGNOME nato a Altavilla Silentina il 27/11/1964
avverso l’ordinanza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 10/06/2024;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott.ssa NOME COGNOME che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla stessa Corte il 25/06/2021, con cui NOME è stato condannato per il reato di riciclaggio perché, in concorso con il fratello (assolto in pri grado) e NOME NOME (giudicato separatamente), dopo aver acquistato una determinata autovettura provento di rapina, vi avrebbe apposto, previa falsificazione del telaio, le targhe di un’altra autovettura, in realtà demolita nel 2007.
Ha proposto ricorso per cassazione il condannato articolando un unico motivo. Il tema attiene all’affermazione della Corte di appello secondo cui dalle dichiarazioni di tale COGNOME emergerebbe che COGNOME avrebbe fornito il numero di telaio dell’auto
rottamata sull’auto rubata; si tratterebbe di una circostanza non provata e in tal senso si rivisitano una serie di evidenze probatorie acquisite nel processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
Si tratta di un ricorso articolato solo sulla rivisitazione delle emergenze probatori acquisite nel corso del processo e poste a fondamento del giudizio di responsabilità.
Non vi è nessun riferimento all’art. 630 cod. proc. pen, e alle ragioni per cui sentenza dovrebbe essere oggetto di revisione.
Nulla è stato indicato, nulla è stato dedotto.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare nella misura di tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 dicembre 2024.