Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 30253 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 30253 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
letta la memoria del difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 27 marzo 2024, la Corte di appello di Milano dichiarava inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di NOME avverso la sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con la quale le era stata applicata, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., l pena di anni uno di reclusione ed C 3.360,00 di multa per diversi reati di usura.
1.1 Avverso l’ordinanza, ricorre per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore di NOME, lamentando l’erroneità della statuizione con la quale la Corte di appello aveva ritenuto che non fosse prova nuova la consulenza grafologica, in quanto confermava che l’imputata non concedeva prestiti né incassava somme, attività tutte svolte dal coniuge, posto che, con tale motivazione, veniva confermata l’estraneità della ricorrente rispetto ai reati contestati: vi era l quindi i già la prova dell’innocenza della ricorrente, che non era stata valutata in modo adeguato.
1.2 Il difensore osserva che la Corte di appello non aveva verificato quale era stato il compendio probatorio del procedimento, così incorrendo in aporie logiche evidenti nel sostenere la mancanza e la deduzione di prove nuove: la NOME aveva dichiarato che il marito (COGNOME NOME) era venuto da lei il 21 novembre 2004 per farle firmare due assegni in bianco e la prova nuova era rappresentata dalla acquisizione dei tabulati telefonici, tramite i quali si dimostrava che la donna quel giorno si trovava in effetti a Milano, per cui si stabiliva che non aveva mai consegnato gli assegni a nessun altro che non fosse il marito, il quale provvedeva poi a riempirli, come dimostrato dalla consulenza grafologica; altra prova era costituita dalle dichiarazioni di NOME COGNOME relative alle fonti di reddi lecite del marito della NOME, per cui era impossibile fondare l’elemento soggettivo del concorso in usura al momento di ricezione da parte della ricorrente di pochi assegni, che potevano provenire dalle attività del marito.
Ulteriore elemento del tutto omesso in motivazione dalla Corte di appello era il richiamo al ricorso per cassazione interposto dal Pubblico mmistero nei confronti della sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino che aveva condannato COGNOME NOME per l’omicidio del marito della ricorrente, in cui si affermava che COGNOME era l’unico dominus della movimentazione dei flussi di denaro.
1.3 II difensore lamenta la manifesta illogicità della motivazione relativamente alla sussistenza di nuove prove per la imputazione di cui al capo jvicenda COGNOME NOME: NOME era imputata di avere posto all’incasso 10 cambiali provenienti da COGNOME, il quale aveva riferito al dott. NOME COGNOME, marito della NOME, che non era vero quanto aveva dichiarato alla Guardia di Finanza, ma che i titoli venivano trattenuti da COGNOME, circostanza confermata dalla perquisizione effettuata a casa di COGNOME ; nel corso della quale erano state rinvenute cambiali a firma di COGNOME; inoltre, agli atti del patteggiamento l erano presenti una distinta di incasso di 5 cambiali tra le 42 che COGNOME aveva rilasciato a COGNOME presso il conto corrente acceso da COGNOME NOME, e la nuova prova
era costituita dalla distinta bancaria dell’incasso RAGIONE_SOCIALE cambiali rinvenuta presso l’abitazione della COGNOME; era,quindi,incontrovertibile che la NOME diceva il vero quando affermava di non conoscere COGNOME.
Il difensore lamenta anche la errata valutazione logica RAGIONE_SOCIALE risultanze sulle anomalie riscontrate, attraverso la ricostruzione di nuovi elementi di prova, circa l’archiviazione della posizione della coindagata COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
1.1 Si deve innanzitutto ribadire che “è inammissibile l’istituto della revisione con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta a norma dell’art. 444 cod. proc. pen. (La S.C. ha affermato il principio di cui sopra come corollario della natura della sentenza di patteggiamento, non equiparabile a una pronuncia di condanna, se non nella parte che la giustifica per l’affinità individuabile nel solo punto relativo all’applicazione della pena, osservando anche che sarebbe impossibile riprendere un giudizio ordinario quando il processo si è svolto e concluso senza una “piena cognitio” e che sarebbe improponibile un “conflitto” tra prove ed elementi che per definizione normativa tali non sono, posto che l’applicazione della pena è disposta, ai sensi dell’art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., “sulla base degli atti” (Sez.U., n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872; vedi anche,Sez.1, 4417 del 17/10/2017, Gjini,Rv. 272293).
Altre sentenze hanno comunque precisato che il c:omplessivo giudizio probatorio, ai fini della revisione della sentenza di patteggiarnento, comporta una valutazione del novum alla luce della regola di giudizio posta per il rito alternativo, con la conseguenza che i nuovi apporti devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell’interessato secondo il parametro di giudizio dell’art. 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, COGNOME, Rv. 272129); in tal senso, va ribadito come il richiamo operato dall’art. 444 cod. proc. pen. all’art. 129 dello stesso codice ; comporta che, malgrado il patteggiamento sulla pena intervenuto tra le parti, il giudice deve emettere una pronuncia di proscioglimento quando riconosca – indipendentemente dall’evidenza – la ricorrenza di una RAGIONE_SOCIALE ipotesi previste dal comma 1 del citato art. 129, valutando correttamente la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo dei reati contestati (Sez. 2, n. 20772 del 24/04/2019, PMT /Resemini, Rv. 276056).
In altri termini, al giudice della revisione della sentenza di patteggiamento è rimessa, retrospettivamente ed ora per allora, la delibazione del se, nel nuovo contesto dimostrativo, l’accordo fosse ratificabile (così, in motivazione, Sez. 5, n. 12096 del 20/01/2021, COGNOME, Rv. 280759).
Tanto premesso, l’esclusione del carattere di novità alle prove introdotte, statuita dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata, è incensurabile, posto
)
che le dedotte “prove nuove” non hanno introdotto elementi di portata tale da destabilizzare gli elementi investigativi posti a fondamento dell’accordo sulla pena; non sono in discussione il fatto che la NOME si limitasse ad apporre la propria forma sui titoli che venivano poi riempiti dal marito, né che venissero portati all’incasso sul suo conto corrente bancario, né che alcune RAGIONE_SOCIALE cambiali fossero intestate a lei, così come non è in discussione a’attività di usura portata avanti dal marito della NOME.
Pertanto, non appare applicabile l’art. 129 cod. proc. pen., che prevede appunto una evidenza della mancanza di responsabilità dell’imputato: la giurisprudenza di questa Corte ha messo in evidenza come l’estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, ad opera della legge n. 234 del 2003, risulti notevolmente più contratta rispetto alla revisione ordinaria, in quanto nel caso RAGIONE_SOCIALE pronunce ex art. 444 cod. proc. pen., il giudice viene chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quelle scoperte successivamente siano tali da dimostrare «da sole» la necessità di un proscioglimento oppure se siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di letturà radicalmente alternativa degli atti de procedimento concluso con il patteggiamento, atti che di per sè non erano tali da reclamare l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 129 c.p.p. (Sez. 6, n. 8957, 4/12/2006, Tannbaro, Rv. 235490). In caso contrario, «la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell’accertamento dei fatti e della responsabilità» (Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011X. C /Zw. 2 50 ( – – 12(7.)
2.11 ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di 3.000 00(a favore della RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE) GLYPH rh2
Così deciso il 09/07/2024