Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38271 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38271 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME COGNOME COGNOME nato il DATA_NASCITA in Nigeria
NOME nato il DATA_NASCITA in Nigeria
NOME nato il DATA_NASCITA in Nigeria
NOME nato il DATA_NASCITA in Nigeria
avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO – nell’interesse di NOME -nonché le conclusioni scritte depositate dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO nell’interesse di NOME e NOME – e NOME COGNOME – nell’interesse d NOME
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato l’stanza di revisione della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE il 21 maggio 2018, confermata dalla Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE il 14 maggio 2020, definitiva dal 2 aprile 2021, proposta da NOME, NOME, NOME e NOME.
La sentenza della quale si chiede la revisione ha dichiarato:
–NOME colpevole dei reati a lui ascritti al capo 2) (violazione dell’art. 416bis cod. pen., per avere partecipato alla associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, commesso fino alla data odierna), al capo 8) (violazione dell’art. 5, comma 3, d. I.vo del 26 maggio 1997, n. 153, per avere esercitato abusivamente nei confronti del pubblico attività di intermediazione finanziaria e, in particolare, raccolta abusiva del risparmio e abusiva intermediazione nel cambio monetario, attraverso il sistema denominato “euro to euro”), al capo 10) (violaZione dell’art. 629, commi primo e secondo, cod. pen., perché, mediante violenza e ‘ onsistita nel colpire la vittima e nel proferire minacce di morte, anche mediante uso di un’ascia, e facendo riferimento alla sua appartenenza al sodaliziò RAGIONE_SOCIALE, pretendeva dalla persona offesa il pagamento di trentamila euro, riuscendo a conseguire la corresponsione di mille euro) e al capo 11) (violazione dell’art. 377 cod. pen. perché offriva trentamila euro a NOME per convincerIo a ritrattare le accuse mosse a NOME e ad altri due correi, con riguardo al tentato omicidio perpetrato ai suoi danni nel gennaio 2014; offerta di denaro che non conseguiva il fine sperato);
–NOME colpevole del reato a lui ascritto al capo 1) (violazione :dell’art. 416bis cod. pen., per avere partecipato alla associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, assumendo il ruolo di Ministro della Difesa).
–NOME e NOME colpevoli del reato a loro ascritto al capo 2) (violazione dell’art. 416-bis cod. pen. per avere partecipato alla associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, NOME con un ruolo di spicco).
Avverso la sentenza, ricorrono per cassazione NOME COGNOME NOME, NOME, NOME e NOME, assumendo che la affermazione di penale responsabilità per il reato associativo sia incompatibile, per assoluta inconciliabilità, con la sentenza di assoluzione emessa 1’8 novembre 2019 dalla Corte di assise di RAGIONE_SOCIALE, Sezione prima, n. 10/2019, confermata in
data 15 marzo 2022 con sentenza della Corte d’assise di appello di RAGIONE_SOCIALE Sezione seconda, n. 10/2022.
Si evidenzia, in sostanza, il contrasto tra la sentenza di assoluzione emessa all’esito di giudizio ordinario nei confronti di soggetti ai quali veniva contestata una posizione apicale nell’ambito dell’associazione RAGIONE_SOCIALE e la condanna intervenuta, all’esito di giudizio abbreviato, per gli altri sodali.
3.In particolare, i ricorsi censurano quanto segue.
3.1. La difesa di NOME e NOME deduce i seguenti motivi.
3.1.1. Violazione ed errata applicazione degli artt. 630, lett. a), e 415bis cod. proc. pen, in relazione alla ritenuta insussistenza della’ denunciata inconciliabilità tra il giudicato di condanna in esame e quello che,, assolvendo tutte le cariche apicali, ha escluso la stessa esistenza della contestata articolazione dell’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE.
3.1.2. Vizio della motivazione per travisamento dei fatti stabiliti con le sentenze di assoluzione poste a sostegno dell’istanza di revisione’ e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata.
3.2. La difesa di NOME deduce, come unico motivo, la violazione di legge con riferimento all’art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pe ., per avere erroneamente ritenuto che tra le due pronunce irrevocabili non vi fosse “conflitto teorico tra giudicati” così come previsto dalla norma suindicata.
3.3. La difesa di NOME deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, per travisamento dei fatti in relazione agli artt. 192 e 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
NOME . La difesa di NOME ha depositato conclusioni scritte, insistendo nei motivi formulati nel ricorso.
5 La difesa di NOME ha depositato una memoria, riportando quanto sostenuto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 14444/23, nella parte in cui evidenzia che la Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE era pervenuta alla conferma della sentenza di assoluzione inquadrando correttamente il tema di prova, che, con riferimento agli elementi strutturali del reato di cùi all’art. 416bis cod. pen., era costituito dalla esistenza ed operatività in Italia d una specifica struttura associativa unitaria, cioè una struttura nazionale capeggiata da NOME, NOME e NOME e una cellula palermitana e napoletana.
La Corte di assise di appello di RAGIONE_SOCIALE, dunque, non escludeva soltanto la costituzione di una diramazione denominata “RAGIONE_SOCIALE“, contie sostenuto
erroneamente dalla Corte di appello di Caltanissetta e dal AVV_NOTAIO Generale in requisitoria, ma proprio la sussistenza nel territorio italiano di un’associazione mafiosa denominata RAGIONE_SOCIALE.
Se fosse stata esclusa solo la diramazione palermitana denominata RAGIONE_SOCIALE, le sentenze sarebbero, comunque, inconciliabili, in quanto all’NOME veniva, in particolare, contestata la condotta di avere partecipato a tutte le attività relative all’organizzazione dei membri della RAGIONE_SOCIALE Axe presenti a RAGIONE_SOCIALE (anche per la scelta dei nuovi membri da proporre per la affiliazione) e la successiva formazione del RAGIONE_SOCIALE cittadino.
Non vi possono essere, dunque, dubbi sul fatto che sussista l’inconciliabilità tra i giudicati in quanto si è in presenza di una diversa ricostruzione del medesimo fatto storico ovvero la sussistenza dell’associazione mafiosa RAGIONE_SOCIALE in Italia.
Inoltre, la Corte di Assise di appello ha escluso la sussistenza dell’associazione mafiosa, non solo sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia ma anche delle prove documentali e testimoniali acquisite nel corso del dibattimento e, quindi, sulla base di On materiale probatorio certamente più ampio rispetto a quello acquisito dal Giudice nel processo abbreviato.
A tale conclusione è pervenuta anche la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE– Sezione Misure di prevenzione, che ha revocato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno applicata ad NOME, ritenendo che «gli elementi su cui si è fondata là condanna di NOME nel giudizio penale sono inidonei, ai precipiui fini della prevenzione, se letti alla luce delle risultanze dell’istruzione dibattimentale del parallelo giudizio di cognizione (divenuto definitivo giusta sentenza della Corte di Cassazione del 21 febbraio 2023) a carico dei coimputati di NOME, giudicati col rito ordinario ed assolti dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen perché il fatto non sussiste): risultanze di cui, effettivamente, il Giliclice di prime cure non disponeva e che, in sintesi hanno escluso la esistenza in radice dell’associazione di stampo mafioso RAGIONE_SOCIALE, così come contestata anche all’odierno proposto.
6.La difesa di di NOME e NOME ha depositato conclusioni scritte, nelle quali ha insistito nei motivi formulati nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2.0ccorre premettere che, con riferimento alla specifica ipotesi di revisione richiamata nell’istanza formulata innanzi alla Corte d’appello di Caltanissetta, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili fa riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano le diverse sentenze, tra la realtà fattuale come accertata nelle differenti sedi processuali, dando rilievc4 all’errore di fatto e non già alla contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni.
È, invero, già dato letterale adoperato per il caso di revisione di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., che orienta direttamente l’interprete verso una attività di comparazione tra i giudicati circoscritta alla disamina della «inconciliabilità» dei fatti storici stabiliti a fondamento delle due deciSioni posta a raffronto.
Per ritenere sussistente, in concreto, tale inconciliabilità tra i le decisioni irretrattabili occorre che i fatti storici considerati nelle sentenze irrevocabili che s assumono in contrasto – nei loro elementi essenziali: azione od omissione, evento e nesso di causalità che li lega – siano gli stessi.
I fatti storici devono, inoltre, risultare «fondamentali» e «decisivi» a giustificare la decisione posta in comparazione, di modo ché la diversa ricostruzione degli stessi possa fungere da elemento dirompente irispetto alla tenuta intrinseca della decisione oggetto di revisione.
Infine, quanto al requisito della inconciliabilità, la diversa ricoStruzione del medesimo fatto nelle due sentenze irrevocabili deve pervenire ad approdi tra loro alternativi, non già in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate, ma di oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui Si fondano le diverse sentenze (Sez. 1, n. 8419 del 14/10/2016, dep. 21/02/217, COGNOME, Rv. 269757; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, COGNOME, Rv. 250061).
Anche con specifico riferimento alla contestazione del reato i associativo, l’inconciliabilità fra sentenze irrevocabili, di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., deve essere intesa con esclusivo riferimento ai casi in cui i fatti storici allegati a sostegno dell’imputazione associativa siano negati in un caso e riconosciuti nell’altro (Sez. 2, n. 18209 del 26/02/2020, COGNOME, av. 279446 01).
In particolare, il riscontro circa la sussistenza dell’associazione riconducibile ad un fenomeno del tutto materiale, indipendente dal on è sempre e valutazioni giudiziali, soprattutto ove si considerino strutture caratterizzate da una “organizzazione minima”, il cui riconoscimento è il risultato di una valutazione giuridica ontologicamente “sovrastrutturale”, che può essere non omogenea
anche in ragione del compendio probatorio disponibile in relaz prescelto. one al rito
3. La richiesta di revisione respinta dalla Corte territoriale si fonda sulla circostanza che le sentenze di merito della Corte di Assise di RAGIONE_SOCIALE in data 08/11/2019 e della Corte di Assise di appello di RAGIONE_SOCIALE in data 15/03/2022, emesse nel parallelo giudizio a carico di coimputati degli odierni ricorrenti, accusati di avere ricoperto ruoli di vertice nell’ambito dell’associazione RAGIONE_SOCIALE in esame, non solo hanno prosciolto gli imputati per assoluta inattendibilità delle fonti testimoniali d’accusa, ma hanno addirittura escluso l’esistenza nel territorio italiano di una specifica struttura unitaria costituente articolazione locale (cd. Zone) dell’associazione RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE, ciella quale è stata parimenti esclusa l’esistenza di una cellula locale ubicata in RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE.
A tali pronunce deve aggiungersi quella emessa da questa SeziOne Sesta, n. 1444 del 21/02/2023, PG in proc. e COGNOME, non mass. che ha sancito l’impossibilità di ricondurre automaticamente la cellula territoriale denominata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE all’organizzazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denominata RAGIONE_SOCIALE.
I ricorrenti sono stati condannati in giudizio abbreviato in quanto partecipi della RAGIONE_SOCIALE Axe attraverso la partecipazione al RAGIONE_SOCIALE, la cui esistenza è stata o esclusa o quantomeno non correlata alla RAGIONE_SOCIALE Axe da altre pronunce ed i cui presunti capi sono stati, comunque, assolti.
Nel respingere l’istanza di revisione la Corte territoriale ha fatto ricorso al noto argomento della diversa valutazione, nei distinti procedimenti, delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, con conseguente differente giudizio relativo alla prova circa l’esistenza dell’articolazione , palermitana dell’associazione RAGIONE_SOCIALE di riferimento RAGIONE_SOCIALE. La giurisprudenza di questa Corte di cassazione è, infatti, ferma nell’affermare che in tema di revisione, non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. se i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti – specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utiliZzabilità delle prove -, dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decision , bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui ese si fondano (ex pluribus tra le più recenti v. Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022 A Frisullo, Rv. 283317).
4.Se dunque risulta assodato che nessuna delle sentenze citate ha messo in dubbio né ha escluso l’esistenza dell’associazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è altrettanto pacifico che i ricorrenti sono stati condannati per averne fatto parte in quanto membri del cd. RAGIONE_SOCIALE, la cui esistenza o quanto meno la cui riconducibilità alla RAGIONE_SOCIALE è stata, come anzidetto, esclusa con il conseguente proscioglimento dei dirigenti.
Le citate pronunce delle Corti di assise di RAGIONE_SOCIALE costituiscono, in particolare, il portato diretto di una valutazione di totale inattendibilità delle font probatorie testimoniali d’accusa, sì da indurre coerentemente i Giudici di merito ad esprimere un giudizio di sostanziale falsità di quegli elementi di prova.
Non mancano, infatti, anche nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità pronunce che, operando un distinguo rispetto al prevalente orientamento interpretativo, hanno affermato che, ai fini dell’accOglimento o meno della richiesta di revisione, quando il giudicato di condanna si fonda soprattutto su prove testimoniali, ove queste abbiano concorso a forniare il libero convincimento del giudice, solo la dimostrazione (positiva) della Idro falsità è suscettibile di essere utilizzata come supporto ad una richiesta di reyisione della sentenza e non già il mero dubbio postumo della loro affidabilità (Sez. 3, n. 1554 del 28/04/1999, COGNOME, Rv. 214002).
In un passaggio della pronuncia della Corte di Assise di appendi di RAGIONE_SOCIALE del 15/03/2022, si legge che «alla stregua delle esposte considerazioni, va dunque condiviso il giudizio espresso dai primi Giudici in ordine alla convergenza meramente apparente delle dichiarazioni rese dai collaboratori – inidonee, pertanto, a riscontrarsi reciprocamente secondo il paradigma della convergenza del molteplice – avuto riguardo ai rassegnati profili di criticità e alle incongruità caratterizzanti il racconto degli stessi (che inducono a dubitare finanche della partecipazione fisica di costoro alla festa del 7 luglio 2013 nonché alle asserite connotazioni occulte della medesima».
Un giudizio di inattendibilità, dunque, equipollente ad uno di completa falsità dei dichiaranti o quanto meno di artata manipolazione da parte di essi della indicazione e ricostruzione stessa degli eventi.
5. Alla luce delle precedenti considerazioni s’impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per nuovo giudizio dinanzi ad altra Sezione della Corte territoriale, non mancandosi di rilevare come la stessa decis one in sede rescissoria potrà fungere da parametro di valutazione per eventuali ulteriori istanze di revisione riguardanti il medesimo procedimento.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta.
Così deciso il 9 luglio 2024
Il Presidente