Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 28434 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 28434 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 20/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 12/08/1983
avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento in epigrafe indicato, emesso il 24 settembre 2024, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione, recan data 9 ottobre 2023 e depositata in cancelleria il 20 ottobre 2023, present nell’interesse di NOME COGNOME con la quale si sosteneva l’inconciliabilità dei giudicati in due distinti procedimenti penali nonché la sussistenza di una prova nuov riferita all’arresto del corriere COGNOME
1.1. GLYPH Quanto ai due procedimenti penali di cui si tratta: il primo afferisce ad una sentenza irrevocabile di condanna pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania per i delitti di cui agli artt. 74, commi 1, 2, 3 e 4 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, Le investigazioni relative a tali reati portavano poi ad accertare il coinvolgime dell’odierno ricorrente in un’associazione finalizzata alla commissione di più re concernenti l’immigrazione clandestina, nonché al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione di alcune donne rumene, introdotte clandestinamente nel territorio nazionale e costrette a prostituirsi. Per tali f NOME veniva condannato dalla Corte di assise di Roma, con sentenza parzialmente riformata dalla Corte di assise di appello in punto di pena (secondo procediment penale).
Deve precisarsi che vi era stata una precedente richiesta di revisione, a sensi dell’art. 630 cod. proc. pen., avverso la sentenza emessa dal Tribunale Tempio Pausania, con cui si lamentava l’inconciliabilità dei fatti posti a fondamen della detta sentenza con i fatti posti a fondamento dalla sentenza della Corte di as di appello di Roma. Tale istanza veniva dichiarata inammissibile in data 11 novembre 2021 dalla Corte di appello di Roma. Con la successiva istanza del 9 ottobre 2023, dichiarata inammissibile dal provvedimento oggi impugnato, si faceva riferimento ad atti volti a provare l’erronea attribuzione al ricorrente di una telefonata che era s come prova della sua responsabilità nei citati procedimenti. In specie, il ricorr adduceva, a sostegno della revisione, l’acquisizione di atti inerenti al procediment carico del corriere della droga Manoku al cui arresto fu attribuita una telefonata n. 1286 del 30 giugno 2004), effettuata dal Muka stesso: acquisizione volta ribaltare il giudizio di colpevolezza del ricorrente, in specie per quanto concern sua asserita estraneità all’associazione dedita al narcotraffico e al suo collegam con l’anzidetto corriere.
La Corte di appello di Roma ha ritenuto inammissibile l’istanza di revisione, sul rilievo che entrambi i temi sollevati (inconciliabilità dei giudicati e documentazi volta a smentire il senso ed il contesto attribuiti all’anzidetta telefonata) eran
già precedentemente esaminati dalla medesima Corte in occasione della precedente domanda di revisione, con elementi ed argomentazioni reputate sostanzialmente identiche.
Avverso l’anzidetto provvedimento di inammissibilità propone ricorso la difesa del condannato che solleva due motivi:
4.1. Con il primo motivo, deduce l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, eccependo l’omessa citazione del ricorrente, dichiarato irreperi con decreto emesso il 25 luglio 2024 e la conseguente nullità assoluta del decreto citazione nel presente giudizio di revisione;
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la contraddittorietà ed illogic ovvero la carenza della motivazione della pronuncia di inammissibilità rispetto al specifiche allegazioni, che dimostrerebbero una macroscopica svista dei Giudici nella lettura degli atti. Evidenzia, in particolare, che la preoccupazione espressa dal M nella telefonata del 30 giugno 2004, intercorsa tra lui e il capo del narcotraffico COGNOME non era riferita all’arresto del corriere ma a quello di tale COGNOME coinvol un procedimento di sequestro di persona unitamente al fratello del ricorrente. G odierni Giudici ripeterebbero l’errore di quelli della prima revisione, con riguardo consapevolezza da parte dei coimputati sardi del coinvolgimento del ricorrente in un contestuale traffico di prostituzione. Si tratta di fatti ignoti all’autorità pr che, proprio sull’assenza di una parallela attività afferente alla prostituzione da del ricorrente, ritenne provata la sua responsabilità per i fatti di droga. All’ini 2004, sarebbero entrati in scena i fratelli COGNOME: dagli acquisiti dalla stessa Cor appello di Roma nell’ambito dell’odierna seconda revisione, emerge che, la presenza in Olbia dei fratelli COGNOME era collegata all’invio ad Olbia delle ragazze reclutate d Romania, le quali, dopo una breve permanenza a Roma, furono spedite in Sardegna, a seguito dell’accordo di scambio intervenuto con il COGNOME. Osserva il difensore com vi sia inconciliabilità tra i fatti giudicati con le due sentenze, dei giudici roma quelli sardi, rispetto alla quale non vi sarebbe motivazione nel provvediment impugnato. Quanto alla prova nuova, riferita agli atti relativi all’arresto del co Manoku la motivazione del provvedimento impugnato non accenna alle articolate argomentazioni difensive, limitandosi ad utilizzare massime della giurisprudenza di legittimità. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso p l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il GLYPH
primo GLYPH
motivo GLYPH
è GLYPH
inammissibile
GLYPH
per GLYPH
genericità
GLYPH
(cfr.
Sez. 6, n. 17377 del 24/02/2016, COGNOME, Rv. 266736, massimata nei seguenti termini: “È inammissibile, per genericità, il motivo di ricorso per cassazione ch
lamentando la violazione di norme processuali in relazione all’art. 601 cod. proc. pen per l’omessa notifica all’imputato del decreto di citazione a giudizio, a seguito
rinvio di ufficio disposto a causa dell’adesione del difensore all’astensione di categ
– ometta di precisare a quale decreto di citazione si riferisca la doglianza, e di ch quali siano il profilo di vizio dedotto e la richiesta difensiva”). Nel caso di spe
ricorrente lamenta, in maniera del tutto generica, un’omessa citazione del ricorren che sarebbe stato erroneamente dichiarato irreperibile, senza offrire alcun element
volto a precisare gli atti cui si riferisce ed a chiarire quali siano il profilo dedotto e la richiesta difensiva.
Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con entrambe i provvedimenti della stessa Corte di appello di Roma che hanno dichiarato inammissibili li due richieste di revisione, di cui la presente appare essere riproposizione della precedente, attesa la medesimezza degli elementi a sostegno. Quanto all’asserita “nuova prova” – mediante l’acquisizione di altri atti volti a pro l’erronea attribuzione al Muka di una telefonata (n. 1286 del 30 giugno 2004) che era servita come prova della sua responsabilità nei procedimenti che lo riguardavano – i provvedimento impugnato con il presente ricorso rileva che detta prova era stata già valutata dalla medesima Corte di appello nell’ambito della prima istanza di revision presentata dal ricorrente e dichiarata inammissibile. Anche con riguardo all’inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della sentenza del Tribunale di Tem Pausania del 14 aprile 2024, che aveva condannato il Muka per partecipazione ad un’associazione finalizzata alla commissione di reati concernenti gli stupefacenti, c quelli di sfruttamento della prostituzione giudicati dalla Corte di assise di appell Roma, il provvedimento impugnato, nel fare rinvio alle argomentazioni spese in quello precedente, ricorda che la questione era stata sottoposta alla medesima Corte nell