Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 2361 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 2361 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/10/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in LIBIA il 16/01/1996
avverso l’ordinanza del 19/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, del 19/04/2024, la Corte di Appello di Messina ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da NOME in ordine alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Catania, del 4 giugno 2020, che lo ha condannato alla pena d anni trenta perché ritenuto responsabile dei delitti di cui agli artt. 110 81, 575 cod. pen. comma 3 lett. a), 3 bis e 3 ter d.lgs. n. 286 del 1998, per avere cagionato la morte di 49 perso trasportate dalla Libia, ammassate nella stiva di un barcone di legno, luogo senza luce né ar trasformato in una camera a gas dai fumi del motore e dai miasmi del carburante, rimanendo a guardia dell’apertura ed impedendo loro di uscire.
A fondamento dell’istanza di revisione la difesa adduceva l’esistenza di “prove nuove” frutto di specifiche investigazioni difensive, in particolare le dichiarazioni di due cittadin quali avevano dichiarato: di avere viaggiato sulla medesima imbarcazione; che sulla stessa non vi era stato alcun equipaggio; che nessuno aveva usato violenza e che avevano riconosciuto l’istante come un giovane che diceva di volere andare in Europa.
La Corte di appello ha ritenuto le prove addotte prive del carattere di decisività, inido sovvertire il giudizio di condanna in quanto ancorato a solide risultanze probatorie indipendentemente dal vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca degli stessi testimoni.
Ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del suo difensore, NOME COGNOME
2.1.Con unico motivo censura il provvedimento impugnato per vizi di violazione degli art 630, 634 cod. proc. pen. e dell’art. 6 della CEDU, oltre che per difetto e contraddittorietà motivazione, deducendo che le valutazioni della Corte territoriale si siano spinte al di là dei del giudizio di manifesta infondatezza, assumendo in modo apodittico che le dichiarazioni de giovani siriani sarebbero state inverosimili e insuscettibili di approfondimento.
In particolare, sostiene, con richiamo di specifici arresti di questa Corte, che valutazione di inammissibilità dell’istanza di revisione non possa rientrare la valutazione effettiva capacità delle allegazioni difensive di travolgere il giudicato, anche nella prospett ragionevole dubbio. Inoltre, l’ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con la giurisprudenz della Corte Edu in materia di diritto dell’imputato di sentire testimoni a discolpa. La motiva del provvedimento impugnato, peraltro, appare contraddittoria nella parte in cui afferma che giovani imputati non avrebbero potuto comportarsi diversamente e che non siano moralmente responsabili della morte delle 49 persone.
Il Sostituto Procuratore generale ha concluso, con requisitoria scritta, chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale e dalla parte civil
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2.L’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva che permette d dedurre, in ogni tempo, ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. La giurisprudenza di questa Corte ha a modo di statuire che anche nella fase rescindente, le nuove prove dedotte, sebbene ai limita fini della formulazione di un giudizio astratto, devono essere comparate con quelle già racco
nel normale giudizio di cognizione per giungere, in una prospettiva complessiva, ad u valutazione sulla loro effettiva attitudine a far dichiarare il proscioglimento o l’ass dell’istante (Sez. 2, n. 15652 de/ 14/02/2019, Rv. 276437 – 01; Sez. 2, n. 44724 del 11/11/2009 Rv. 245718).
Integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione – che ne determ l’inammissibilità – l’evidente inidoneità delle ragioni che la sostengono, e la fondano, a cons una verifica circa l’esito del giudizio, rimanendo riservata alla fase del merito ogni valu sulla effettiva capacità delle allegazioni a travolgere, anche nella prospettiva del ragio dubbio, il giudicato (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013). Evidentemente, la valutazi preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta, sulla base di prove nuove, impl necessità di una comparazione tra le prove nuove e quelle già acquisite che deve ancorarsi all realtà del caso concreto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti seg inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che siano, tuttavia, riscontrabili “ictu oculi” (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071 – 01; Sez. 2, n. 49113 del 16/10/2013, Rv. 257496 – 01).
Nel medesimo senso risulta essersi espressa anche la pronuncia evocata dalla difesa secondo cui «in tema di revisione, il giudice di merito, nel corso della fase preliminare, ha il compito di valutare in astratto, e non in concreto, la sola idoneità dei nuovi elementi ded dimostrare – ove eventualmente accertati – che il condannato, attraverso il riesame di tut prove, unitamente a quella noviter producta, debba essere prosciolto a norma degli artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen.», avendo la medesima pronuncia soggiunto che «detta valutazione preliminare, tuttavia, pur operando sul piano astratto, riguarda pur sempre la capac dimostrativa delle prove vecchie e nuove a ribaltare il giudizio di colpevolezza nei confron condannato e, quindi, concerne la stessa valutazione del successivo giudizio di revisione, p senza gli approfondimenti richiesti in tale giudizio, dovendosi ritenere preclusa, in limine, una penetrante anticipazione dell’apprezzamento di merito, riservato, invece, al vero e prop giudizio di revisione, da svolgersi nel contraddittorio delle (Sez. 3, n. 15402 del 20/01/2016, Rv. 266810 – 01)
3.Nel caso in esame, la Corte di appello con giudizio logico, privo di contraddizioni immune da censure, ha affermato che nessuna delle prove dedotte è capace di sovvertire il quadro probatorio che ha supportato il giudizio di condanna del ricorrente per omicidio pluri in relazione alla morte di 49 persone, in particolare per avere, in concorso con altri coimp impedito con violenza alle vittime di uscire dalla stiva del barcone di legno, nel quale erano ammassate insieme ad altre persone, per il trasporto dalla Libia, e in cui sono state rinven morte per asfissia, essendo il locale senza aperture ed invaso dai fumi di combustione trasformato sostanzialmente ben presto in una camera a gas. La Corte territoriale ha, inolt dato atto che, nei giudizi di merito, non è emersa la prova che il ricorrente ( come del rest gli altri giovani condannati) fosse uno dei trafficanti ( essendo stati piuttosto defin “l’ultima ruota di un mostruoso ingranaggio del traffico di vita umane”) e che la sistemaz
dei migranti nella stiva, nella quale furono ammassati un centinaio di soggetti “di carnagi scura”, fu decisa dai trafficanti, mentre l’istante, insieme agli altri coimpu presumibilmente reclutato tra gli altri passeggeri con il compito di gestire l’ordine in atte soccorsi, dopo avere preso il largo, e di impedire l’uscita dei passeggeri dalla stiva che avre potuto compromettere l’equilibrio dell’imbarcazione e provocare un naufragio. L’essenza del giudizio di colpevolezza espresso nei confronti dell’imputato istante, e degli altri imputati, nell’avere gli stessi impedito, con percosse e violenze, alle persone ammassate nella stiva salire sui ponti così da sfuggire al loro destino. La circostanza sulla quale i testi “nuovi” dalla difesa avrebbero dovuto essere sentiti verte proprio sulla non riconducibilità dell’impu istante al gruppo dei trafficanti, ovvero su una circostanza acclarata nei precedenti giudi merito e ritenuta, tuttavia, non idonea ad escluderne la personale responsabilità.
4.Le valutazioni espresse dalla Corte di appello, siccome non illogiche e limitate ad u astratta valutazione delle prove nuove dedotte e della loro attitudine demolitoria del giudic non appaiono censurabili in questa sede e si presentano pienamente idonee a dar conto della manifesta infondatezza della richiesta di revisione.
5.Come condivisibilmente sostenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria, non è configurabile, inoltre, alcuna frizione rispetto all’art. 6 CEDU, essendo necessario nel giud di revisione, oltre che normativamente previsto, un filtro di ammissibilità, onde evitare, dop formazione del giudicato, irragionevoli giudizi di revisione in circostanze nelle quali si è grado di valutare come le prove presentate, anche laddove confermate nel contraddittorio delle parti, non possano esplicare alcuna incidenza sul giudizio di colpevolezza.
6.In conclusione, il ricorso deve essere rigettato con condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 16/10/2024.