Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 1320 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 1320 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: IMPERIALI COGNOME
Data Udienza: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PAVIA il 01/08/1966
avverso l’ordinanza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
lette le conclusioni scritte del difensore avv. NOME COGNOME che con memoria del 16/11/2023 ha chiesto l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
NOME COGNOME ricorre avverso l’ordinanza della Corte di Appello di Salerno che il 3 maggio 2023 ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione dallo stesso proposta il 7/3/2023 avvers la sentenza n. 678/2020 emessa il 18/2/2019 dalla Corte di appello di Catanzaro, che aveva confermato la condanna del COGNOME per il reato di calunnia, consistito nell’aver riferito all’au giudiziaria di aver appreso dall’avv. NOME, suo amico, che era stato ordito un complesso piano per consentire alla sua collega NOME NOME COGNOME trasferita dal CSM in via disciplinare a Tribunale di Monza, di continuare ad esercitare le sue funzioni di giudice per le indagi preliminari del Tribunale di Trani dilatando i tempi del suo trasferimento e consentendo all
Caserta di continuare ad occuparsi di un delicato processo (indicato come Truck Center) nel quale ella avrebbe garantito ad un legale compiacente, l’avv. COGNOME – che si sarebbe fatt opportunamente sostituire per non esporsi – un importante successo professionale nell’ambito del medesimo processo, disponendo una perizia collegiale per allungare i tempi di definizione del procedimento, concernente un plurimo omicidio colposo sul lavoro, che vedeva coinvolti alcuni esponenti dei vertici dell’ENI, appunto difesi dal predetto legale.
L’istanza di revisione presentata dal COGNOME, peraltro, seguiva ad altra proposta avverso l medesima sentenza, anch’essa dichiarata inammissibile dalla Corte territoriale, con ordinanza in data 8/6/2021, così come poi sono stati dichiarati inammissibili da questa Corte di Cassazione con sentenza del 10/2/2023 i due ricorsi proposti dal COGNOME avverso l’ordinanza di inammissibilit allora pronunciata dalla Corte di appello di Salerno.
Il ricorso ora in esame è affidato a due motivi di impugnazione:
1.1. GLYPH Con il primo motivo vengono dedotti la violazione degli artt. 630, 631 e 634 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione – sotto il profilo della mancanza, contraddittori manifesta illogicità della stessa – che si assume avrebbe anche travalicato i limiti della rescindente. Ad avviso del ricorrente, infatti, la Corte di appello avrebbe effettuato valuta che si risolvevano in “penetranti anticipazioni dell’apprezzamento di merito” riservato, inve alla cd. fase rescissoria del giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle par con riferimento alle argomentazioni, di cui alle pagg. 5 e 6 del provvedimento impugnato, secondo cui l’elemento nuovo – costituito dalla circostanza che l’avv. COGNOME aveva difeso du imputati, dirigenti della Nuova Solmine, in un troncone parallelo di quel procedimento e dell’attività corruttiva del Procuratore capo di Trani da parte dei vertici dell’ENI” – non era i ad incidere sul ragionamento probatorio seguito nei giudizi di condanna.
Il ricorrente, a sostegno del suo assunto, invoca la giurisprudenza di questa Corte d legittimità secondo cui l’inammissibilità della richiesta di revisione per manifesta infondatezz sensi dell’art. 634 cod. proc. pen. sussiste solo quando le ragioni poste a suo fondamento risultano, all’evidenza, inidonee a consentire una verifica circa l’esito del giudizio, talché r del tutto estranea a tale preliminare apprezzamento, perché riservata alla fase del merito, l valutazione concernente l’effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudi anche nella prospettiva del ragionevole dubbio. (Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, Rv. 281422). Il ricorrente si duole anche del fatto che gli elementi posti a sostegno della richiesta di revi non siano stati nemmeno comparati con quelli di cui alle precedenti istanze di revisione riproposti con la seconda istanza in quanto suscettibili di rivalutazione alla luce del no relativo alla vicenda Nuova Solmine, ed assume che, al più, la calunnia dovrebbe ritenersi non configurabile per l’inidoneità dell’azione, quale reato impossibile, avendo lo stesso COGNOME reso dichiarazioni nel maggio del 2012 al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani, l medesima A.G. che aveva allora già istruito i procedimenti scaturiti dalla vicenda RAGIONE_SOCIALE. Per contro, il ricorso si sofferma su molteplici elementi che avrebbero confermato il piano di c avrebbe parlato l’avv. COGNOME.
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Con il secondo motivo vengono dedotti la violazione degli artt. 634 comma 1 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla condanna al pagamento della somma di 1.000,00 euro in favore della cassa delle ammende, condanna che si assume non motivata in ordine all’esercizio della facoltà di condanna dell’istante a pagare una somma in favore della cassa delle ammende, nemmeno sulla scelta del qua
Con requisitoria scritta il sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha chiest dichiararsi inammissibile il ricorso.
In data 16/11/2023 la difesa del COGNOME ha presentato memoria, anche di replica alle conclusioni del P.G., con la quale ha insistito nei motivi di ricorso, con particolare riferi all’assunto secondo cui il COGNOME, interrogato dal pubblico ministero perché aveva ricevuto tr proiettili presso la propria abitazione familiare, peraltro successivamente allo svolgimento d processo Truck Center, si era limitato a riferire, tra numerose altre circostanze, quanto avev appreso dall’avv. Quinto in ordine alla vicenda Truck Center ed al trasferimento della collega Caserta, precisando sempre di ignorare se si fosse trattato di circostanze vere o false.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la sua manifesta infondatezza.
Con una pluralità di pronunce conformi tra loro – richiamate anche da Sez. 6, n. 17987 del 10/2/2023, n.m., che ha dichiarato inammissibili i precedenti ricorsi presentati dal Nar avverso pronunce di inammissibilità di altra istanza di revisione della stessa sentenza della Cort di appello di Catanzaro – questa Corte di Cassazione ha chiaramente delimitato il perimetro decisorio del giudice nella fase preliminare del giudizio di revisione indicando che in questa giudice di merito ha «il limitato compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola ido dei nuovi elementi dedotti a dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tutte le prove, unitamente a quella “noviter producta”, debba esser prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.; detta valutazione preliminare tuttavia, pur operando sul piano astratto riguarda pur sempre la capacità dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confronti del condannato e, quind concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, pur senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipaz dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e proprio giudizio di revisione, svolgersi nel contraddittorio delle parti.(così Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, Molina Rv.260563, richiamata anche da Sez. 6, n. 17987 del 10/2/2023, COGNOME, n.m.; cfr. anche Sez. 6, n. 1932 del 20/04/2000, Benedetto, Rv. 216893)».
Nel caso di specie, in relazione ad una vicenda processuale che aveva visto già rilevarsi l’inammissibilità di una precedente istanza di revisione della sentenza di condanna del COGNOME per il reato di calunnia, deve riconoscersi che il provvedimento impugnato ha fatto buon governo della disposizione dell’art. 634 cod. proc. pen., conformandosi ai principi giurisprudenziali dina richiamati, laddove ha rilevato l’evidente inconferenza delle prove nuove addotte a sostegno
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dell’istanza di revisione rispetto ai dati oggettivi di natura decisiva posti a fondamento del gi di penale responsabilità del COGNOME in ordine al delitto di calunnia, che in estrema sintesi possono essere ricapitolati: 1) nel momento in cui il COGNOME rendeva al pubblico ministero dichiarazioni riconosciute calunniose, il 12/5/2012, il processo Truck Center, si era già conclu in due sole udienze e non vi erano stati adempimenti istruttori tali da allungarne la trattaz tali da consentire alla Caserta di permanere nell’ufficio oltre il trasferimento deliberato, circostanze erano pacificamente note al COGNOME già allora; 2) la vicenda del trasferimento del dott.ssa COGNOME si era ormai cristallizzata; 3) in tale processo non si era mai costituito COGNOME o alcun suo collega di studio; 4) l’avv. COGNOME ha decisamente smentito alcun colloqui sull’argomento con il COGNOME, negando anche di conoscere alcunché del procedimento, al di fuori di quanto appreso dai giornali, né della sua possibile incidenza in ordine alle dinamiche tabell e disciplinari interne alla magistratura, e tale testimonianza dopo accurata analisi è stata rite attendibile dai giudici di merito.
Risulta, pertanto, del tutto coerente con il disposto dell’art. 634 cod. proc. pen. il giudizio della Corte territoriale che ha ritenuto l’elemento nuovo addotto dal ricorrente, costituito documentata difesa dell’avvocato COGNOME di due imputati, dirigenti della Nuova Solmine, manifestamente inidoneo a scardinare il giudicato di colpevolezza del COGNOME fondato su pluralit di convergenti elementi, tanto più che si trattava di difesa esercitata in “un troncone parallel quello indicato, ed attesa anche la diversità dei profili di colpa imputati nei d procedimenti e l’autonomia tra le diverse posizioni.
Alla luce del principio secondo cui è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiest di revisione fondata non sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazio di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee “ictu oculi” a determinare un effetto demolitorio del giudicato. (Sez. 5, 44925 del 26/06/2017, COGNOME. Rv. 271071), deve ritenersi inidoneo a scalfire la legittimi del provvedimento impugnato anche l’assunto del ricorrente secondo cui la consapevolezza, da parte del COGNOME, dell’esito del procedimento RAGIONE_SOCIALE nel momento in cui rendeva le sue dichiarazioni accusatorie, anziché sostenere il riconoscimento del “dolus caluniandi” avrebbe dovuto portare a riconoscere l’ipotesi del reato impossibile, per l’inidoneità dell’azione, ai dell’art. 49 cod. pen., assunto, peraltro, smentito dall’apertura di un procedimento penale p corruzione in atti giudiziari nei confronti dell’avv. COGNOME e della dott.ssa COGNOME.
2. E’ inammissibile anche il secondo motivo di ricorso, con il quale &gli- censura la condanna del ricorrente al pagamento della somma di mille euro in favore della cassa delle ammende, assumendo trattarsi di condanna immotivata sia in ordine all’ “an” che in ordine al “quantum” giacché deve ritenersi che i continui riferimenti della Corte territoriale alla reiterazione, d del COGNOME, di istanze di revisione ritenute ripetutamente inammissibili, costituiscano una impli giustificazione della condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria nella misura indicata come “media” di mille euro, in coerenza con la ratio dell’art. 634 comma 1 cod. proc. pen., riconducibile al fine di evitare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 cod. pro pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero anche alla luce dell’ulteriore reiterazione di istanze di revisione inammissibili.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente