Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 28705 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28705 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Nicosia il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2023 della Corte d’appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria presentata nell’interesse del ricorrente dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, nella quale si insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 luglio 2023, la Corte ci appello di Catania, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da NOME COGNOME, della sentenza resa dalla Corte di appello di Caltanissetta con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, l’imputato è stato condannato alla
pena di sei mesi di reclusione e alla multa di 154 euro per il reato di cui agli art 624 e 625, n. 2 e n.7, cod. pen.
L’istanza di revisione è stata presentata a norma dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sul presupposto che il reato è divenuto procedibile a querela di parte in epoca precedente al passaggio in giudicato della pronuncia di condanna. La dichiarazione di inammissibilità dell’istanza è stata pronunciata per mancanza dei presupposti normativi richiesti dall’art. 6:30, cod. proc. pen.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando tre motivi.
2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 634 e 127, cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla nullità dell’ordinanza di inammissibilità dell’istanza di revisione deliberata de plano.
Si deduce che l’ordinanza di inammissibilità è affetta da nullità perché la Corte d’appello ha omesso di procedere nel contraddittorio delle parti, ex art. 127, cod. proc. pen. (si cita Sez. 3, n. 11040 del 22/01/2003).
2.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo alla mancanza di motivazione in ordine alla dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione.
Si deduce che la motivazione è meramente apparente, e meramente assertiva, nonostante diverse decisioni abbiano ritenuto esperibile il rimedio della revisione nell’ipotesi di sostituzione del regime di procedibilità di ufficio con que di procedibilità a querela (si cita, in particolare, Sez. U, n. 40150 del 2018).
2.3 Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 624, 625 n.7, 2, cod. pen., e 630, lett. c), cod. proc. pen., a norma dell’art. 606 comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla lesione del diritto dell’imputato all’applicazione della norma sopravvenuta più favorevole, oggetto della richiesta di revisione.
La difesa del ricorrente ha anche presentato memoria, in replica alla requisitoria del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di cassazione.
Nella memoria, in particolare, si evidenzia che la rilevazione della mancanza di querela costituisce prova nuova (si cita Sez. 4, n. 17170 del 31/01/2017, Rv. 269826-01), e che le disposizioni in materia costituiscono disposizioni favorevoli applicabili retroattivamente a norma dell’art. 2 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
Manifestamente infondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la legittimità della decisione impugnata, deducendo che la stessa è viziata da nullità perché emessa de plano, senza previa costituzione del contraddittorio.
Costituisce infatti principio ampiamente consolidato, e condiviso dal Collegio, quello secondo cui, in tema di revisione, le valutazioni di i nammissibilità della richiesta possono essere compiute anche de plano, spettando alla Corte di appello l’apprezzamento discrezionale circa la necessità di adottare il rito camerale partecipato per i casi di inammissibilità che non siano di evidente ed immediato accertamento (cfr., tra le tantissime, Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396-01, e Sez. 3, n. 34945 del 09/07/2015, S., Rv. 264740-01).
E, nella specie, la Corte d’appello ha legittimamente pronunciato de plano, in quanto ha ritenuto insussistenti i presupposti normativi richiesti dalla legge per procedere alla revisione ed ha dichiarato inammissibile la richiesta.
Prive di specificità sono le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo, da esaminare congiuntamente siccome tra loro connesse, le quali contestano la dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di revisione, deducendo che quest’ultima è invece ammissibile in quanto attiene ad un elemento, quella della sopravvenuta procedibilità a querela, divenuto rilevante per effetto di una disposizione di legge penale più favorevole.
In realtà, la sentenza di cui si chiede la revisione, quella pronunciata dalla Corte d’appello di Catania il 16 dicembre 2021, nei confronti dell’attuale ricorrente, per il reato di cui agli artt. 624 e 625, n. 2 e n. 7, cod. pen., è stata già impugnat con ricorso per cassazione e, nel conseguente giudizio, la Corte di cassazione ha specificamente affermato l’irrilevanza della sopravvenuta procedibilità a querela.
Precisamente, Sez. 7, n. 17301 del 27/02/2023, depositata il 26/04/2023, a tale proposito, nel § 7, ha evidenziato: «7. L’inammissibilità del ricorso rende irrilevante la sopravvenuta procedibilità del reato a querela, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l’art. 624, comma terzo, cod. pen. (ex plurimis, Sez. 4, n. 6140 e 6143 del 10/01/2023, non massimate)».
Di conseguenza, l’istanza di revisione non deduce la sopravvenienza o la mancata considerazione di una prova, ma contesta il contenuto della decisione della Corte di cassazione, la quale ha esaminato e risolto specificamente la questione sollevata in questa sede e sulla base dei medesimi elementi di fatto, tra
(
l’altro applicando un principio consolidato (cfr., tra le tantissime già pronunciate all’epoca dell’ordinanza di inammissibilità, SEZ. 4, n. 2658 del 11/01/2023, COGNOME, Rv. 284155-01, e Sez. 5, n. 5223 del 17/01/2023, COGNOME NOME, Rv. 28417601).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 05/04/2024