Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 26627 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 26627 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato a Vieste il DATA_NASCITA
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Brescia del 19/05/2023;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accogli del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Brescia con sentenza del 19 maggio 2023 (motivazione depositata il successivo 17 agosto) ha rigettato la richiesta di revisione avanzata da COGNOME NOME, relazione alla sentenza, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per le indagi preliminari di Milano e divenuta irrevocabile il 9 novembre 2016, con la quale gli è stata applic la pena complessiva di anni quattro e mesi due di reclusione. La pronuncia ha avuto ad oggetto (oltre ad altri delitti non contemplati COGNOME richiesta di revisione) i reati di cui ai capi 117, 317 cod. pen. (concussione a danno di COGNOME NOMENOME Provveditore RAGIONE_SOCIALE, in concorso con COGNOME NOME e COGNOME NOME, giudicati separatamente); 2) – artt. 56, 117 e 317 cod. pen. (concussione tentata, a danno d COGNOME NOME, Direttore generale del personale del RAGIONE_SOCIALE sempre in concorso con COGNOME NOME COGNOME, giudicati separatamente); 3) – artt. 81 cpv., 353 commi 1 e 2, cod. pen. (turbata libertà degli incanti, in concorso con COGNOME NOME, giudica separatamente); 4) artt. 319, 319 bis, 321 cod. pen. (corruzione passiva per atto contrario doveri d’ufficio sempre in concorso con COGNOME, in qualità di corruttore, giudic separatamente); in relazione ad essi è stata – COGNOME sentenza suindicata – ritenuta continuazione con ulteriori reati (p. e p. dagli artt. 81, cpv. 476 e 479 cod. pen.) giudica sentenza di condanna a carico di COGNOME ed emessa dalla Corte di appello di Milano in data 14 maggio 2019 (irrevocabile il 28 settembre 2019).
La richiesta di revisione, formulata ai sensi dell’art. 630 lett. a) cod. proc. pen., ha ad oggetto i capi 1), 2), 3) e 4). Il condannato ha evidenziato che i coimputati dei reati sub capi 1) e 2) (COGNOME e COGNOME) sono stati assolti con sentenza definitiva “perché il fatto no sussiste” e COGNOME (coimputato di COGNOME dei reati riportati nei capi 3 e 4) è stato assol primo reato “per non aver commesso il fatto” e dal secondo “perché il fatto non sussiste” Pertanto, ha dedotto COGNOME, sussiste radicale incompatibilità tra i fatti accertati nelle d sentenze, emergendo l’insussistenza dei fatti per i quali egli ha riportato sentenza di applicazio RAGIONE_SOCIALE pena.
La Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta ritenendo che non vi incompatibilità tra i fatti accertati nelle due pronunce irrevocabili ma solo una diversa valutaz giuridica degli stessi, rilevando altresì che la piattaforma probatoria nei due giudizi non è s la medesima. Ciò, in particolare: in riferimento alla concussione di cui al capo 1), in merito dichiarazioni rese nelle indagini dal teste COGNOME, non coincidenti con quanto riferito predetto nel dibattimento del giudizio a carico dei coimputati; in riferimento alla ten concussione sub capo 2), in merito alle dichiarazioni testimoniali rese da COGNOME NOME che non era mai stato prima sentito nelle indagini.
4. Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Brescia, COGNOME COGNOME presentato, a mezzo del suo difensore, ricorso nel quale deduce un unico motivo nel quale eccepisce violazione RAGIONE_SOCIALE legge processuale e vizio di motivazione. In particolare, si rileva l’erroneità RAGIONE_SOCIALE sente impugnata COGNOME parte in cui essa ha ritenuto sussistente non un diverso accertamento dei fatti ma una mera differente valutazione giuridica dei fatti medesimi, contestandosi che il riferiment – operato dalla Corte di appello – alla pronuncia di questa Sezione, n. 15427 del 15 febbrai 2022 (dep. il successivo 28 marzo) rsia perspicuo. Secondo il ricorrente, da tale sentenza si ricavano elementi nel senso RAGIONE_SOCIALE validità dei motivi posti a fondamento RAGIONE_SOCIALE richiesta revisione, precisandosi che il caso allora deciso presentava differenze rispetto a quello in esame considerato che quello non riguardava una sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena ma un giudicato di condanna a cognizione piena – definito con il rito abbreviato – che si fondava su dichiarazio accusatorie che non erano state utilizzate nel giudizio ordinario. Inoltre, si contestano argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata relative alla asserita “diversa piattaforma probatoria” a fondamento delle due pronunce, rilevandosi che per i capi 3) e 4) è evidente che mentre il giudicato di condanna nei confronti di COGNOME presuppone l’accordo con il corruttore COGNOME, i relazione al pactum sceleris con lo stesso intercorso e in base al quale COGNOME avrebbe turbato la procedura di gara, l’assoluzione del privato corruttore è stata pronunciata in quanto si esclusa la pattuizione illecita (e dunque sussiste inconciliabilità tra i fatti). In riferiment 1) e 2) (rispettivamente, concussione – consumata – nei confronti del provveditore COGNOME e concussione – tentata – a danni del direttore generale COGNOME) si deduce che l’assoluzione de coimputati è fondata sulla esclusione RAGIONE_SOCIALE valenza intimidatoria delle condotte poste in esser dall’autore materiale RAGIONE_SOCIALE condotta in ipotesi concussiva (COGNOME) nei confronti dei predett
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è parzialmente fondato.
2. Va in primo luogo rilevato che, mentre l’assoluzione (in primo e secondo grado) dei concorrenti nei reati, per i quali è intervenuta la sentenza di “patteggiamento” nei confronti COGNOME, è stata pronunciata con il rito ordinario e le relative sentenze sono connotate da un assai ampia motivazione, quella a carico di COGNOME, per la quale è chiesta la revisione, è sta emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e, dunque, presenta una motivazione sintetica. I Giudice del “patteggiamento” ha infatti rilevato che «sulla base degli atti non deve esser pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 C.P.P. esistendo sufficient elementi circa la sussistenza dei fatti, la corrispondenza dei medesimi ai reati contestati l’attribuibilità degli stessi all’imputato, con esclusione, quindi, dell’evidenza di prove di inn e non essendo sussistenti, al momento attuale, cause di estinzione del reato o difetti relativ condizioni di procedibilità. Tali elementi emergono dagli atti di indagine e, segnatamente, dal
misura cautelare, dalle ordinanze del Tribunale del Riesame e dalle dichiarazioni rilasciat dall’imputato nell’incidente probatorio celebratosi in questo processo» (pag. 5).
2.1. Dalla peculiare natura RAGIONE_SOCIALE sentenza di “patteggiamento” sono state tratte conclusioni difformi in ordine alla possibilità o meno che essa sia oggetto di revisione ai sensi dell’art comma 1 lett. a) cod. proc. pen.
Un primo orientamento di questa Corte ha infatti ritenuto che «è suscettibile di revisione, norma dell’art. 630, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., la sentenza irrevocabile applicazione RAGIONE_SOCIALE pena emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. nei confronti del privat corruttore, nel caso di passaggio in giudicato RAGIONE_SOCIALE sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto a carico del pubblico ufficiale imputato del delitto di corruzione, posta l’inconciliabili due pronunce per l’impossibilità di ipotizzare il predetto reato in assenza dell’attività coordi del corruttore e del corrotto» (così, Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, COGNOME e altro, Rv. 263842, relativa a sentenza di patteggiamento emessa nei confronti del privato corruttore, mentre i pubblico ufficiale corrotto era poi stato assolto all’esito del giudizio ordinario). Sulla stessa Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285320 – 01, che ha giudicato «ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertament compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatament ma è necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sent condanna e non già alla loro valutazione». In tale pronuncia si è precisato che «non può essere, invece, condiviso il difforme indirizzo secondo cui è inammissibile la revisione ex art. 630, comm 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena su richiesta delle part quanto pronunciata all’esito di una procedura priva RAGIONE_SOCIALE ricostruzione probatoria del fatto dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale dell’autore (Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293; conf. Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013, dep. 2014, Tosi, Rv. 258687). Per un verso, invero, il riferimento alla sentenza di patteggiamento (e al decreto penale condanna) introdotto nel corpo dell’art. 629 cod. proc. pen. dall’art. 3 RAGIONE_SOCIALE legge 12 giu 2003, n. 134 non prevede alcuna limitazione correlata ai casi di revisione, mentre, per altr verso, è proprio la natura ontologicamente “debole” dell’accertamento sotteso alla sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena a rendere più acuta l’istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché dato normativo e considerazione sistematica convergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Secondo una difforme impostazione, invece, l’istituto RAGIONE_SOCIALE revisione per contrasto d giudicati non è riferibile alla sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena su richiesta a norma dell 444 cod. proc. pen. (così, Sez. U, n. 6 del 25/03/1998, COGNOME, Rv. 210872; Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293). Più di recente, Sez. 6, n. 29682 del 29/09/2020, COGNOME, Rv. 279631, ha ribadito tale conclusione precisando che «è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all’esito di una procedura priva RAGIONE_SOCIALE ricostruz probatoria del fatto e dell’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità penale dell’autore».
Ritiene il Collegio che la pronuncia di patteggiamento possa rappresentare presupposto per la revisione RAGIONE_SOCIALE condanna, fondata sul contrasto di giudicati (nello stesso senso, di recen si è espressa Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024, COGNOME).
Il contrario principio fu affermato dalle Sez. U COGNOME sentenza “COGNOME“, sopra citata Essa, però, venne emessa prima RAGIONE_SOCIALE modifica normativa, ad opera dell’articolo 3, comma 1, I.n. 134 del 2003, che ha previsto espressamente che anche le sentenze ex art. 444 cod. proc. pen. (e i decreti penali di condanna) sono soggette a revisione (art. 629 cod. proc. pen.); inolt l’intervento legislativo citato ha introdotto il “patteggiannento allargato”, connotato da una di effetti penali (non previsti per il patteggiamento con pena detentiva entro i due anni) che hanno maggiormente assimilato alla ordinaria sentenza di condanna (art. 445 comma 1 cod. proc. pen.) in relazione al pagamento delle spese processuali e all’applicazione di pene accessorie e di misure di sicurezza, compresa la confisca in tutte le sue forme; statuizioni, queste, c presuppongono un vero e proprio “accertamento del fatto”.
E non a caso, dopo la legge n. 134 del 2003, le Sez. U hanno ritenuto che la sentenza di patteggiamento (sia allargato che ordinario), in ragione dell’equiparazione legislativa ad un sentenza di condanna e in mancanza di un’espressa previsione di deroga, costituisce titolo idoneo per la revoca, a norma dell’art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen., RAGIONE_SOCIALE sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALE pena precedentemente concessa (così, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005, Diop Rv. 233518 – 01; in senso conforme v. Sez. 1, n. 4241 del 19/10/2007, Coltri, Rv. 237970 – 01).
3.1. Proprio le Sezioni unite “Diop” hanno preso in esame (alla fine del par. 11 de Considerato in diritto) il principio posto dalla sentenza “COGNOME“, reputandolo non condivisibile in quanto « … in tema di revisione le Sezioni unite hanno esplicitato il rifi principio di equiparazione, per giunta direttamente ricollegandolo al profilo negoziale, quasi c il corredo di incentivi premiali conseguenti alla “rinuncia a contestare l’accusa” implichi la for rimozione all’accesso ad ogni strumento impugnatorio in grado di restituite la verità dei fa COGNOME sua concreta effettività. Una soluzione di davvero poco agevole comprensione e che si rivela doppiamente contrastante con i principi costituzionali sopra ricordati; per un verso, perché regime convenzionale non può, nell’ottica RAGIONE_SOCIALE Corte, costituire il presupposto per una decisione “in ipotesi”, ontologicamente incompatibile con il mezzo straordinario di impugnazione; per un altro verso, perché è l’assetto negoziale a supplire – salvo i limiti derivanti dal controllo da del giudice RAGIONE_SOCIALE cognizione – a verifiche postume rigorosamente procedimentalizzate in grado di dissolvere il patto e di ricondurre il giudicato alla realtà probatoria accertata nel postgiudic Sempre la sentenza “Diop” ha evidenziato ulteriori profili dai quali trova conferma la conclusion secondo cui anche nel patteggiamento è presente un “accertamento dei fatti”, quali: la declaratoria di falsità dei documenti ex art. 537 cod. proc. pen. (da disporre anche COGNOME sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen.: da ultimo, Sez. 4, n. 5322 del 21/12/2016 – dep. 2017, Caruso, Rv. 26902101); l’applicazione di sanzioni amministrative probatoriamente connesse con il reato, secondo la regola generale di cui all’art. 24 In. 689 del 1981 (applicazione riconosci
legittima da Sez. U, n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210981 – 01; principio, questo, più d recente confermato in quanto «nel patteggiannento, anche se non si fa luogo all’affermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità dell’imputato, si procede comunque all’accertamento del reato, sia pure “sui generis”, fondato sulla descrizione del fatto reato, nei suoi elementi, soggettivo ed oggettiv contenuta nel capo d’imputazione, e non contestata dalle parti nel formulare la richiesta»: così Sez. 4, n. 50060 del 04/10/2017, COGNOME, Rv. 271326 – 01).
Pertanto, l’espressa previsione legislativa – che non esclude dalla possibile revisione del sentenze di applicazione RAGIONE_SOCIALE pena alcuna delle ipotesi disciplinate nell’art. 630 cod. proc. pe – e l’accertamento contenuto in dette sentenze (ancorchè basato sugli atti di indagine e caratterizzato “in negativo”, ossia dall’assenza dei presupposti per il proscioglimento ai sen dell’art. 129 cod. proc. pen.) consentono di ritenere corretta la tesi secondo cui le sentenze patteggiamento possono essere soggette a revisione anche ai sensi RAGIONE_SOCIALE lett. a) dell’articolo citato.
Ciò premesso, è però necessario valutare se, in considerazione RAGIONE_SOCIALE sopra indicata sentenza “COGNOME“, debba trovare applicazione la disposizione prevista dall’art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen., inserita dall’art. 1, comma 66, legge 23 giugno 2017, n. 103, con conseguente rimessione RAGIONE_SOCIALE COGNOMEone alle Sezioni Unite. Come è noto, con tale disposizione si è introdotta, al fine di rafforzare la funzione nomofilattica RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, un’ipote rimessione obbligatoria alle Sezioni Unite che – si è precisato – trova applicazione anche co riferimento alle decisioni intervenute precedentemente all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE nuov disposizione in quanto «il tenore generale RAGIONE_SOCIALE norma e la ratio ispiratrice appena ricordata consentono di ritenere, in mancanza tra l’altro di una apposita disciplina di caratt intertemporale, applicabile sin da subito la nuova disposizione posto che il valore di “preceden vincolante”, tale da imporre obbligatoriamente alla sezione semplice la rimessione del ricorso, è identificabile con la sola peculiare fonte di provenienza RAGIONE_SOCIALE decisione, indipendentemente dall collocazione temporale di quest’ultima, se cioè ante o post riforma» (così, Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Pm in proc. Botticelli, Rv. 273549 – 01).
4.1. Ritiene il Collegio che, nel caso in esame, tale vincolo non sussista. Infatti, come detto, dopo la indicata pronuncia delle Sezioni Unite “COGNOME” – che ha affermato in principi qui non condiviso – il legislatore è intervenuto modificando, tra l’altro, l’art. 629 cod. proc con l’inclusione tra i provvedimenti giurisdizionali soggetti a revisione delle sentenz “patteggiamento” e dei decreti penali di condanna. E che la legge n. 134 del 2003 sia stata sotto questo profilo – adottata proprio per superare il contrario orientamento de giurisprudenza di legittimità risulta, in modo evidente, dalla discussione finale del provvedimen normativo avvenuta COGNOME seduta del Senato del 26 aprile 2003. In tale sede, infatti, l’A respinse un emendamento, a firma RAGIONE_SOCIALE senatrice COGNOME e altri, che intendeva limitare la possibilità di sottoporre a revisione le sentenza di “patteggiamento”, introducendo all’art. 62 comma 1-bis, in base al quale «la disposizione del comma 1 si applica anche alle sentenze
pronunciate ai sensi dell’articolo 444, comma 2, nei casi previsti dalle lettere b), c) e d) dell’articolo 630», e in tal modo escludendo proprio il caso di “contrasto di giudicati” ( a). In particolare, durante la discussione dell’emendamento – come detto, poi respinto dal Senato – il relatore del provvedimento normativo, senatore NOME COGNOME, intervenne in senso contrario rilevando come « la Camera, all’unanimità, COGNOME già votato l’articolo così come quest’oggi viene riproposto, che prevedeva l’inserimento al comma 1 dell’articolo 629 del codice di procedura penale anche RAGIONE_SOCIALE possibilità di revisione delle sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444, comma 2. Ciò non già perché il legislatore l’avesse vietato, ma perché lo h vietato una certa interpretazione delle Sezioni unite RAGIONE_SOCIALE Cassazione. Pertanto, si era ritenu all’unanimità di far sì che, quando vi fosse un contrasto di giudicati tra una sentenza e un sentenza di patteggiamento, vi fosse la possibilità di ricorrere alla revisione. Non mi è da comprendere le ragioni per le quali improvvisamente si dovrebbe consentire la possibilità di revisione, tranne che per le ipotesi di cui all’articolo 630, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero se i fatti stabiliti a fondamento RAGIONE_SOCIALE sentenza non si concilino co quelli stabiliti in un’altra sentenza penale irrevocabile (è il caso straordinariamente più gra cui la possibilità di revisione si appalesa più prepotente). Mi pare che l’emendamento in esame vada proprio tecnicamente respinto».
Il mutamento del quadro normativo – come si è visto motivato proprio dall’intento del legislatore di superare una contraria interpretazione delle Sezioni Unite – evidenzi l’insussistenza COGNOME specie di un “vincolo di rimessione”, atteso che l’art. 618, comma 1 bis, cod. proc. pen. non può imporre di ritenere cristallizzata l’interpretazione del Supremo organo nomofilattico (superabile solo con un’ulteriore sottoposizione al medesimo RAGIONE_SOCIALE COGNOMEone in precedenza decisa in un certo senso) anche laddove la disciplina legislativa sia radicalmente mutata e abbia quindi superato il principio dettato dalle Sezioni Unite.
Ritenuto, dunque, che le sentenze rese ex art. 444 cod. proc. pen. possono essere soggette a revisione, il ricorso risulta, come già indicato, parzialmente fondato.
5.1. In merito ai capi 1) e 2) (le due concussioni, consumata e tentata), le relati imputazioni hanno contestato a COGNOME di avere “richiesto l’intervento del senatore COGNOME ed essendone il primo beneficiario”, mentre le condotte concussive tipiche sono ascritte al COGNOME (quale autore delle stesse) e a COGNOME (segretario di COGNOME e che, compulsato da COGNOME, faceva intervenire il senatore). Gli “obiettivi” dell’intervento erano, nel primo c attribuire nuovamente a COGNOME la funzione di Responsabile unico del procedimento (Rup) in una serie di appalti per lavori da svolgere in istituti scolastici e, nel secondo caso, evitar venissero adottati dal MIT provvedimenti di trasferimento di COGNOME in conseguenza del rinvio a giudizio disposto nei confronti del predetto dinanzi al Tribunale di Sondrio.
I due coimputati sono stati assolti, già in primo grado, dalle contestazioni di concussione Quanto al capo 1) – secondo quanto precisato a pag. 26 dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano del 14 marzo 2022, da ora solo sentenza di appello – il Tribunale, pur avendo rilevato
“che le decise sollecitazioni di COGNOME e COGNOME COGNOMEno effettivamente dispiegato una concreta efficacia causale sulla restituzione a COGNOME del ruolo di RUP COGNOME quasi totalità de incarichi relativi alle scuole”, COGNOME concluso che “non è stato adeguatamente provato che quelle richieste fossero state presentate con la prospettazione di un male ingiusto, ossia con la minaccia RAGIONE_SOCIALE revoca delle convenzioni da parte dei Comuni. La serena interpretazione delle intercettazioni acquisite … ha portato infatti il Collegio giudicante ad affermare che il ric quella prospettazione era sicuramente presente COGNOME strategia degli imputati e dell stesso COGNOME, difettando tuttavia la compiuta dimostrazione che quella evenienza fosse stata effettivamente rappresentata a COGNOME“. In riferimento all’altra contestazione di concussione tentata e a danno di COGNOME, si è evidenziato (sentenza di appello, pag. 28) che “… il conten dell’interferenza di COGNOME, per come emergente dall’unica sollecitazione telefonica del 22.1.2014 con il direttore generale COGNOME, non è apparsa caratterizzata da alcuna minaccia, neppure implicita, idonea ad annullare la libertà di determinazione del destinatari rappresentato da un alto funzionario statale prossimo alla pensione e che COGNOME dimostrato in quella interlocuzione di saper gestire con esperienza le richieste provenienti dal mondo politico” Pertanto, esclusa la ricorrenza dei presupposti RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui all’art. 317 cod. pen. secondo caso tentata), in primo grado si era posto il problema RAGIONE_SOCIALE eventuale riqualificazione in termini di induzione indebita, riqualificazione però esclusa per l’assenza di “una prospettazion di vantaggi in favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, né risulta che COGNOME ultimi, nell’assecondare que richieste, avessero perseguito un qualche tornaconto personale”, così come sono stati ritenuti insussistenti gli elementi costitutivi del reato di abuso di ufficio, ipotizzato, in via subor dal Pubblico ministero nel dibattimento di primo grado” (pag. 29 s.).
5.2. Avverso dette assoluzioni il Pubblico ministero ha proposto appello, nel quale ha tra l’altro invocato, ex artt. 238 bis e 192, comma 3, cod. proc. pen., proprio il giudicato formatosi nei confronti del concorrente COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME per tali reati “patteggiato la pena”. Il grava stato respinto dalla sentenza di appello (pag. 172 ss.) che, in via preliminare, ha rilevato co la pronuncia a carico del COGNOME COGNOME pur utilizzabile nei confronti dei coimputati – non apporta alcun concreto elemento nei confronti dei predetti rilevandosi “l’insussistente portata accusatori delle dichiarazioni di COGNOME, non rinvenendosi invero alcuna una plausibile valenza probatoria nelle trascrizioni riportate nell’atto di impugnazione del PM”. Nel merito delle due imputazioni, sentenza di appello ha poi confermato l’assoluzione disposta in primo grado, osservando che il presunto concusso COGNOME “non ha riferito in dibattimento di alcuna costrizione subita da COGNOME (o dal COGNOME per conto di lui)” avendo il predetto testimone “recisamente escluso qualsiasi metus nei suoi confronti assumendo la responsabilità esclusiva delle proprie scelte organizzative ripristinando COGNOME COGNOME funzione di RUP per molte di quelle RAGIONE_SOCIALE” (pag. 173 s.). Anche per quel che riguarda l’altra contestazione – a danno del Direttore generale de personale del MIT – la Corte territoriale ha confermato la correttezza RAGIONE_SOCIALE pronuncia ampiamente liberatoria del Tribunale, rilevando tra l’altro che “RAGIONE_SOCIALE, deponendo come testimone, dopo che
sorprendentemente non era mai stato escusso nel corso delle indagini preliminari, ha affermato serenamente di non avere mai subìto nell’occasione alcuna coartazione e comunque di non essere in quel momento nelle condizioni di essere vittima di pressioni di sorta, attendendo di essere collocato in congedo pensionistico il mese successivo” (pag. 180).
E’ stato quindi accertato, con sentenza irrevocabile, che in entrambi i casi i fatti contes non sussistono per difetto dell’elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie di concussione (per il c 2, tentata) ossia la condotta costrittiva in ipotesi posta in essere da COGNOME e COGNOME condotta recisamente esclusa dai due pubblici funzionari (COGNOME e COGNOME) che secondo l’imputazione ne sarebbero stati vittime.
6. La Corte di appello di Brescia, a fronte del surriportato giudicato di assoluzione d coimputati, ha ritenuto insussistenti i presupposti per la revisione dal momento che “il concett di inconciliabilità tra le sentenze irrevocabili deve essere inteso con riferimento ad una oggett incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze, non gi contraddittorietà logica a le diverse valutazioni “in diritto” effettuate dalle due decision concernenti gli stessi fatti storico-naturalistici: pertanto tale ipotesi di revisione è amm soltanto quando la sentenza di cui si chiede la revisione abbia accertato “fatti storici” inconcili con quelli ritenuti da altra sentenza”. A tal fine ha richiamato pronunce di questa Corte, tre quali, in particolare, Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 che “ha ribadito ta principio di diritto già sopra enunciato in un caso abbastanza simile a quello in esame”.
5.3. La sentenza di appello ha poi riformato la condanna pronunciata in primo grado a carico di COGNOME (quale privato corruttore) COGNOME fattispecie di cui al capo 4) di cui COGNOME risponde qualità di pubblico ufficiale corrotto (la contestazione ha ad oggetto la promessa da parte de COGNOME a COGNOME – in cambio del turbamento RAGIONE_SOCIALE gara contestato al capo 3 – di un colloquio d lavoro per NOME, “protetta” del COGNOME, finalizzato all’assunzione RAGIONE_SOCIALE donna presso l’impresa di COGNOME). Al riguardo, si è rilevato (pag. 191) che “la tipicità dei reati di corru segnata dalla necessaria sussistenza (di cui occorre acquisire compiuta dimostrazione) di un vero sinallagma. Per cui tra l’utilità ottenuta o almeno promessa al pubblico ufficiale e l’ amministrativo oggetto di mercimonio deve intercorrere un rapporto di stretta corrispettività ch rappresenta l’adempimento di un accertato patto corruttivo”, concludendosi – pag. 192 – che nel caso in esame non era possibile “ravvisare COGNOME condotta dell’appellante quelle caratteristiche di sinallagmaticità, proporzione e retribuitività RAGIONE_SOCIALE prestazione del privato corruttore”; e quanto nonostante la “pervicace insistenza del COGNOME nel sollecitare a COGNOME il colloquio lavoro”, COGNOME COGNOME a lungo disatteso le richieste per poi investire del compito u collaboratrice che “frettolosamente COGNOME adempiuto all’incarico senza neppure incontrare di persona la giovane donna e precludendo qualsiasi possibilità RAGIONE_SOCIALE futura collaborazione lavorativa”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Dunque, il profilo controverso attiene alla nozione di “fatto” da porre a base del giudizio inconciliabilità tra le due pronunce.
7. Questa Corte ha affermato che, in materia di revisione, il concetto di inconciliabilità sentenze irrevocabili deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenze e non alle divergenti valutazioni in o ad elementi normativi RAGIONE_SOCIALE fattispecie, fondate sulla medesima ricostruzione in punto di fatt (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273749).
Si tratta, tuttavia di una conclusione che, come rilevato da Sez. 6, n. 22283 del 07/02/2024, COGNOMECOGNOME COGNOME sua assolutezza e ferma restando la necessità di distinguere tra l’inconciliabilit fatti e la divergenza di valutazioni giuridiche – che resta fuori da perimetro censurabile attrave la revisione – non è condivisibile. Ai fini RAGIONE_SOCIALE revisione, il giudizio di inconciliabilità non p esaurirsi COGNOME verifica di un mero accadimento storico, che è dato di per sé neutro, implicando un’analisi che va condotta alla stregua degli elementi che, sulla base RAGIONE_SOCIALE contestazione concorrono a delinearne la illiceità.
7.1. Pertanto, va rilevato che nei delitti che presentano una particolare connotazione RAGIONE_SOCIALE condotta posta in essere dal soggetto agente, quale la concussione, non può ritenersi estranea al “fatto” accertato dalla sentenza che funge da presupposto per la revisione RAGIONE_SOCIALE condanna, f l’assenza di efficacia costrittiva delle azioni poste in essere dal pubblico ufficiale; altr argomentando, si arriverebbe alla conclusione – illogica – secondo cui se viene accertata l’esistenza di interlocuzioni tra i due soggetti, del tutto lecite e senza che vi sia stata minaccia, non sarebbe possibile la revisione RAGIONE_SOCIALE condanna che, al contrario, abbia ritenuto che la minaccia (indefettibile elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie ex art. 317 cod. pen.) vi sia In tal modo, invero, si produrrebbe un’evidente inconciliabilità logico giuridica tra i rispettivamente accertati nei due procedimenti (in uno dei quali si è verificata la mancanza d condotta costrittiva mentre nell’altro tale condotta è stata ritenuta esistente). In tal sens possono anche richiamare le medesime conclusioni cui è pervenuta la sentenza n. 200 del 2016 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale COGNOME quale ai fini del divieto di bis in idem si è affermato che l’identità del fatto sussiste quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica COGNOME configurazione de reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale).
8. Il Giudice RAGIONE_SOCIALE revisione ha escluso la sussistenza del contrasto di giudicati anche i riferimento ai capi 3 (turbativa d’asta) e 4 (corruzione) entrambi contestati al ricorrent concorso con COGNOME, rilevando, quanto al primo, che l’assoluzione di quest’ultimo era stata pronunciata “per non aver commesso il fatto” il che evidenzia che non vi è alcun contrasto con l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità di COGNOME, essendosi solo escluso il contributo concorsuale di COGNOME alla commissione del fatto. Quanto alla corruzione, viene ribadito il ragionamento relativ all’assenza di una reale inconciliabilità tra “i fatti accertati” nelle due sentenze che riman immutati, avendo la pronuncia assolutoria solo valutato “COGNOME fatti come prove non sufficienti a ritenere la sussistenza di un patto corruttivo a schema sinallagmatico tra COGNOME e COGNOME, che costituisce una valutazione giuridica”.
8.1. In riferimento al delitto di corruzione si tratta di motivazione non adeguata. L’esiste del pactum sceleris costituisce il prioritario elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE fattispecie di corruzion l’esclusione, in fatto, RAGIONE_SOCIALE sua esistenza da parte RAGIONE_SOCIALE sentenza assolutoria non può esser confinato nell’ambito di “una diversa valutazione giuridica”; altrimenti argomentando, anche in questo caso, l’unica inconciliabilità rilevante ex art. 630 lett. a) cod. proc. pen. sar rappresentata dall’esclusione di qualsivoglia contatto tra pubblico ufficiale e privato.
La Corte di Brescia, in riferimento alle due fattispecie di concussione ascritte al COGNOME titolo di concorso con COGNOME e COGNOME, ha ritenuto di rigettare l’istanza di revisione anch perché “la decisione assolutoria ha trovato fondamento in una piattaforma probatoria quantomeno parzialmente diversa da quella posta a base RAGIONE_SOCIALE sentenza di cui si chiede la revisione”.
9.1. La sentenza impugnata precisa che, in merito al capo 1), le dichiarazioni rese dal COGNOME in dibattimento non sono del tutto corrispondenti a quanto dallo stesso riferito nel cors delle indagini, in particolare in tre verbali di Sit nelle quali il pubblico funzionario ha r “pressioni ricevute dal AVV_NOTAIO che ricordo essere state molto decise”, che COGNOME COGNOME COGNOME il rischioche, ove non gli fossero restituiti gli incarichi di COGNOME, “gli enti conven con il Provveditorato per l’esecuzione di potessero revocare le convenzioni” e che “in queste circostanze ho capito che l’onorevole COGNOME supportava con forza l’operato di COGNOME“. Sul punto, va però rilevato che tali dichiarazioni (come conclude la sentenza impugnata) possono essere connotate da “una certa diversità” rispetto a quelle dibattimentali (nelle quali, come dett COGNOME ha escluso qualsiasi minaccia costrittiva), ma da esse non emergono elementi tali da porle in contrasto con la prova dibattimentale che ha fondato l’assoluzione dei coimputati.
9.2. Quanto al capo 2), la Corte RAGIONE_SOCIALE revisione indica che l’assoluzione si è basata essenzialmente sulle prove orali, tra cui in particolare la testimonianza del Direttore genera NOME COGNOME mai sentito prima (“sorprendentemente”, a giudizio RAGIONE_SOCIALE sentenza di appello: pag. 180), mentre il “patteggiamento” si fonderebbe su due intercettazioni telefoniche intercorse, la prima, il 22 gennaio 2014, tra COGNOME e COGNOME, COGNOME quale quest’ultim chiedeva al Direttore del personale del MIT di non trasferire COGNOME perché non ne sussistevano i presupposti in quanto non era ancora intervenuto a carico del predetto un rinvio a giudizio invece disposto in un procedimento penale a Sondrio da circa un anno. A tale riguardo, la sentenza di appello ha preso in esame detta conversazione, evidenziando però che “l’appellante ha ravvisato un tono perentorio dell’uomo politico che francamente non risulta dall’integrale trascrizione”. La seconda conversazione, avvenuta il 28 febbraio 2014 tra COGNOME e COGNOME COGNOME, è stata anch’essa valutata dalla sentenza di appello, che l’ha “interpretata in chiav ancora dubitativa di tale conoscenza” (dell’intervenuto rinvio a giudizio del COGNOME da parte COGNOME COGNOME COGNOME).
9.3. Dunque, gli elementi probatori indicati COGNOME sentenza impugnata sono stati valutati anche dalla sentenza di appello che ha confermato l’assoluzione dei coimputati delle due
fattispecie di concussione; sentenza di appello che, in più, si è potuta avvalere ai fini d ricostruzione dei fatti RAGIONE_SOCIALE deposizione del direttore generale COGNOME che, in modo effettivamen poco usuale trattandosi del soggetto che sarebbe stato vittima RAGIONE_SOCIALE tentata concussione, non era stato sentito nelle indagini.
10. Pertanto, in relazione ai capi 1, 2 e 4, la decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Brescia non può esser condivisa. Si tratta, invero, di un g erronea valutazione che discende dalla limitata accezione del “fatto accertato” che la sentenza impugnata ha posto a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione e in cui la selezione del fatto rilevante ai fini del giudizio di inconciliabilità è rimasta confinata accadimenti storico-naturalisticì (in particolare l’esistenza di contatti posti in essere, in di COGNOME, da COGNOME con COGNOME e COGNOME, nonché i rapporti pacificamente intercorsi tra COGNOME e COGNOME), accadimenti slegati dalla loro dimensione giuridica laddove, secondo le stesse contestazioni, ciò che rileva è l’esistenza – per i capi 1 e 2 – di una condotta costrittiva e il capo 4 – di un illecito sinallagma nel quale il pubblico ufficiale avrebbe posto in essere un contrario ai doveri di ufficio in cambio RAGIONE_SOCIALE possibilità di assunzione dt,una sua “protet Elementi, COGNOME, che la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Milano ha ritenuto insussistenti.
11. Invece, per il capo 3) (turbativa d’asta), come correttamente rilevato dalla Corte dell revisione, l’assoluzione del concorrente COGNOME COGNOME COGNOME aver commesso il fatto non esclude affatto la sussistenza RAGIONE_SOCIALE condotta illecita ex art. 353 cod. pen. a carico di COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME è stata contestata l’illegittima esclusione, effettuata COGNOME sua qualità di COGNOMECOGNOME di un concorr dalla gara – tale COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME presentato un’offerta più vantaggiosa per la pubblic amministrazione – alla quale era interessato COGNOME; esclusione motivata artificiosamente attraverso il mezzo fraudolento rappresentato dalla dedotta mancata allegazione di un documento che invece il concorrente COGNOME regolarmente prodotto in altra procedura e che era dunque già in possesso dell’ufficio del COGNOME. Invero, si tratta di una imputazione nel cui ambi l’esclusione RAGIONE_SOCIALE responsabilità, ascritta a titolo di concorso, del COGNOME non in sull’accertamento del fatto illecito, come innanzi descritto, che viene indicato come commesso esclusivamente dal COGNOME (rispondendo COGNOME a titolo di concorso morale). Peraltro, la sentenza di appello che ha assolto COGNOME ha evidenziato che “non risulta compiutamente dimostrato oltre ogni dubbio ragionevole che la preordinazione di tale esclusione dalla gara fosse il frutto di una intesa illecita tra COGNOME e COGNOME“; argomentazione dalla quale non si ri alcuna incompatibilità con l’accertamento di penale responsabilità del ricorrente per turbamento da lui effettuato RAGIONE_SOCIALE gara pubblica. Per tale capo, dunque, si impone il rigetto d ricorso.
12. In conclusione, la sentenza impugnata deve, in riferimento ai capi 1), 2) e 4), essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Venezia che ìsulla base RAGIONE_SOCIALE descritta nozione di fatto / dovrà nuovamente procedere al giudizio di revisione e verificare se i fatti, come accertati nell
sentenza di patteggiamento a carico del ricorrente, si pongano su un piano di insanabile inconciliabilità logica con i fatti così come accertati COGNOME sentenza di assoluzione a carico concorrenti nei diversi reati (COGNOME e COGNOME, per i capi 1 e 2; COGNOME, per il capo 4) / così da far venire meno gli elementi costitutivi delle fattispecie ascritte a COGNOME che ha defini sua posizione con il rito speciale e che ha promosso l’impugnazione straordinaria.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi di imputazione 1), 2) 4), rinviando per nuovo giudizio sui predetti capi alla Corte di appello di Venezia. Rigetta retto il ricorso.
2 li AVV_NOTAIO Il Presidente Così deciso il 17 aprile 2024