Revisione Penale: Quando le Nuove Prove Non Bastano per Riaprire il Caso
La revisione penale rappresenta una garanzia fondamentale del nostro ordinamento, un’ancora di salvezza contro i possibili errori giudiziari. Tuttavia, il suo accesso è rigorosamente disciplinato per tutelare la certezza del diritto e la stabilità delle sentenze definitive. Una recente pronuncia della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per analizzare i requisiti di ammissibilità di questo strumento, chiarendo perché non ogni nuova prova è sufficiente a rimettere in discussione una condanna passata in giudicato.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna alla Richiesta di Revisione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per rapina aggravata, divenuta irrevocabile nel 2017. L’imputato, ritenuto colpevole sulla base di un solido quadro probatorio, decideva anni dopo di presentare un’istanza di revisione alla Corte di appello competente. La richiesta si fondava su quella che la difesa qualificava come una ‘prova nuova’: le dichiarazioni di una ex compagna dell’uomo, la quale affermava di aver trascorso con lui l’intera giornata in cui era stata commessa la rapina, fornendogli di fatto un alibi.
La Prova Nuova Messa in Dubbio
La Corte di appello, tuttavia, ha dichiarato l’istanza inammissibile. I giudici hanno ritenuto le dichiarazioni della teste non attendibili e, soprattutto, non decisive. La testimonianza, resa per la prima volta solo in sede di indagini difensive e a molti anni di distanza dai fatti, è stata considerata generica e non in grado di escludere con certezza che l’imputato si fosse allontanato per il tempo necessario a commettere il reato, data la relativa vicinanza tra la sua abitazione e il luogo del delitto.
La Decisione della Cassazione: Il Rigetto della Revisione Penale
Contro la decisione della Corte di appello, il condannato ha proposto ricorso in Cassazione, lamentando un vizio di motivazione. A suo dire, i giudici di merito avrebbero svalutato ingiustamente la nuova prova, senza considerare la presunta debolezza dell’originario riconoscimento fotografico effettuato dalla vittima, una persona anziana in condizioni di scarsa visibilità.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Gli Ermellini hanno chiarito che il ricorso non sollevava questioni di legittimità, ma mirava a ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, attività preclusa in sede di Cassazione. La motivazione della Corte di appello è stata giudicata logica, coerente e priva di vizi, avendo correttamente bilanciato la scarsa forza probatoria del nuovo alibi con la solidità del compendio probatorio originario.
Le Motivazioni
La sentenza ribadisce un principio cardine in materia di revisione penale: la ‘prova nuova’ non deve semplicemente insinuare un dubbio, ma deve avere una forza dimostrativa tale da ‘demolire’ il precedente accertamento di colpevolezza. Le dichiarazioni della teste, nel caso di specie, non possedevano tale capacità. La loro tardività (non essendo mai stata menzionata durante il processo originario), la loro genericità e l’impossibilità di escludere categoricamente la partecipazione dell’imputato al crimine le rendevano inidonee a inficiare l’attendibilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa. La vittima, infatti, aveva potuto osservare l’aggressore a volto scoperto e aveva fornito dettagli così precisi da permettere agli inquirenti di circoscrivere le ricerche e individuare un soggetto che, all’epoca, era ospite a soli 100 metri dalla sua abitazione.
Le Conclusioni
La decisione in commento è un monito importante: la revisione non è un terzo grado di giudizio. Per riaprire un caso chiuso con sentenza irrevocabile, non è sufficiente presentare un elemento di novità, ma è necessario che tale elemento sia dotato di una tale efficacia probatoria da poter astrattamente condurre a un proscioglimento. In assenza di questa ‘potenzialità demolitoria’ rispetto al giudicato, l’istanza di revisione non può che essere dichiarata inammissibile, a salvaguardia del principio di certezza delle decisioni giudiziarie.
Quando è possibile chiedere la revisione di una sentenza penale definitiva?
È possibile chiedere la revisione quando emergono nuove prove che, da sole o unitamente a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto. Tali prove devono essere potenzialmente decisive per ribaltare il giudizio di colpevolezza.
Perché la testimonianza della ex compagna non è stata considerata sufficiente per la revisione penale?
La testimonianza non è stata ritenuta sufficiente perché giudicata inattendibile e non decisiva. Le sue dichiarazioni sono state considerate generiche, tardive (rese per la prima volta a distanza di anni) e non in grado di escludere con certezza che il condannato si fosse allontanato per commettere la rapina, data la breve distanza dal luogo del reato.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘inammissibile’ perché prospetta censure di merito?
Significa che il ricorso non contesta errori di diritto o vizi logici della sentenza impugnata, ma chiede alla Corte di Cassazione di riesaminare e rivalutare le prove (come la credibilità di un testimone o la validità di un riconoscimento), un’attività che è riservata ai giudici di primo e secondo grado e che esula dalle competenze della Suprema Corte.
Testo del provvedimento
Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 17136 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 17136 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
COGNOME NOME Nato il DATA_NASCITA in Romania
Avverso la sentenza resa il 18 settembre 2023 dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni della AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza e dell’AVV_NOTAIO che ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello GLYPH di Ancona ha dichiarato la inammissibilità ex art. 634 cod.proc.pen. dell’istanza di revisione avanzata nei confronti della sentenza n. 618 del 2015 emessa dal Tribunale di Ferrara e confermata dalla Corte di appello di Bologna, divenuta irrevocabile il 4 Febbraio 2017, con cui NOME era stato condannato per avere eseguito in concorso una rapina aggravata.
Con il provvedimento impugnato la Corte ha spiegato che le nuove prove offerte dalla difesa e rappresentate dalle dichiarazioni rese ex art. 391 bis e 391 ter cod.proc.pen. da NOME COGNOME, la quale ha dichiarato di avere trascorso il giorno della rapina
insieme all’imputato odierno ricorrente, non sono attendibili e idonee ad inficiare la rilevanza del compendio probatorio già acquisito.
2.Avverso detta sentenza propone ricorso il condannato deducendo vizio di motivazione nella parte in cui la Corte ha ritenuto la nuova prova testimoniale dedotta inattendibile e inidonea a confutare la credibilità della individuazione fotografica eseguita da una persona di oltre ottant’anni, che venne aggredita di sera in un luogo con scarsa visibilità e che ha ritenuto di riconoscere il ricorrente sulla base di una fotografia poco nitida.
Il ricorso è inammissibile poiché l’unico motivo non è consentito.
La Corte ha censurato la attendibilità della dichiarazione resa dalla COGNOME per la prima volta in sede di indagini difensive, in quanto la stessa non è mai stata indicata dall’imputato nel corso del giudizio e nemmeno in sede di interrogatorio all’esito del decreto di chiusura delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod.proc.pen.; ha fornito informazioni generiche, non potendo ricordare a distanza di tanti anni dal fatto, se proprio la sera della rapina il compagno dell’epoca si fosse temporaneamente allontanato per recarsi sul luogo della rapina, posto ad appena 40 km di distanza dalla sua abitazione e quindi raggiungibile in un arco di tempo limitato.
La Corte ha concluso che nel complesso tali dichiarazioni non sono idonee ad inficiare l’attendibilità del compendio probatorio fondato sul riconoscimento in termini di assoluta certezza da parte della persona offesa dell’odierno imputato che ebbe modo di osservarlo durante l’azione delittuosa commessa a volto scoperto, considerato che proprio i numerosi dettagli e la precisione delle dichiarazioni rese dalla vittima avevano consentito di circoscrivere il campo di ricerca e individuare un soggetto pregiudicato che abitava a 100 m dall’abitazione della vittima, di cui l’odierno ricorrente era all’epoca ospite.
Il ricorso prospetta formalmente vizi della motivazione in ordine alla decisione della Corte di appello sulla prova nuova proposta, ma in sostanza deduce censure di merito che non sono consentite in questa sede, reiterando le valutazioni già proposte con l’istanza di revisione in ordine all’inattendibilità della individuazione fotografica esegui dalla persona offesa in termini di certezza e alla piena credibilità della nuova teste in ragione del fatto che la stessa non è più compagna e non intrattiene da tempo una relazione sentimentale con l’imputato.
La motivazione della Corte risulta, peraltro, immune dalle censure sollevate poiché la stessa ha valutato la capacità dimostrativa delle prove già assunte e di quelle nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza formulato a carico del condannato, pervenendo ad una motivata e non illogica conclusione negativa.
Alla stregua di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si ritiene congruo liquidare in euro 3000 in favore della cassa delle ammende, in ragione del grado di colpa manifestato nella proposizione della impugnazione.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende
Roma 10 aprile 2024
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME f