Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 46586 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 46586 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/11/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a MARANO DI NAPOLI il 02/12/1961
NOME nato a QUALIANO il 20/08/1959
avverso l’ordinanza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto Proc. gen. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell’Avv. NOME COGNOME per entrambi i ricorrenti, che ha insistito per !’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME NOME e NOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore, con un unico atto, avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Roma del 23 maggio 2024 con la quale veniva dichiarata inammissibile la richiesta di revisione presentata relativamente alla sentenza n. 298 emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Marano, in data 14 aprile 1998, poi parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Napoli, inammissibilità cui la Corte capitolina è pervenuta sul presupposto che non vi fossero prove nuove a dimostrazione del fatto che i reati si fossero prescritti per essere le opere già state ultimate prima dell’irrevocabilità della sentenza di condanna;
Il ricorrente denuncia, con un primo motivo, la contraddittorietà della motivazione, essendo asseritamente stati confusi i piani del giudizio rescindente e del giudizio rescissorio e, con un secondo motivo, l’inosservanza delle norme processuali per il fatto che le prove non sarebbero state acquisite interamente.
Chiede, pertanto, annullarsi l’ordinanza impugnata.
Le parti hanno reso ex art. 611 cod. proc, pen. le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto i proposti ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Ed invero, non appare sussistere la lamentata confusione tra le fasi rescindenti e rescissoria, avendo la Corte di Appello esaminato i tanti documenti prodotti in copia ed in originale (ben 15) ed avendo esaminato a fondo la rilevanza degli stessi.
La Corte capitolina ha operato un corretto governo del principio secondo cui, in tema di revisione, non dev’essere necessariamente distinta da quella rescindente, ben potendo procedere la Certe di appello, all’udienza dibattimentale fissata a norma dell’art. 636 cod. proc. pen., alla valutazione dei presupposti di ammissibilità dell’istanza ex art. 630 cod. proc. pen. congiuntamente alla valutazione delle prove nuove ai fini della decisione di merito, ai sensi dell’art. 637 cod. proc. pen. (vedasi Sez. 3, n. 14955 del 14/02/2024, COGNOME, 7,v, 286170 — 01 in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione di revoca della condanna intervenuta, con l’acquisizione di un documento ritenuto decisivo, direttamente nella fase rescindente, non preceduta dalla delibazione di ammissibilità della fase rescissoria).
Ebbene, la Corte territoriale, in primis, dà atto di evidenti difetti di allegazione laddove: 1. la sentenza di appello è stata prodotta in una copia dalla quale manca parte essenziale della stessa, in quanto non risultano la pagina o le pagine contenenti le ultime argomentazioni della motivazione e parte del dispositivo; 2. manca, altresì, copia della sentenza della Corte di cassazione che ha dichiarato inammissibile il ricorso di uno dei due imputati (l’annotazione manuale della Cancelleria in calce alla sentenza di primo grado menziona “la ricorrente”), senza che dall’atto di impugnazione risultino nemmeno gli estremi di detta sentenza (salvo la data di udienza ricavabile dalla detta annotazione manuale), :3.. non risultano prodotti, peraltro, gli allegati al!a comunicazione della notizia di re.ato del 28/06/1996, nella quale veniva rilevata un’ulteriore violazione di sigilli evidentemente consistente in ulteriori lavori edilizi, né la copia del verbale di esame dibattimentale del testimone ed operante di polizia giudiziaria COGNOME NOME né la trascrizione della relativa fonoregistrazione, sebbene la se.ntenza di primo grado faccia riferimento a dette prove senza riportarle per esteso.
Il giudice adito per la revisione dà quindi conto’ con motivazione logica e congrua, che gli altri elementi dichiarativi e documentali prodotti non sono idonei, nemmeno a livello di femus, a dimostrare che i reati sono stati consumati immediatamente dopo il 08/01/1994 invece che immediatamente prima della data di ultimo accertamento, ossia il 28/06/1996,
Ciò in quanto le dichiarazioni delle due persone ascoltate dalla Difesa non contengono alcun elemento preeiso sulla effettiva ultimazione dell’immobile, comprensiva di ogni rifinitwa, alia data indicata dalle parti private’ poiché si sostanziano in vaghi e generici rifei -imenti al compleanno del figlio dei richiedenti, senza indicazione alcuna circa lo stato dell’immobile, a parte vaghe indicazioni su “lavori ultimati” non meglio precisati. Inoltre ; la documentazione fotografica risalente alla data del primo compleanno del figlio delle parti private (09/08/1995) non consente di ricavare alcunché sullo stato dell’immobile crE, quo poiché vengono raffigurati solo interni di un’abitazione i3sser tamente individuata dalle persone escusse in quella in oggetto, senza che Sia possibile accertare alcunché sulie condizioni del manufatto all’epoca c’elle dette fotoc,:COGNOME. Ancora, le ricevute di pagamento per l’allaccio dell’utenza elettrica, i suo consumi e l’allaccio della fornitura idrica dimostrano solo che dette utenze érano state attivate dai reiativi gestori in violazione dell’art. 45 L. 47/1985. risultand-: d2lla sentenza di appelo ehe le domande di concessione in sanatoria erang prive., del versamento deiroblazione necessaria per le somministrazioni di energia ed acqua suddettE..
In sostanza, ne: provTd,n – nnto impugnato viene logicamente dato atto che manca qualsiasi elemento indispeneabile al fine di comprendere l’esatta situazione
del manufatto abusivo alla data nella quale i ricl -,:edenti asseriscono che esso sarebbe stato ultimato (“in epoca immediatamente successiva al secondo sequestro”) non essendo possibile in base a quanto prodotto dalle parti private alcun riscontro tra quanto accertato all’epoca dell’ultima comunicazione della notizia di reato del 28/06/1996 e quanto rilevato alla data del 08/01/1994.
Né alla luce dei documenti prodotti, era obbligatorio acquisire l’intero fascicolo procedimentale, posto che i documenti rilevanti erano già stati prospettati dalle parti che avevano interesse ella revisione-.
Dunque, la Corte territoriale correttamente, ha sancito l’assenza di novità della prova dedotta in ricorso, ritsiencio inadeguato il suo risultato dimostrativo ed inesistente il suo potenziale valore di disarticolazione rispetto all’originaria affermazione di responsabilità del ernoannato: e, dunque, priva di fondamento la stessa impugnazcne 3traordiri3 avanzata.
4. L’istituto dela revisione GLYPH va ricordato GLYPH non si configura come impugnazione tardiva che permette ri dedurre in ogni tempo ciò .ehe nel processo definitamente concluso non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo “straordinario” di impugnazione, che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità al’e esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La risoluzione del giudicato, quindi, non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli defini:i nel processo ;Sez. 6, n. 18338 del 10/3/2003, COGNOME, Rv. 227242: conf. See.1 i. 6881 del 2d/1 ‘2021, COGNOME, non mass.).
L’ordinanza impugnata muove nel solco del condivisibile principio secondo cui la valutazic ,ne preh -eirai -e circa l’ammissibilita della richiesta proposta sulla base di prove nuove implica !a necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite cne deve ancorarsi alla realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilevo di evidenti segni di inccnferenza o naffidabilità della prova nuova, che s;iang, però, riscontrabili ictu °culi “Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Verga, Rv. 257496, fattispecie in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte di Appello ehe aveva proceduto ad apprezzamenti di merito, propri della fase successiva. in ora ine alla rilevanza probatoria delle dichiarazioni testimoniali prodotte reosteeno de9a richiesta di revisione; conf..”.:ez. 6, n. 20022 del 30/01/2014, COGNOME, Pv. 277 1 9 in un caso in cui la Corte ha annullato la decisione della Corte d’appello che aveva proce, 4 uto ad apprez7amenti di merito, propri della fase `. – -;’,ICCeqVa, o’C -e e.a !Hevenze pro”oaorie delle dichiarazioni testimoniali prodotte a sostegno Oalla richiesta di revisione) E nel caso in cui la richiesta si fondi sull’inconciliabilV tra giudicati ai sensi dell’articolo 630, comma
primo, lett. a), cod. proc. poi., il controllo giurisdizionale che può condurre alla declaratoria dell’inammissibilità deli’istanza per manifesta infondatezza deve avere ad oggetto la verifica dell’irrevocabilità della sentenza che si vuole abbia introdotto il fatto antagonista e la mera pertinenza di tale decisione ai fatti oggetto del giudizio dì condanna, non potendo tale controllo estendersi alla “tenuta” della sentenza oggetto della domanda di reeisione rispetto ai contenuti della ulteriore pronuncia, che va obbligatoriamente rcaiizzato in contraddittorio ‘,Sez, 1, n. 50460 del 25/5/2017, COGNOME, Rv. 271821., conf. Sez. 5, ite 36718 del 04/05/2017).
È stato anehe condivisibilm’E·nte rilevato come, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammis , aibilità dela richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di une prove nova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasiviG.: e la r.ongruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di coc.mizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle eseminate, arcorata alla realtà processuale svolta (così Sez. 2, n. 18765 del 13/3/2018, Bascac ila, P,v. 27.029 in una t’attispecie relativa a dichiarazioni scritte di amici e della fidanzata dell’imputato acquisite a distanza di tempo dai fatti contestati, sfornite di riscontri e non idoeee a mettere in crisi il quadro istruttorio basate selle confessione dell’imputato e sulla duplice chiamata in correità degli altri i inuutati del delitto di rapina:e
È inammissibile per manrce5;ta infondateza, la ichiesta di revisione fondata non sull’acquisiziene di nuovi clementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esarnin2ae nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, , c.)no iniOone. ccu/i – 3 dere minare un effetto demolitorio del giudicato (Sez. 5, o. 44925 del 26/0C/2017, COGNOME, Rv. 271071),
Questa Corte, !eeraltro, ha nche chiarito che la declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione per essere le “nuove prove” palesemente inidonee ad inficiare l’accertamento dei fatti pesti alla base deile sentenze ch condanna, si sottrae a censure in sede di legittirnL3′.1 aqorché :Dine nel caso che ci occupa, sia fondata su una motivazione acleguita ed immune da vi» logici (Sez. 3, n. 39516 del 27/06/2017, Pv. 272600′ :
5. Essendo i rcorsi inamreissili e, a norma dell’arie 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza ci colpa nelle determinaz’ene delle causa di inammissibilità (Corte Cost. sent, n. 186 dei 13,6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento conaeoue quella a egamento della sanzione pecuniaria nella misure indicata ‘e e.l:s!:ee’r.ive
Dichiara inammissibili i ricars GLYPH condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro frernita ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 27/11/2024