Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 34375 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 34375 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 26/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato in Marocco il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/03/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 25/03/2025, la Corte di appello di Genova ha dichiarato l’inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza emessa in data 24/04/2015 dalla Corte di appello Firenze, divenuta irrevocabile il 24/06/2023 a seguito di sentenza della Corte di cassazione d 14/06/2023, nei confronti di NOME, per aver concorso nella cessione di chilogrammi 60,464 di hashish in data 16/06/2008.
2.Avverso la suddetta ordinanza ricorre per cassazione l’imputato NOME formulando tre motivi.
2.1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta vizio della motivazione e travisamento del fa in ordine alla maturazione del termine di prescrizione, alle modalità di emersione della causa estintiva del reato e all’accertamento di essa. In particolare, precisa che il termine di prescri del reato è maturato successivamente alla pronuncia della sentenza di secondo grado, nell’intervallo di tempo, pari ad anni tre, decorso tra la emanazione della sentenza d’appell la notifica della medesima sentenza, avvenuta con grave ritardo. Tale , intervallo di tempo ha determinato la protrazione del termine ad impugnare e – asserisce il ricorrente -anche l protrazione del termine di prescrizione del reato. Pertanto, trattandosi di fatto commesso data 16/06/2008, il reato si è prescritto il 16/12/2015, prima che la sentenza di appello sia notificata. Evidenzia che tale peculiare situazione è ben diversa da quella richiama erroneamente dal giudice a quo, non trattandosi di causa estintiva del reato non dedotta o non dedotta correttamente o . non rilevata tempestivamente.
2.2.Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio de motivazione in relazione alla dichiarazione di inammissibilità dell’istanza di revisione. Eviden sotto il profilo normativo che, in forza del richiamo all’art. 531 cod. proc. pen. (concernen dichiarazione di estinzione del reato) contenuto nell’art.631 cod. proc. pen., può ben costitu motivo di revisione della condanna anche quello relativo alla intervenuta maturazione del termine di prescrizione del reato. Evidenzia che, nel caso in specie, la prescrizione può essere fatta val solo in sede di revisione, essendosi maturata, a causa di carenze accertative dell’autori giudicante, dopo che si è formato il giudicato.
2.3.Con un terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio d motivazione in ordine al concetto di “nuova prova”, da ampliarsi anche con riferimento ai casi causa estintiva del reato non dedotta o non dedotta correttamente o non rilevata tempestivamente, trattandosi di elemento esistente ma non valutato in giudizio.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi di inammissibilità de ricorso
Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti e note di replica con i quali lament violazione degli articoli 24 della Costituzione, 6 della Cedu, 47 dei Diritti Fondamentali dell’Un
Europea e 10 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, con riferimento alla violazio del diritto a vedere accertata e dichiarata dall’ autorità giudiziaria l’intervenuta prescriz reato contestato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Le doglianze formulate sono manifestamente infondate.
Si premette che la revisione ex art. 630, comma 1, lett. c) cod.proc.pen. è mezzo straordinario che consente di rimuovere, in ogni tempo, gli effetti di una sentenza irrevocabil condanna, purchè gli elementi allegati che costituiscono “nuova prova” siano tali, se accerta da portare al proscioglimento ai sensi degli artt. 529, 530 o 531 cod. proc. pen.
Le Sezioni Unite hanno condivisibilmente stabilito che, ai fini dell’ammissibilità richiesta di revisione, prova nuova è, oltre alla prova sopravvenuta, la prova scoperta, la pr non acquisita e la prova acquisita ma non valutata (Sez. U, 26/09/2001, Pisano), non potendo la revisione avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto (Sez. 2, n. 762 del 19/10/2005, Rv. 232988). Ne deriva che, a norma dell’art. 631 cod. proc. pen., gli element dedotti devono essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto ai sensi degli artt. 529, 530, 531 cod. proc. pen.
Dunque, giammai la nozione di “nuova prova” può essere inclusiva anche del mero decorso del tempo, che è un fatto a cui l’ordinamento riconduce l’effetto della estinzione di un reat cui sussistono i presupposti oggettiVi e soggettivi, é che é inidoneo ad incidere . sull’affermazione della responsabilità.
Ne segue che il richiamo all’art. 531 cod. proc. pen. – contrariamente a quanto assume il ricorrente – consente al giudice a cui è formulata l’istanza di revisione, di pronunciare sentenza di proscioglimento o una declaratoria di estinzione per prescrizione del reato, ma sol se le “prove nuove” introducano elementi di fatto (ad esempio, in ordine al tempus commisi delicti) cui ancorare le valutazioni in tema di maturazione del termine prescrizionale del reato con il conseguente effetto estintivo.
Né rileva COGNOME il decorso del tempo fino alla notifica della sentenza di appello, in quanto prescrizione si matura alla data in cui è emessa la decisione, essendo del tutto irrilevan tempo successivo all’emissione della sentenza. Ne segue che è improprio richiamare l’istituto della prescrizione del reato nell’ipotesi di tempo decorso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza.
Quanto alla terza censura, si è correttamente affermato in giurisprudenza che è inammissibile la richiesta di revisione volta a far valere l’estinzione per prescrizione del maturata durante il giudizio ma non rilevata d’ufficio né dedotta dalla parte, non pote dilatarsi il concetto di “nuova prova” fino a comprendervi una causa estintiva del reato n
dedotta, o non dedotta correttamente o non rilevata tempestivamente (Sez.5, n.37268 del 2010 e Sez.1 n.8250 del 14/12/2018, Rv. 27491; Sez. 3 n. 43421 del 28/10/2010, Rv. 248726).
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha evidenziato che nessun rilievo potevano avere gli elementi dedotti dal ricorrente, in quanto con la sentenza emessa n.31534 del 14/06/2023 la Sezione Quarta della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, onde la sentenza emessa in data 24/04/2015 dalla Corte di appello di Firenze è divenuta irrevocabile.
Del resto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso – emessa alla luce della genericit motivi addotti -impedisce l’instaurarsi di un valido rapporto processuale, con la conseguenza che è preclusa la possibilità di rilevare la prescrizione maturata dopo la sentenza di appello.
2.Consegue alla declaratoria di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all’udienza del 26/09/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente