Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30270 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30270 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 27/05/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
Sent. n. sez. 1848/2025
CC – 27/05/2025
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
Con ordinanza in data 04/03/2025, la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME con riguardo alla sentenza della Corte di assise di Cagliari – sezione distaccata di Sassari il 16/12/2022, irrevocabile dal 29/02/2024, che lo ha condannato alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione per il reato di associazione con finalità di terrorismo ed eversione (art. 270bis cod. pen.), commesso dal 2014 e sino al 22/03/2018, e per violazioni delle norme in materia bancaria e creditizia (artt. 110 cod. pen., 131ter d.lgs.n. 385/1993 e 4 l.n. 146/2006), commesse nello stesso periodo.
NOME Ł stato ritenuto partecipe del sodalizio ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avente finalità terroristiche, organizzazione che oggi Ł la principale componente di ‘Hayat Tahir al Sham (HTS)’ e del nuovo governo siriano.
Nella richiesta di revisione si sosteneva che al mutamento delle condizioni politiche in Siria e avendo assunto il ruolo di presidente protempore NOME COGNOME uno dei fondatori di ‘RAGIONE_SOCIALE‘, quest’ultima organizzazione, della quale ha fatto parte Chadad non poteva piø considerarsi terroristica, ma andava inquadrata tra le associazioni che facevano legittima opposizione al deposto governo tirannico che operava in Siria.
All’ufficiale riconoscimento internazionale del nuovo governo doveva annettersi l’effetto dell’ abolitio criminis anche in ragione del fatto la sentenza di condanna a carico del ricorrente teneva conto dell’inserimento di ‘Al Nusra’ nella black list delle organizzazioni terroristiche.
Tale richiesta di revisione Ł stata ritenuta inammissibile perchØ la Corte di appello ha evidenziato che l’accertamento della natura terroristica dell’associazione era basato su elementi di fatto e non sulla sola circostanza dell’inserimento di ‘Al Nusra’ nella black list; ha aggiunto che Ł irrilevante la natura di delitto politico del delitto di cui all’art. 270bis cod. pen., poichØ ciò che rileva Ł la finalità terroristica piø che l’orientamento ideologico.
In ogni caso l’istanza richiamava fatti notori e non adduceva prove nuove che smentissero l’accertamento delle caratteristiche dell’organizzazione, composta da gruppuscoli indicati con nomi differenti, a seconda della zona in cui operavano in Siria, composta da jihadisti salafisti, animati dalla volontà di creare una nazione governata dalla sharia, nella quale tutti i seguaci di religioni diverse da quella sunnita dovevano essere sterminati e le donne dovevano essere sottomesse.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME e con un unico articolato motivo ha lamentato mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
La Corte di appello aveva ritenuto l’irrilevanza della natura politica del delitto senza cogliere che si chiede di valutare le mutate condizioni politiche che consentono oggi di cogliere le motivazioni dell’agire del Chadad, il quale voleva concorrere a democratizzare la Siria con l’avvento di un nuovo regime; sicchŁ era sopravvenuta la prova che il suo agire aveva finalità esclusivamente politica e non terroristica.
La nuova prova attiene anche all’elemento psicologico, ossia alla convinzione del condannato di perseguire la finalità legittimità di abbattere un governo tirannico per farne insediare uno legittimo, peraltro riconosciuto da diversi governi europei tra i quali quello italiano, come dimostra la documentazione allegata.
La Corte di appello non ha considerato queste prove nuove nØ ha voluto tenere di fatti notori addotti in modo pertinente dall’istante.
Il ricorrente ha chiesto pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
Il Procuratore Generale, NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł inammissibile.
Ai fini del giudizio di revisione, promosso ai sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., la prova nuova addotta a fondamento dell’istanza deve presentare il requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, la cui assenza può risultare già ad una valutazione preliminare quando non incide sui profili essenziali dell’accertamento che ha condotto alla pronuncia di responsabilità penale del condannato (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02).
Pertanto «la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa» (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03).
Il requisito di idoneità della prova nuova che consente alla richiesta di revisione di superare il vaglio di ammissibilità ricorre quando la sua acquisizione può condurre «all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia piø in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281772 – 01).
La prova addotta dal ricorrente a fondamento della sua richiesta avanzata alla Corte di appello territorialmente competente, non presenta, in tutta evidenza, tale requisito e il ricorso avverso la decisione di inammissibilità non si confronta con le ragioni esposte in motivazione dei giudici di merito.
Nella sua parte centrale il provvedimento impugnato evidenzia che l’accertamento della
condotta di reato contestata all’odierno ricorrente (ai sensi dell’art. 270bis , comma primo, cod. pen.: associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico) non ha avuto ad oggetto in via principale gli obiettivi politici perseguiti dagli aderenti al sodalizio, ma le modalità di esecuzione delle iniziative con finalità politica: tra queste erano emersi attacchi kamikaze con vittime civili, assalti contro basi aeree, caserme e strutture di polizia, esecuzioni di massa di soldati, agguato a giornalisti ed esponenti della società civile.
La finalità di abbattere il regime siriano all’epoca in carica era stata valutata dai giudici di merito ma il connotato terroristico dell’associazione non era stata legato ad un giudizio di valore su tale finalità ma al programma delittuoso di raggiungere l’obiettivo anche seminando il panico, intimidendo e causando indiscriminatamente morte tra la popolazione.
La Corte di appello aveva escluso che nell’originario giudizio di cognizione avessero assunto particolare rilevanza gli elenchi internazionali sulle associazioni di natura terroristica, visto che, peraltro, la decisione di cui si chiedeva la revisione aveva dato applicazione al principio giurisprudenziale secondo il quale «l’inserimento di una organizzazione nella c.d. “black list” stilata dagli organismi sovranazionali non Ł sufficiente a qualificarne la natura terroristica, bensì rappresenta un elemento indiziario da valutare in concreto, unitamente alle altre emergenze istruttorie» (Sez. 6, n. 32712 del 11/07/2024, COGNOME, Rv. 286860 – 01).
Nel giudizio di cognizione, invece, erano stati valorizzati gli atti di rivendicazione da parte dell’organizzazione alla quale il ricorrente aderiva in ordine a plurimi attentati e ad azioni violente.
La natura terroristica dell’organizzazione alla quale aveva aderito l’odierno ricorrente era stata ancorata all’accertamento della finalità, condivisa da NOME, di commettere atti di violenza stragista per destabilizzare i pilastri degli ordinamenti costituzionali degli Stati e per attentare, in maniera indiscriminata e imprevedibile, alla vita ed integrità delle persone, profilo che costituisce elemento essenziale di fattispecie (Sez. 5, n. 10380 del 07/02/2019, Koraichi, Rv. 277239 – 01) e che non può essere superato dalla prova del conseguimento delle concorrenti finalità politiche di assumere un ruolo di governo nel proprio Paese.
Ne consegue che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – non ravvisandosi ipotesi di esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n.186 del 07/06/2000 anche della condanna al pagamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 27/05/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME