Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30673 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30673 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 06/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Villa di Briano il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza emessa in data 11/12/2023 dalla Corte d’Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
Con ordinanza emessa de plano in data 11/12/2023, la Corte d’Appello di Brescia ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione proposta da COGNOME NOMENOME NOME NOME dell’art. 630, lett. c, cod. proc. pen., della sentenza e data 01/03/2022 dal G.i.p. del Tribunale di Milano che aveva applicato (tra gli a all’COGNOMENOME ai NOME dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena da questi concor con il Pubblico Ministero in relazione ai reati tributari a lui ascritti in come meglio specificato ai capi da 1) a 37) della rubrica.
Ricorre per cassazione l’COGNOMECOGNOME a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione dell’art. 634 cod. proc. pen., avendo la Corte territoria debordato dai compiti di vaglio preliminare dell’istanza a lei affidati, dando lu ad una illegittima anticipazione del giudizio conclusivo di merito, senza attivare fase in contraddittorio di cui all’art. 636 cod. proc. pen. e senza alcuna verifi grado di resistenza del quadro probatorio. Si censura, in particolare, il manc apprezzamento della documentazione elencata in ricorso, comprovante il ruolo professionale di commercialista svolto dall’COGNOME in relazione ai vari soggetti societari e cooperativi che lo avevano incaricato di attività relative alla contabi ai bilanci ecc. In sostanza, ad avviso della difesa ricorrente, la Corte d’Appello aveva individuato alcuna delle cause di inammissibilità codificate, effettuando un valutazione autoreferenziale circa l’esito del giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nella propria requisitoria, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha richiamato l’insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia p sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rileva in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondame dell’impugnazione straordinaria» (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01).
In tale condivisibile prospettiva si è mossa la Corte d’Appello, pervenuta al declaratoria di inammissibilità anzitutto rilevando che, nella richiesta di revisi non erano state adeguatamente precisate le “nuove prove” ritenute idonee all’accoglimento della richiesta medesima, dal momentovlo svolgimento della professione di commercialista da parte dell’COGNOME, gestore di un centro di tenuta della contabilità delle società per cui è causa, costituiva circost certamente nota al giudicante, in quanto rilevabile dagli atti processuali. La Co territoriale ha quindi osservato che – non essendo ovviamente configurabile una “ontologica incompatibilità” tra la gestione della contabilità di una socie l’amministrazione di fatto della stessa – il ricorrente avrebbe dovuto evidenzi “dati realmente contrapponibili” a quelli valorizzati nelle indagini e recepiti d sentenza divenuta irrevocabile (ma neppure citati nella richiesta di revisione).
Si tratta di un percorso del tutto immune da criticità deducibili in questa se che la difesa non ha confutato con la necessaria specificità, limitandosi a lamenta
A GLYPH la mancata instaurazione del contraddittorio e la mancata considerazione dei documenti prodotti: laddove invece la confutazione delle argomentazioni contenute dell’ordinanza avrebbe dovuto essere ancora più penetrante, considerando che la sentenza in questione ha definito il giudizio ai NOME dell’art. 444 cod. proc. pen., con la conseguente necessità di fare applicazione del consolidato principio secondo cui «la revisione della sentenza di patteggiamento, richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il rit alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell’interessato secondo il parametro di giudizio dell’art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento» (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo Rv. 272129 – 01. In senso conforme, cfr. anche Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280759 – 01, citata nel provvedimento impugnato, che ha tra l’altro dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alla disciplina, così ricostruita, della revisione delle sentenze d patteggiamento).
Deve in definitiva ritenersi che le valutazioni della Corte territoriale si inquadrino perfettamente nell’ipotesi di manifesta infondatezza di cui all’art. 634, comma 1, cod. proc. pen., e sfuggano alle generiche censure del ricorrente. Da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 6 giugno 2024
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Il Pr idente