Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 15106 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 15106 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMECOGNOME nato a Ferrara il 10/07/1963
avverso la sentenza emessa in data 12 luglio 2024 dalla Corte di appello di Potenza
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere dott.ssa NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, F
COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Potenza respingeva l’istanza revisione proposta da NOME COGNOME avverso la sentenza di patteggiamento ex art. 444 cod. proc. pen. emessa il 21 luglio 2017 dal Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale Taranto con la quale veniva applicata al predetto COGNOME la pena – condizionalmente sospesa –
di anni due di reclusione per il delitto di rivelazione di segreto d’ufficio ex artt. 81 comma 1 e 3, cod. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME per il tramite del difensore d fiducia, deducendo:
la violazione di legge, in relazione all’art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., per av Corte distrettuale assertivamente escluso la oggettiva inconciliabilità tra i fatti accertati sentenza di assoluzione emessa nei confronti dei coimputati NOME COGNOME e NOME COGNOME giudicati con rito abbreviato, e quelli posti a fondamento della sentenza patteggiamento, di cui è stata chiesta la revisione.
La Corte di appello di Lecce aveva, infatti, assolto – con formula piena (Le. per insussistenza del fatto) – i computati COGNOME e COGNOME sull’assunto che le notizie – che avrebb riguardato la presentazione di esposti nei confronti di COGNOME, all’epoca Capitano di Vascell da parte di imprenditori locali e che il COGNOME avrebbe rivelato in violazione dell’art. 326 pen. – fossero oggettivamente false, essendo stato accertato che non era stato presentato alcun esposto. Analogamente, era stato accertato che il predetto COGNOME avesse aliunde appreso dell’avvio di indagini giudiziarie nei suoi confronti.
Dunque, secondo il difensore, la Corte potentina – adita in sede di revisione- avev erroneamente concluso per la natura valutativa del giudizio, là dove invece la inconciliabili ontologica dei fatti, accertati nelle due sentenze, emergeva per tabulas.
L’udienza si è svolta in forma non partecipata, non essendo pervenuta istanza di trattazione orale. Il Procuratore generale ha presentato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In limine, il Collegio aderisce al maggioritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la revisione ex art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. è ammissibile anche in relazione alla sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proced separatamente (ex multis, Sez. 5, n.43631 del 05/10/2023,Riva, Rv285320).
Entrando in medias res, il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. Nel processo a carico di NOME COGNOME è stato “accertato” compatibilmente con la natura del rito prescelto, trattandosi di un patteggiamento, che il predetto, in qualità di Luogoten dei Carabinieri in servizio presso la Compagnia dei CC di Taranto, aveva, in diverse occasioni, rivelato al Capitano di COGNOME NOME COGNOME, personalmente o per il tramite di NOME COGNOME, informazioni riservate relative all’esistenza di esposti presentati nei confront medesimo COGNOME e comunque in merito ad attività di indagini di Pg sulla gestione degli appalti : da ciò la conseguenza che il Cesare avesse rivelato notizie d’ufficio riservate. Nell’
processo, svoltosi nella forma del rito abbreviato, a carico dei coimputati NOME COGNOME NOME COGNOME era stato accertato che non fossero stati presentati esposti presso i Carabinieri e COGNOME fosse venuto a conoscenza delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza da altre fonti: da ciò la conseguenza che il COGNOME non avesse riferito notizie d’uff riservate.
E’ in tale contesto che occorre verificare se le due pronunce a confronto si son semplicemente attardate in una diversa valutazione delle medesime prove o se, invece, si configuri quella ontologica inconciliabilità del fatto che- a tenore dell’art. 630, comma 1, l cod. proc. pen.- legittima la richiesta di revisione.
La risposta al quesito presuppone la esatta perimetrazione dell’inciso «qualora i fatti stabi a fondamento della sentenza di condanna non possano conciliarsi con quelli stabiliti in un’altr sentenza irrevocabile di assoluzione» che compare nell’articolo citato.
3.1. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, il révirement presuppone una situazione di inconciliabilità tra fatti materiali o naturalistici o storici ch voglia, alla base di due sentenze irrevocabili. A tal uopo occorre riferirsi agli elementi s adottati per la ricostruzione del fatto – reato ( così Sez. 5, n. 8462 del 09/07/1997, Garr Rv. 208608) ed essenziali per la decisione, posti a base delle rispettive pronunce (Sez. 3, n 12320 del 03/11/1994, COGNOME, Rv. 200729). Dunque, la “inconciliabilità” fra sentenze irrevocabili non deve essere intesa quale semplice contraddittorietà logica tra le valutazi effettuate nelle pronunce, ma come oggettiva incompatibilità tra i fatti su cui si fondan rispettive sentenze (ex multis, Sez. 1, n. 36121 del 09/06/2004, COGNOME, Rv. 229531). Imprescindibile è l’accertamento che il compendio probatorio, sul quale si è basata la sentenza di condanna impugnata, sia irrimediabilmente compromesso dalla diversa realtà fattuale irrevocabilmente accertata in altra sentenza passata in giudicato (Sez. 1, n. 31263 de 30/05/2014, COGNOME, Rv. 260238).
4. La Corte potentina non ha fatto buon governo di tali principi di diritto.
Ed invero, la Corte di appello di Lecce, nel pronunciare la sentenza di assoluzione pe insussistenza del fatto nei confronti dei correi, ha accertato che la “rivelazione di informaz da parte del COGNOME avesse, per un verso, avuto ad oggetto esposti mai presentati (rectius inesistenti) e, per altro verso, notizie di cui il COGNOME era già venuto a conoscenza.
Non si versa, dunque, in una situazione di mera contraddittorietà logica tra due valutazion ma della incompatibilità del fatto nella sua oggettiva materialità : fatto di cui è stata acc la inesistenza in rerum natura.
L’inesistenza dell’oggetto della rivelazione comporta l’annullamento della sentenza impugnata e la revoca della sentenza del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Taranto con conseguente declaratoria di assoluzione di NOME COGNOME dal reato continuato a lui ascritto pe insussistenza del fatto.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, revoca la sentenza del G.U.P. del Tribunale di
Taranto del 21 luglio 2017 e assolve NOME NOME dal reato continuato a lui ascritto perché i fatto non sussiste.
Così deciso il 28/03/2025