Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 30073 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 30073 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: PAZIENZA VITTORIO
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Pavia il DATA_NASCITA
Avverso la sentenza emessa in data 12/09/2023 dalla Corte di Appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 12/09/2023, la Corte d’Appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione, proposta da COGNOME NOME, della sentenza emessa in data 17/03/2016 con la quale il G.i.p. del Tribunale di Busto Arsizio – per quanto qui rileva – aveva applicato al predetto la pena concordata con il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con riferimento (tra l’altro) al rea di associazione per delinquere: richiesta di revisione formulata sulla scorta del giudicato assolutorio, ormai irrevocabile, relativo ai coimputati COGNOME NOME COGNOME NOME, giudicati con rito abbreviato.
Ricorre per cassazione l’COGNOME, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Si censura la sentenza, in primo luogo, per avere la Corte d’Appello ritenuto automaticamente applicabile al reato di cui all’art. 416 cod. pen. i principi elaborati in tema di associazione mafiosa, la cui diffusione e caratura non ne esclude la sopravvivenza anche nel caso in cui vengano meno i capi e i promotori. Nel caso di specie, infatti, il COGNOME e il COGNOME avevano una posizione apicale nel sodalizio ipotizzato, ed erano stati assolti per insussistenza del fatto, con una motivazione – ampiamente riportata in ricorso – che doveva ritenersi estensibile all’COGNOME (il quale aveva avuto un ruolo minore) avuto riguardo alla medesimezza RAGIONE_SOCIALE condotte e RAGIONE_SOCIALE società coinvolte.
Con requisitoria ritualmente trasmessa, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO sollecita il rigetto del ricorso, condividendo il percorso argomentativo della sentenza impugnata ed i principi in quella sede valorizzati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Secondo un consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte, ribadito anche in tempi recentissimi, «è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento de sentenza di condanna e non già alla loro valutazione» (Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285320 – 01. In senso conforme, cfr. tra le altre, cfr. Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, Elia, Rv. 281188 – 02, diffusamente richiamata dalla sentenza oggetto di ricorso).
Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo di tali principi, in quanto dai brani della sentenza di assoluzione, all’esito di giudizi abbreviato, di COGNOME, COGNOME e COGNOME – in origine coimputati con l’COGNOME ed altri del reato associativo, prima della separazione del processo conseguente all’opzione per il patteggiamento – riportati dalla Corte d’Appello e nello stesso ricorso, emerge con chiarezza che la decisione assolutoria è scaturita non già da un accertamento fattuale incompatibile con quello sotteso alla sentenza riguardante l’COGNOME, ma/6- na diversa valutazione RAGIONE_SOCIALE risultanze emerse all’esito di tale accertamento, ritenute dai giudici dell’abbreviato insufficienti p la configurabilità dell’associazione per delinquere.
Si è in particolare osservato, nella sentenza assolutoria dei coimputati, che la sistematica violazione RAGIONE_SOCIALE norme fiscali che connotava la loro attività, volta alla
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massimizzazione dei profitti, non è stata ritenuta connotata da modalità organizzative nella direzione di una serie indeterminata di delitti, così come la leadership “apparentemente condivisa” dal COGNOME e dal COGNOME, poi andata in crisi anche nei rapporti personali e familiari, non è stata ritenuta dirimente per “la scarsa cementificazione dei rapporti preesistenti e l’assai limitata stabillità dell’interconnessione dei due a livello di direzione dell’organizzazione che in realtà si risolveva in un concorso nell’identica attività di frode e nella massimizzazione anche e soprattutto illegale – del profitto conseguito dalle società RAGIONE_SOCIALE ad esse riferibili” (cfr. il brano della pronuncia relativa ai coimputati, riportato a pag. 5 della sentenza impugnata e, più diffusamente, a pag. 3 seg. del ricorso).
In buona sostanza, si è dinanzi non già ad un accertamento di fatti storici diversi ed incompatibili con quelli posti a base dell’esclusione, nella sentenza dell’COGNOME, dell’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen., bensì ad un diverso apprezzamento in ordine alla possibilità di ritenere adeguatamente provati, sulla base di quei fatti, gli elementi normativi della fattispecie associativ
Da ciò consegue che alla pronuncia assolutoria relativa ai coimputati non può in alcun modo essere attribuito il rilievo liberatorio auspicato dal difensore dell’COGNOME, dovendo tra l’altro escludersi – come sottolineato dalla Corte territoriale – che da quella pronuncia derivino conseguenze sui numero minimo di partecipanti all’associazione: altri sette imputati (elencati a pag. 5 della sentenza impugnata), oltre all’odierno ricorrente, hanno infatti scelto di definire la propri posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso il 14 giugno 2024