Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2200 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2200 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME, nato a Roma il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza della Corte di appello di Perugia del 03/06/2025; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME AVV_NOTAIO; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, NOME AVV_NOTAIO, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; valutata la memoria a firma dei difensori del ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
COGNOME Con ordinanza del 3 giugno 2025, depositata il 4 giugno 2025, la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile l’istanza con la quale NOME ha richiesto la revisione della sentenza del Tribunale di Roma del 25 settembre 2020, irrevocabile il 13 aprile 2023, che lo ha condannato alla pena di anno uno di reclusione ed euro 30.000,00 di multa, oltre alle sanzioni accessorie
previste ex lege, in relazione al delitto di cui all’art. 184, comma 1, d. I.v 58/98.
COGNOME NOME propone, con l’assistenza degli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ricorso per cassazione articolato in un unico motivo, di seguito riassunto ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale denuncia violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 630 comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
I difensori premettono che l’istanza di revisione si fondava sul tenore di due nuove prove testimoniali – le dichiarazioni rese, nell’ottobre del 2024, da NOME COGNOME e da NOME COGNOME, acquisite ai sensi dell’art. 391 bis cod. proc. pen. nonché di una missiva da quest’ultimo sottoscritta, reputate idonee a dimostrare che non era stato l’assistito, bensì lo zio NOME, a portare lo stesso COGNOME a conoscenza della notizia riservata concernente la fusione della «RAGIONE_SOCIALE» e della «RAGIONE_SOCIALE In», informazione sulla scorta della quale quest’ultimo aveva acquistato, e nell’immediatezza rivenduto, azioni della prima delle due società.
Lamentano che la Corte, nel considerare dette emergenze inidonee a superare il preventivo vaglio di ammissibilità di cui all’art. 634 cod. proc. pen., sia incorsa nella violazione delle regole valutative al riguardo dettate dal legislatore ed abbia nel contempo reso una motivazione illogica e contraddittoria.
Evidenziano, in particolare, che
lungi dall’aver proceduto a valutare l’affidabilità, la persuasività e la congruenza delle nuove prove – nel pur ristretto perimetro nel quale, secondo il costante orientamento di questa Corte, deve muoversi il giudizio prognostico proprio della c.d. «fase rescindente» – la Corte di appello ha negato loro ogni valenza qualificandole, per mezzo di un’imperscrutabile aggettivazione, come emergenze dotate di «scarse portata e rilevanza» e dal contenuto «assai sintetico ed approssimativo»;
di contro, i nova offerti presentano effettivamente i connotati di affidabilità, persuasività e congruenza tali da imporre un nuovo vaglio dibattimentale;
erroneo appare, inoltre, il giudizio formulato dalla Corte territoriale nella parte i cui, dopo aver screditato la valenza delle dichiarazioni rese dal COGNOME e dal COGNOME, ha viepiù legittimato il proprio convincimento ricorrendo alla c.d. «prova di resistenza» ed affermando così che le nuove prove non sarebbero comunque in grado di inficiare la valenza dimostrativa del compendio acquisito ai danni del condannato. L’assunto è ancor più illogico perché la prova offerta alla sommaria cognizione della Corte territoriale, di natura diretta, è in grado di scardinare alle fondamenta la portata del ragionamento meramente indiziario su cui si fonda la pronuncia di condanna;
così operando, la Corte ha peraltro travalicato i poteri dei quali dispone nella fase rescindente, limitati a verificare, attraverso una sommaria delibazione, se le nuove prove siano o meno affette da infondatezza rilevabile ictu °cui/. Essa si è, piuttosto, indebitamente arrogata il compito di operare un penetrante giudizio di merito in ordine alla qualità delle dichiarazioni rese dal COGNOME e dal COGNOME, contestandone la tardività e giungendo finanche ad insinuare che detti contributi siano mendaci; – diversamente da quanto opinato dalla Corte, le nuove prove presentano, quindi, la potenzialità di «cambiare l’esito del processo ogni oltre ragionevole dubbio», non potendosi a contrario motivare dalla loro tardiva emersione («la prova nuova è spesso tardiva e, in quanto emessa dopo il giudizio finale, assume una particolare valenza positiva ed un’importante credibilità intrinseca, certamente assai maggiore rispetto alla sua eventuale introduzione contestuale all’epoca del processo») e dal fatto che esse, pur esistendo al tempo del giudizio, non siano state portate a conoscenza del giudice anche per omessa deduzione delle parti ovvero per il mancato uso dei poteri ufficiosi da parte del giudicante.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, rigettato.
L’esigenza di assicurare una giustizia formale e l’anelito di garantire l’accertamento della verità storica rappresentano, da sempre, i due poli attorno i quali si dipana la tensione dialettica di ogni processo penale. La prima trova la sua compiuta espressione nel giudicato, nella necessità, cioè, che la verifica giudiziale conduca ad un risultato che infine acquisisca connotati di certezza e di stabilità tali da conferire alla decisione assunta la veste di fonte atta a regolare, in termini definitivi, le relazioni giuridiche e sociali. Il secondo è espressione di un valor supremo, quello secondo il quale il processo non può non essere mezzo di ricerca del vero e non può, pertanto, divenire lo strumento che, seppur attraverso un procedere che abbia garantito il pieno rispetto dei diritti e delle facoltà attribui alle parti, conduca infine ad un risultato ingiusto con l’affermazione della penale responsabilità di un soggetto innocente.
L’istituto della revisione di cui agli artt. 629 e ss. cod. proc. pen. – che, p l’appunto, consente in via eccezionale di riaprire un processo pervenuto a sentenza definitiva allorché ricorrano specifiche ipotesi, tassativamente regolate, considerate dal legislatore sintomatiche della probabilità che si sia consumato un errore giudiziario – rappresenta il mezzo cui il legislatore ha fatto ricorso proprio al fine di comporre il conflitto sopra delineato.
Esso pertanto costituisce, nel sistema delle impugnazioni penali, un mezzo straordinario di difesa del condannato per attuare la riparazione di un errore
mediante l’annullamento della sentenza di condanna definitiva riconosciuta a posteriori ingiusta, e ciò anche nei casi in cui la pena sia stata già espiata o sia stata dichiarata estinta, e «risponde all’esigenza, di altissimo valore, etico e sociale, di assicurare la tutela dell’innocente nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili del personalità» (così espressamente Corte cost. n. 28 del 1969).
2.1 L’attuale codice di rito, nell’innovare significativamente la previgente disciplina, regola la tipologia di condanne soggette a revisione (art. 629 cod. proc. pen.), i casi in cui detto rimedio straordinario può essere attivato (art. 630 cod. proc. pen.), i suoi limiti (art. 631 cod. proc. pen.), i soggetti che sono legittima a richiederla (art. 632 cod. proc. pen.), la forma della richiesta e il giudic competente (art. 633 cod. proc. pen.), il modello procedimentale composto da una delibazione di ammissibilità (art. 634 cod. proc. pen.) e dall’eventuale successivo giudizio dibattimentale (art. 636 cod. proc. pen.) che si svolgono, entrambi, dinanzi allo stesso organo, da individuarsi nella Corte di appello territorialmente competente secondo le previsioni di cui all’art. 11 cod. proc. pen.
2.2 E’ appena il caso di premettere come l’attuale regolamentazione codicistica renda ormai impropria la tradizionale distinzione che seleziona nel procedimento di revisione una fase rescindente ed una fase decisoria – ripartizione per il vero ancora utilizzata dagli operatori del diritto – non soltanto perché i giudizio positivo circa l’ammissibilità della richiesta, oltre a non essere più devoluto alla Corte di cassazione, non comporta intervento di alcun tipo sulla decisione denunciata, «ma anche perché la seriazione procedimentale descritta dall’art. 629 e ss. cod. proc. pen. segnala l’esistenza di una progressione che – sia pure attestata ai casi tassativamente previsti dall’art. 630 cod. proc. pen. – implica, ove il giudizio di ammissibilità abbia esito positivo, una continuità tra i due momenti, tale da incentrare nel giudizio di revisione stricto sensu inteso, il segmento cruciale della procedura» (così, Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2022, in motivazione, paragrafo 9.1.; nel medesimo senso Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Asciutto, Rv. 226140 – 01).
E’ vero che il modello procedimentale regolato dal codice prevede a tutt’oggi, in coerenza alla natura di mezzo di impugnazione straordinaria, un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, atto ad evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore.
Detta indagine preliminare, quale necessario antecedente logico-giuridico dell’apertura del giudizio di revisione, costituisce, però, un momento interno al procedimento che, risultando finalizzato al vaglio di ammissibilità della richiesta, si sviluppa nella verifica dell’osservanza dell’oggetto dell’istanza, delle forme
prescritte, della legittimazione del richiedente, della riconducibilità delle ragion per le quali è chiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod. proc. pen., e, infine, della non manifesta infondatezza della richiesta.
2.3 Ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. la revisione della sentenza di condanna può, tra l’altro, essere invocata «se dopo la condanna sono sopravvenute o si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto a norma dell’art. 631». Orbene, non appare inopportuno evidenziare che l’art. 631 cod. proc. pen. stabilisce che «gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531». Poiché ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen. «il giudice pronuncia sentenza di assoluzione anche quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova che il fatto sussiste, che l’imputato lo ha commesso, che il fatto costituisce reato o che il reato è stato commesso da persona imputabile», ne consegue che, in presenza di un compendio che ha fondato il giudizio di responsabilità penale che degradi ad insufficiente o contraddittorio per effetto del nuovo apporto probatorio, la revisione, che era esclusa dal vecchio codice, viene ad essere nel nuovo
testualmente ammessa (Corte cost. sent. n. 311 del 1991, cit.).
2.4 Secondo consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220443 – 01), per «prova nuova» rilevante a norma dell’art. 630 lett. c) cod. proc. pen. deve intendersi non solo la prova sopravvenuta alla sentenza definitiva di condanna e quella scoperta successivamente ad essa, ma anche quella non acquisita nel precedente giudizio ovvero acquisita, ma non valutata neanche implicitamente, purché non si tratti di prova dichiarata inammissibile o ritenuta superflua dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’error giudiziario.
2.5 La «prova nuova» deve, anzitutto, costituire oggetto di un primo scrutinio ai sensi e per gli effetti del sopra menzionato art. 631 cod. proc. pen. Detta disposizione, dal tenore inequivoco, impone cioè di operare un primo giudizio compiuto sulla base delle conoscenze fornite dalle nuove prove e della idoneità di esse a capovolgere l’esito del procedimento mediante la sostituzione della decisione irrevocabile di condanna con una di proscioglimento, nel senso che, assunti come veri i fatti prospettati dal richiedente, l’incidenza delle nuove prove,
sole o unite a quelle già valutate, deve essere tale da giustificare la pronuncia di una sentenza di assoluzione.
Secondo l’insegnamento di questa Corte, detta delibazione va operata «in astratto» mentre la verifica in «concreto» o «nel merito» è riservata alla fase successiva all’assunzione della prova stessa.
Il requisito dell’astrattezza afferisce «non al concetto di generalità e indeterminatezza, come tale avulso dal caso concreto oggetto dì scrutinio, bensì al carattere della idoneità probatoria, da vagliarsi in modo estrinseco, dall’esterno, per saggiare, ex ante, la capacità dell’affermazione probatoria (cioè del risultato di prova come ipotizzato dalla parte) di incidere, in maniera decisiva, sull’esito del processo già definito. L’impiego del termine in astratto serve a tracciare una chiara linea di demarcazione che non lasci dubbi circa il divieto, nella fase preliminare, di penetrare all’interno della prova richiesta, anticipando un giudizio di conferma (prova riuscita) o di falsificazione (prova fallita) che può essere espresso solo ex post dopo l’assunzione della prova stessa. In sostanza, nel vaglio di ammissibilità, il giudice è chiamato a stabilire se, dando per accertati i fatti che i nuovi elementi di prova intendono dimostrare, il giudicato di condanna verrebbe travolto. Quindi la deliberazione va condotta in via prognostica e dall’esterno, in tal senso viene definita come astratta. In questa prospettiva si coglie l’importanza e la necessità di un simile preliminare vaglio, poiché sarebbe inutile e dispendioso dare corso alla acquisizione di prove che, anche se riuscissero a raggiungere l’esito dimostrativo indicato dai richiedenti, non sarebbero comunque in grado di ribaltare l’affermazione di responsabilità dei condannati» (così Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02).
2.6 A detta valutazione segue, poi, il giudizio, logicamente distinto sebbene intimamente correlato, che investe la non manifesta infondatezza della richiesta di cui all’art. 634 cod. proc. pen.
Esso si traduce in un’indagine di merito (perché tale è, inevitabilmente, una verifica che investa la fondatezza o l’infondatezza di un elemento di prova), indagine che, ove abbia riguardo all’ipotesi di cui all’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed abbia pertanto ad oggetto la prospettazione di una prova nuova, si concreta nel soppesare la persuasività e la congruenza dell’emergenza portata all’attenzione della Corte.
Detta valutazione non può, all’evidenza, presentare caratteri così penetranti da anticipare il giudizio di merito, posto che in tal modo essa finirebbe per risultare inevitabilmente superficiale ed illogica in quanto avulsa dal contraddittorio tra le parti e fondata su una prova non ancora compiutamente acquisita.
Essa deve, piuttosto, limitarsi a rilevare eventuali segni di inconferenza, inaffidabilità o non persuasività che siano «manifesti», cioè evidenti. L’attributo di
«manifesta» infondatezza riceve una definizione chiara e non discutibile, ispirata a parametri univoci, elaborati soprattutto nell’ambito della inammissibilità del ricorso per cassazione, ma esportabili anche in questa sede per i concetti generali che ne risultano declinati. Esso evoca «la significazione di palese inconsistenza», di «pretestuosità oggettiva prescindente dalla deliberata volontà dell’interessato» (cfr. Corte Cost., sentenza n. 183 del 2000; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., in motivazione) e si sostanzia in prospettazioni ictu °cui/ prive di qualsiasi base giuridica o in critiche vuote di significato in quanto all’evidenza contrastate dagli atti processuali.
Lo scrutinio nel quale si sostanzia la delibazione preliminare volta a valutare l’ammissibilità della richiesta di revisione non può, però, arrestarsi alla sfera d pura genericità, essa dovendosi necessariamente relazionare con le emergenze processuali cha hanno fondato il giudizio di colpevolezza.
Una tale esigenza è ben spiegabile quando si considera che, nella c.d. fase rescindente, occorre necessariamente operare una comparazione tra le nuove prove e quelle sulle quali si fonda la condanna divenuta irrevocabile, sicché è compito indeclinabile del giudice della revisione identificare, nel momento della sommaria delibazione, i fatti e le prove che rappresentano il tessuto logicogiuridico del giudicato, ricostruito sulla base delle vicende del processo, al fine di confrontarli con quelli addotti a giustificazione della revisione e di verificare l potenziale idoneità di questi ultimi a condurre a una pronuncia di proscioglimento, sia pure con la formula del dubbio (così Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, COGNOME).
La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, consolidata nell’affermare che la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla fattispecie concreta e svilupparsi in termini realistici, così da non potere ignorare evidenti segni di inconferenza e/o inaffidabilità della prova nuova rilevabili ictu °cui/ (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020 dep. 2021, L., Rv. 280405 – 01; Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, COGNOME, Rv. 273029 – 01; Sez. 1, n. 41804 del 04/10/2007, COGNOME).
Le attività valutative e di comparazione del materiale probatorio devono, poi, attuarsi necessariamente attraverso un apprezzamento unitario e globale, che implica l’accertamento dell’idoneità dimostrativa in relazione al complesso delle prove, nuove e vecchie, considerate nelle loro reciproche interrelazioni, raccordi o integrazioni (Sez. 1, n. 4837 del 06/10/1998, COGNOME).
COGNOME Tanto premesso, ritiene questo collegio che la Corte territoriale abbia fatto buon governo dei canoni ermeneutici appena ricostruiti.
Non appare, in particolare, censurabile in punto di diritto o sotto il profilo dell coerenza motivazionale il giudizio con il quale, nel valutare la manifesta infondatezza della deposizione resa dal teste COGNOME e di quanto per iscritto rappresentato dal COGNOME, la Corte ha, anzitutto, qualificato detti contributi come ontologicamente privi di specificità sotto il profilo contenutistico e li ha reputati, quanto tali, già carenti di forza persuasiva.
Ancor meno contestabile appare, poi, il correlato giudizio di manifesta inaffidabilità delle relative fonti.
La Corte, lungi dall’adempiere all’onere motivazionale attraverso mere formule di stile, prive di un effettivo contenuto, ha ancorato detta valutazione esaltando, per un verso, la patente irragionevolezza della rappresentazione offerta dal NOME, soggetto ultraottantenne, che ha sostenuto di aver recuperato dal proprio patrimonio mnemonico, attraverso la sola lettura di alcuni appunti raccolti in un’agenda, a distanza di quasi dieci anni dal suo svolgersi, il ricordo di un colloquio avvenuto al cospetto di NOME, soggetto frattanto deceduto, e ridottosi, per sua stessa ammissione, ad un’informazione comunicata nell’ambito di un’amichevole conversazione al cui tenore egli non aveva, peraltro, alcun concreto interesse.
Identicamente persuasivo appare il negativo giudizio formulato nei riguardi del contributo reso dal COGNOME – colui che nella presente vicenda ha assunto la veste di tippee, all’epoca dei fatti sanzionata solo in via amministrativa – e fondato sul fatto che, a fronte di una prima dichiarazione neutra resa ex art. 391 bis cod. proc. pen. il 29 ottobre 2024, lo stesso, attraverso una missiva datata 11 novembre 2024, ha sostenuto, indifferente al valore della costanza del proprio narrato, di aver effettivamente incontrato, nella data del 19 febbraio 2015, NOME presso lo studio legale che questi gestiva ed ha, in tal modo, integralmente adeguato il proprio contributo alla rappresentazione offerta dal NOME.
Detto procedere argomentativo, oltre ad essere saldamente ancorato ai canoni di logica, appare, ad opinione di questa Corte, pienamente rispettoso dei confini valutativi disegnati dall’art. 634 cod. proc. pen.
Essi, per quanto ristretti, non possono all’evidenza ridursi, per le ragioni sopra espresse, alla mera presa di coscienza dell’emersione di un apporto ricostruttivo che si ponga in contrasto con quanto acclarato con la sentenza divenuta definitiva, qualunque esso sia ed a prescindere da ogni seppur sommaria e preliminare considerazione che concerna la genesi e le modalità temporali con le quali è insorto, pena, in caso contrario, l’adozione di un filtro valutativo che finirebbe pe muoversi proprio nel campo di quell’astrazione concettuale da cui, secondo consolidato orientamento, il giudice della revisione è tenuto a rifuggire.
Corretta appare, ancora, alla luce di quanto sopra evidenziato, la valutazione operata dalla Corte territoriale allorché, anche ipotizzando la genuinità del contributo offerto dal COGNOME e dal COGNOME, ha comunque reputato detto materiale inidoneo a travolgere o anche solo ad intaccare la capacità dimostrativa degli elementi indiziari posti a fondamento del giudizio di condanna infine validato da questa Corte con sentenza n. 39767 del 13 aprile 2023.
La «prova di resistenza» cui la Corte di appello di Perugia ha dato corso e nei cui riguardi si sono indirizzate le censure critiche della difesa altro non è, infatti, ch l’espressione dello scrutinio imposto al decidente ai sensi dell’art. 631 cod. proc. pen. e per effetto del quale, come già detto, anche ove assunti come provati i fatti prospettati dal richiedente, va verificato se essi, soli o uniti a quelle già valutat siano tali da giustificare una pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Anche in tal caso, quindi, l’ordito argomentativo sul punto sviluppato dalla Corte di appello si articola, in coerenza ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, attraverso il dovuto richiamo al compendio sul quale si fonda il giudicato, nell’ottica del necessario confronto tra esso e gli elementi di prova posti a fondamento della richiesta di revisione, e perviene, attraverso un percorso al quale appaiono estranee le lamentate aporie di ordine logico-giuridico, ad un giudizio di inidoneità di quest’ultinni a travolgere, anche solo attraverso la formula di cui all’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., la sentenza di condanna.
Radicalmente priva di pregio si atteggia, in specie, la lettura critica al riguardo opposta dalla difesa del NOME.
In particolare, destituita di ogni fondamento appare la premessa dalla quale ella muove allorché, accettando il confronto con la tesi della prova di resistenza, mutua un giudizio di erroneità delle conclusioni cui la Corte ha ritenuto di pervenire sulla scorta di un’asserita supremazia della prova diretta posta a fondamento della richiesta di revisione rispetto alla prova indiziaria valorizzata nelle sentenze (così espressamente il ricorso: «l’impugnata ordinanza è caratterizzata ..da errori gravi, commessi nel giudicare il valore delle nuove prove e nell’interpretare il contenuto ed i limiti della fase rescindente…ignorando totalmente il valore delle prove dirette che, come noto, rispetto a quelle indiziarie, ha una valenza decisiva»).
E’ agevole osservare come siffatta affermazione, che costituisce una sorta di minimo comune denominatore sotteso a gran parte delle censure sviluppate nel corpo del presente ricorso, si ponga in insanabile conflitto con i principi fondanti il vigente sistema processuale che si individuano, per un verso, nella regola del libero convincimento del giudice e, per altro verso e soprattutto, nell’assenza di una gerarchia di valore delle acquisizioni probatorie.
E’, piuttosto, nel pieno rispetto di detti canoni che si articola il percor argomentativo dell’ordinanza impugnata.
In essa, infatti, a più riprese si rimarca la straordinaria portata dimostrativa de plurimi e convergenti elementi di natura obiettiva aventi valenza indiziaria raccolti nei riguardi di NOME, tali da resistere e conservare appieno una capacità dimostrativa al di là di ogni ragionevole dubbio quand’anche fosse stata dimostrata l’esistenza di un fugace contatto personale intercorso tra il COGNOME e lo zio del condannato in epoca antecedente alla consumazione del delitto per il quale si è proceduto.
E la Corte territoriale non ha, peraltro, mancato di evidenziare come il giudizio che attribuisce insuperabile valore alle emergenze indiziarie sia stato, peraltro, già convalidato da questa stessa Corte nella sentenza, sopra menzionata, con la quale è stato rigettato il ricorso di NOME avverso la pronuncia che ne aveva sancito la penale responsabilità.
Conclusivamente, l’ordinanza appare saldamente ancoratq,a1 paradigma legale di riferimento nella lettura che di esso ha dato questa Corte e risulta assistita da motivazione priva di vizi deducibili in questa sede.
Il ricorso va, per l’effetto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 21/11/2025