Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 32978 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 32978 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 02/07/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME a FARDELLA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a VALLO DELLA LUCANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/01/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza dell’11.1.2024 la Corte d’appello di Perugia ha dichiara inammissibile l’istanza proposta da COGNOME NOME NOME COGNOME NOMENOME NOME oggetto la revisione della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino in data ottobre 2022, definitiva in data 12 marzo 2023, che li aveva ritenuti colpevol reato di furto aggravato (artt. 624 e 625 GLYPH n. 7 cod.pen.) commesso il 13.11.2019.
L’istanza di revisione era stata proposta sul rilievo che il d.l. n. 10.10.2022, antecedente alla irrevocabilità della sentenza impugnata, previsto la procedibilità a querela anche per il suddetto reato di furto agg sicché l’avvenuta remissione della querela intervenuta all’udienza del 9.5,. con relativa accettazione avrebbe consentito una pronuncia di estinzione reato.
Avverso detta ordinanza i predetti propongono ricorso per cassazione tramit il difensore, ritualmente munito di procura speciale, deducendo un unico moti di ricorso.
Con detto motivo deducono la violazione dell’art. 630 comma 1, lett. c) cod.proc.pen. ex art. 606 comma 1, lett. b) cod.proc.pen.
Si assume che la Corte di appello é incorsa in errore laddove ha ritenuto ch modifica della procedibilità del reato per cui si procede non possa essere rit quale “prova nuova” ai fini della richiesta di revisione ai sensi dell’a comma 1, lett. c) cod.proc.pen. se intervenga prima della sentenza di condanna.
Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegna conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono manifestamente infondati.
1.1. La questione sottoposta all’attenzione di questa Corte riguarda il caso di sentenza di condanna relativa a un reato procedibile di ufficio sia al mom della sua consumazione che all’epoca della pronuncia della sentenza e che, s successivamente ma prima del passaggio in giudicato della sentenza stessa, effetto di una riforma normativa, è divenuto procedibile a querela di parte. Ebbene, in primo luogo, va rilevato che la modifica normativa è interven antecedentemente (30.12.2022) al passaggio in giudicato della sentenza de quale si chiede la revisione dì talché gli imputati ben potevano, propon
appello avverso la sentenza di primo grado, far valere la mutata disciplina d procedibilità del reato.
Oltre a tale preliminare rilievo va altresì considerato che l’istituto della r è un mezzo di impugnazione straordinario, che può essere esperit esclusivamente nei casi tassativamente indicati dalla legge, e premesso, altr che nella situazione in esame l’unica ipotesi di revisione che può essere pre considerazione è quella di cui alla lett. c) dell’art. 630 cod. proc. p consente la revisione della sentenza “se dopo la condanna sono sopravvenute si scoprono nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano ch condanNOME deve essere prosciolto a norma dell’art. 631″, deve rilevarsi ch riforma normativa, che ha portato alla modifica della procedibilità del reato, quale è intervenuta la pronuncia di condanna, non può essere considera “nuova prova”.
La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che in tema di revisione, sopravvenuta procedibilità a querela del reato di appropriazione indebita effetto del d.lgs. 15 maggio 2018, n. 36 non costituisce prova nuova ai s dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. nel caso in cui la m normativa sia intervenuta successivamente al passaggio in giudicato del sentenza della quale si chiede la revisione (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, 279197 ha evidenziato come, in ragione della natura mista – sostanziale processuale – dell’istituto della querela, la sopravvenuta disciplina più favo deve essere applicata nei procedimenti pendenti, salva l’insuperabile preclus costituita dalla pronuncia di sentenza irrevocabile, ai sensi dell’art. 2, quarto, cod. pen).
Si è ritenuto che in tema di revisione, costituisce “prova nuova”, rilevante 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quella – sopravvenuta alla senten condanna o scoperta successivamente ovvero non acquisita nel precedente giudizio o acquisita ma non valutata neanche implicitamente – che ha ad ogget un fatto dimostrativo della procedibilità a querela (non presentata) del rea cui è intervenuta condanna irrevocabile, ma non la mera rilevazione de mancanza della condizione di procedibilità richiesta dal reato per cui è pronunziala condanna definitiva (Sez. 3, n. 9207 del 09/01/2024, Rv. 286022).
A ciò si aggiunge il rilievo che – fermo restando l’ormai consolidato princ dottrinale e giurisprudenziale della natura mista, sostanziale e processuale querela (cfr. Sez. 2, n. 225 del 08/11/2018, dep. 2019, NOME COGNOME, Rv 274734) – questa Corte ha ritenuto che della modifica normativa in tema d procedibilità, favorevole per l’imputato, deve tenersi conto ma ciò sol procedimenti “ancora pendenti” e pur sempre nell’ottica dell’art. 2 cod. pen. Sez. 2, n. 21700 del 17/04/2019, COGNOME, Rv. 276651).
In conclusione i ricorsi manifestamente infondati vanno dichiarati inammissibili Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle s processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma il 2.7.2024