Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6779 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6779 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a Moncalieri il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 18/09/2025 della Corte d’appello di Milano; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che h chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Milano, con ordinanza del 18 settembre 2025, ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 3 luglio 20 con la COGNOME il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ivrea, su concorde richiesta d parti, ha applicato nei confronti di NOME COGNOME la pena di anni uno e mesi otto di reclusione p reati di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale pluriaggravata, in relazione al fallimento della società RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, commessi in qualità componente del Consiglio di amministrazione. A fondamento della decisione la Corte di appello ha ritenuto non fossero state acquisite prove nuove in grado di condurre al proscioglimento del condanNOME.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME AVV_NOTAIO per mezzo del suo difensore, AVV_NOTAIO, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge con riferimento agli artt. 630, comma 1, lett. c), 631 e 634 cod. proc. pen. Si sostiene che la Corte d’appello ha dichiarato inammissibi il ricorso con delibazione sommaria sulla base di una errata nozione di “prova nuova”, non considerando che la novità della prova non consiste solo nella sopravvenienza della stessa, ma anche dalla sua mancata valutazione, neppure implicita, nella fase del giudizio di cognizione: in questo caso, la relazione ex art. 33 I.f. del curatore fallimentare della società fallita e l’annot di servizio della Guardia di Finanza prodotta dovevano essere valutate quali “prove nuove”, non essendo state oggetto di considerazione nella sentenza di patteggiamento.
Inoltre, l’ordinanza impugnata – in violazione dell’art. 634 cod. proc. pen. – non considerato che, nella fase rescindente, la valutazione di inidoneità degli elementi fornit ribaltare in senso assolutorio la precedente decisione di condanna deve essere svolta secondo parametri di evidenza, emergente icto ocull dalla intrinseca debolezza persuasiva delle circostanze prospettate, dovendo, invece, riservarsi alla fase del merito, da svolgersi in contraddittorio verifica della effettiva reale idoneità degli elementi ad incidere in modo determinante sul ricostruzione dei fatti e i ragionamento decisorio. Nel provvedimento impugNOME, la valutazione sull’impatto demolitorio delle prime due prove, nonché delle altre prove “nuove” dedotte – l sentenza emessa in giudizio abbreviato contro i coimputati (che non riportava condotte distrattive attribuibili al COGNOME) e la registrazione e trascrizione di un colloquio tra COGNOME e i respons della società, da cui si evincerebbe che questi era considerato alla stregua di un dipendente, priv di poteri decisionali – risulta fuorviante.
2.2. Con il secondo motivo, si censura la violazione dell’art. 444 cod. proc. pen. ed il vi motivazionale per avere la Corte d’appello attribuito al patteggiamento la natura di riconoscimento del fatto e di affermazione di responsabilità, senza considerare che detta sentenza non è qualificabile come pronuncia di condanna ed i poteri del giudice nel ratificare l’accordo, c riguardano l’esatta qualificazione del fatto e la verifica dell’assenza di cause di esclusione d punibilità ex art. 129, comma primo, cod. proc. pen. Rileva che la Corte d’appello ha omesso di considerare che l’intervento del giudice, nel ratificare l’accordo tra le parti, ha una funzio controllo puntuale dell’esattezza della qualificazione giuridica proposta e non di verif meramente formale.
Inoltre, il giudice della revisione ha escluso in via apodittica, malgrado il materiale ded convergesse nell’escludere una parte attiva di COGNOME nell’amministrazione della società fallita che l’aver ricoperto il ruolo di consigliere “di facciata” fosse sufficiente a fondare il concor reati fallimentari.
La Procura AVV_NOTAIO, nella persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, ha depositato memoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
In relazione al primo motivo, che afferisce alla corretta applicazione della nozione di “pro nuova” nel giudizio di revisione, è principio consolidato, sin dalla pronuncia a Sezioni Unite Pisa (Sez. U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443), che «deve essere riconosciuto il carattere della novità anche alle prove che comunque non abbiano formato oggetto di valutazione, siano entrate o no a far parte del materiale probatorio acquisito al precedente giudizio cognizione. Poiché – si afferma – ciò che ne qualifica la reale essenza è l’impossibilità giuridi una sentenza di proscioglimento fondata esclusivamente su una diversa valutazione delle medesime prove assunte nel giudizio (art. 637, comma 3, c.p.p.), agli effetti dell’art. 630, let c, il requisito della novità dipende unicamente dal fatto che le prove abbiano o no formato oggett di un precedente apprezzamento giudiziale, restando irrilevante la loro avvenuta acquisizione agli atti del processo».
2.1. GLYPH Il giudice della revisione, lungi dall’interpretare in modo formalistico i pri suesposti, svolge un articolato ragionamento sugli elementi a disposizione, posti in comparazione con la sentenza di patteggiamento già irrevocabile, escludendo che nel giudizio di patteggiamento non si sia tenuto conto dei due atti ed in particolare della relazione ex art. 33 I.f. nel completezza. Afferma la Corte di appello che la relazione del curatore e l’annotazione di poliz giudiziaria s’orlo state espressamente citate nella sentenza di patteggiamento al fine di escluder cause di proscidglimento ex art. 129 cod. proc. pen., posto che la relazione del curatore è l’a nel COGNOME sono state ricostruite le vicende che hanno condotto la società al fallimento e le condott di ciascuno dei soggetti coinvolti nella sua gestione, compreso il Minimmo, del COGNOME era evidenziato il ruolo di “testa di legno”, ma non l’estraneità agli illeciti sia patrimoni documentali relativi al fallimento della società. A fronte di tale rilievo, basato sull’evidenz mancanza di novità degli elementi dedotti in coerenza con il giudizio sommario devoluto nella fase rescindente (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, L., Rv. 280405) il ricorrente non indica passaggi della relazione e delle annotazioni della Guardia di Finanza da cui si desumerebbe la sua innocenza rispetto agli addebiti a lui mossi nel processo di cognizione, rendendo sul punto generico il motivo di ricorso.
D’altra parte, il ricorrente, dinanzi al ragionamento della Corte d’appello sulla necessa avvenuta valutazione da parte del giudice degli atti indicati come “nuovi”, non fornisce elemen atti a scardinare una tale conclusione, ma si limita ad indicare i medesimi elementi di fatto
valutati dal giudice di merito, non suscettibili di rilettura in questa sede e comunque frut deduzioni personali dell’imputato, prive di oggettività, come nel caso della mancata attribuzione di condotte distrattive a COGNOME, oggetto, invece, nell’ordinanza, di espressa argomentazione.
Va ricordato che, secondo condiviso principio di diritto, «In tema di revisione, attesa natura straordinaria del mezzo di impugnazione, è inammissibile la richiesta fondata su motivi già esaminati nel corso del giudizio» (Sez. 5, n. 9169 del 31/01/2017, COGNOME, Rv. 269060).
2.2. Quanto alla idoneità degli elementi indicati nella sentenza di applicazione pena consentire il proscioglimento del condanNOME – l’attribuzione di ruoli solo formali e non realmen decisori al COGNOME -, vanno puntualizzati gli approdi giurisprudenziali in tema di revisione de sentenza di patteggiamento. Dopo aver superato una interpretazione restrittiva, la giurisprudenza ha concordemente affermato che: «la richiesta per la sopravvenienza o la scoperta di nuove prove, comporta una valutazione di queste ultime alla luce della regola di giudizio posta per il r alternativo, con la conseguenza che le stesse devono consistere in elementi tali da dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento dell’interessato secondo il parametro di giudizio dell’ar 129 cod. proc. pen., sì come applicabile nel patteggiamento». (Sez. 6, n. 5238 del 29/01/2018, Notarangelo, Rv. 272129 – 01).
In tale recente decisione è stato appunto precisato che «l’estensione del rimedio straordinario alla sentenza di patteggiamento, ad opera della legge n. 234 del 2003, risulti notevolmente più contratta rispetto alla revisione ordinaria, in quanto nel caso delle pronunce ex art. 444 cod. pro pen., il giudice viene chiamato a stabilire se le prove sopravvenute alla sentenza definitiva e quel scoperte successivamente siano tali da dimostrare “da sole” la necessità di un proscioglimento oppure se siano autonomamente in grado di gettare una nuova luce e di fornire una chiave di letture radicalmente alternativa degli atti del procedimento concluso con il patteggiannento, at che di per sé non erano tali da reclamare l’adozione di una pronuncia ai sensi dell’art. 129 cod proc. pen. (Sez. 6, n. 8957, 4/12/2006, Tambaro, Rv. 235491). In caso contrario, “la revisione cesserebbe di essere un mezzo di impugnazione straordinaria e diverrebbe, in relazione al patteggiamento, strumento a disposizione del patteggiante per revocare in dubbio una decisione da lui stessa richiesta e riaprire integralmente la fase dell’accertamento dei fatti e responsabilità» (Sez. 6, n. 31374 del 24/05/2011).
2.3. GLYPH Nel caso in esame, la Corte d’appello di Milano ha correttamente applicato i criteri sopra menzionati, ritenendo la nuova prova offerta del tutto inidonea a prospettare la possibilità un proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sulla base di una motivazione coerente logica che, in quanto tale, non è censurabile in sede di legittimità. Nell’escludere il caratte novità degli elementi proposti ne ha, infatti, contemporaneamente, evidenziato la mancata di incidenza sul possibile esito di proscioglimento in un giudizio di applicazione pena a richiesta de parti.
Parimenti, sfugge alle censure proposte anche la valutazione del giudice della revisione sulle prove “nuovamente introdotte”, ovvero la sentenza nei confronti dei coimputati e l conversazione intercettata e trascritta, ritenute inidonee a superare la “prova di resistenza” co complessivo quadro probatorio e scardinarne la tenuta, sempre nella prospettiva della esclusione della punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
3.1. GLYPH Sulla prima, è svolto un sintetico ma compiuto ragionamento sulla idoneità di una sentenza pronunciata in giudizio abbreviato nei confronti di altri coimputati, in cui la colpevole di COGNOME – che pure era indicato COGNOME concorrente nei reati loro ascritti, separatament giudicato – non era oggetto di discussione, e quindi non vi era nessun motivo per doverla valutare (così da intendersi l’efficace riferimento ad una natura “fisiologica” della mancanza di riferime alla sua posizione), tantopiù se relativa a soggetto che aveva svolto un ruolo secondario nell vicenda.
Pertanto, resta escluso che il giudicato di condanna a carico dei coimputati possa integrare un elemento favorevole tale da indurre al proscioglimento del ricorrente e dar luogo ad un contrasto tra giudicati in quanto, come riscontrato nell’ordinanza impugnata, nella sentenza predetta non v sono riferimenti al ruolo ed all’attività svolta da COGNOME, ma non vi è nemmeno un accertamento positivo circa la sua estraneità ai fatti contestati, tale da consentire di dedurre la sua innocen la responsabilità esclusiva dei coimputati.
3.2. Sulla seconda, la Corte si sofferma analizzando il contenuto della conversazione con il coindagato COGNOME: evidenzia il dato pacifico del coinvolgimento di COGNOMECOGNOME COGNOME formal membro del C.d.A. della società fallita, nelle indagini per bancarotta, l’assicurazione sulla manlev nelle spese legali e negli esborsi da sostenere per la sua difesa e l’inidoneità del passaggio, COGNOME i due concordano che il ricorrente non avesse ricevuto “nessun pagamento di nessun genere”, tanto a dimostrare “in sé” l’assenza di vantaggi economici per avere egli conseguito per la carica svolta sia la relativa remunerazione, sia la possibilità di svolgere attività lavor quanto ad escludere la sua responsabilità in ordine alla bancarotta documentale, alla distrazione del parco automezzi ed alla cessione del ramo d’azienda a prezzo vile, alla cui deliberazione aveva partecipato .
In tal modo, la Corte d’appello procede correttamente ad effettuare la dovuta prova di resistenza sull’idoneità dei nuovi elementi a disarticolare ovvero solo ad incrinare la tenuta log della prova già acquisita, giungendo a conclusioni coerenti e scevre da qualunque criticità.
Anche il secondo motivo è inammissibile.
4.1. Con esso il ricorrente ha dedotto l’erronea applicazione dell’art. 444 cod. proc. pen. p avere la Corte di merito operato una indebita equiparazione del patteggiamento all’ammissione di colpevolezza, nonché la mancanza di motivazione. In realtà, come si evince dall’ordinanza in esame, l’erronea equiparazione del patteggiamento ad una ammissione di colpevolezza è
contenuta in un passaggio motivazionale della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., il cui significato è chiarito espressamente dalla Corte d’appello, che ne rileva la natura di “artif retorico” su cui il giudice ha potuto fondare la concessione delle circostanze generiche, non già l prova evidenza dell’innocenza dell’imputato ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
Pertanto, come osservato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO nella sua memoria, per un verso la Corte d’appello ha fornito motivazione sulla questione che le era stata prospettata, per altro verso ta aspetto non incide in alcun modo sulla declaratoria di inammissibilità dell’istanza di revisione, ch come sopra precisato, si fonda esclusivamente sulla valutazione delle prove fornite dall’istante.
Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/02/2026