Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25450 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25450 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a LEON FORTE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria già depositata.
udito il difensore:
AVV_NOTAIO ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso e chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 30 maggio 2023 la Corte di appello di Reggio Calabria, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29106/2019, ha rigettato la richiesta, avanzata da NOME COGNOME, di revisione della sentenza emessa in data 19 maggio 2006 dalla Corte di assise di appello di Catania, divenuta definitiva in data 06 novembre 2007, con cui egli è stato condanNOME per i delitti di omicidio volontario e occultamento di cadavere in danno di NOME COGNOME, commessi agendo con premeditazione e al fine di agevolare un clan mafioso. L’istanza di revisione era fondata su un memoriale in cui lo stesso condanNOME accusava dei delitti il proprio padre, ormai deceduto, su captazioni di conversazioni tra i familiari del condanNOME, e sulle dichiarazioni dell’originario coimputato COGNOME COGNOME, assolto da quei delitti, che nel 2012, divenuto collaboratore di giustizia, aveva affermato di dubitare della partecipazione del COGNOME all’omicidio, perché mai associato al clan COGNOME.
La Corte di appello ha rilevato che la condanna del COGNOME era basata non solo sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME COGNOME COGNOME, i qua avevano affermato di avere appreso il nome dell’omicida da COGNOME, ma anche su quelle di altri collaboratori, alcuni dei quali appartenenti a clan contrapposti a quello dei COGNOME, a cui era associato il COGNOME. Inoltre il collaboratore COGNOME e un terzo collaboratore, tale COGNOME, avevano indicato anche altri soggetti quali fonte della loro conoscenza. Infine il COGNOME, escusso in dibattimento, ha precisato le modalità e la fonte da cui aveva appreso l’identità dell’omicida, e ha affermato di non avere mai dubitato della responsabilità del COGNOME, avendogli proprio questi rivelato alcuni COGNOME dell’omicidio. Ha inoltre spiegato che la sua frase dubitativa era riferita al fatt che, dovendo recarsi con il COGNOME a fronteggiare gli uomini del clan a cui apparteneva l’ucciso, ma sapendo che questi aveva sino ad allora orbitato in detto clan, aveva chiesto rassicurazioni sul fatto che non si trattasse di un agguato in suo danno. La Corte ha, inoltre, giudicato irrilevanti gli altri elementi posti a base della richiesta di revisione, cioè il memoriale del condanNOME e le frasi intercettate a carico dei suoi familiari, in cui essi affermano che egli si finalmente deciso a dire la verità.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo dei suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO, articolando un unico motivo con il quale deduce la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, con violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen.
2 COGNOME
(vu’)-
La sentenza ha respinto la richiesta di revisione affermando che anche altri collaboratori di giustizia avevano indicato il ricorrente quale autore dell’omicidio, ma ha omesso di valutare che tutti avevano riferito informazioni de relato. Ha riferito di una ulteriore fonte conoscitiva indicata da due di essi, tale NOME COGNOME, senza precisare che anche questi aveva una conoscenza de relato, non avendo partecipato all’omicidio; inoltre uno dei collaboratori che aveva indicato la sua fonte in questo soggetto, il COGNOME, era stato ritenuto inattendibile nelle due sentenze di merito.
La Corte, poi, non ha adeguatamente valutato la contraddittorietà della dichiarazione resa in dibattimento dal La COGNOME, il quale ha confermato quanto dichiarò all’epoca della collaborazione, e quindi anche il fatto di avere dubitato della partecipazione del COGNOME all’omicidio, mentre in dibattimento ha detto di essere sicuro della responsabilità di quest’ultimo. La Corte ha risolto la evidente discrasia affermando che il dubbio manifestato nel 2012 era una mera considerazione personale, ma tale valutazione non spiega la difformità tra le due dichiarazioni, perché anche la sicurezza riferita in dibattimento deve essere ritenuta una mera considerazione personale. Inoltre la Corte non ha tenuto conto delle ulteriori difformità tra la dichiarazione resa dal collaborante nel 2012 e quanto da lui affermato in dibattimento, circa la conoscenza dei COGNOME relativi all’omicidio e circa la sua affermazione di non avere mai parlato con il COGNOME e il COGNOME. La motivazione è del tutto mancante in ordine a tali difformità, e la sentenza non valuta in alcun modo queste contraddizioni, sussistenti tra gli elementi che portarono alla condanna del COGNOME e i nuovi elementi provenienti dalla ipotetica fonte dei collaboranti. La motivazione è carente anche nella parte in cui vengono dichiarati ininfluenl:i il memoriale del COGNOME e le dichiarazioni dei suoi familiari, intercettati a loro insaputa, in quan non spiega la ragione di tale ritenuta ininfluenza, benché il racconto dell’omicidio fatto nel memoriale, nel quale il ricorrente accusa il proprio padre ormai deceduto, sia del tutto conforme a quello del La COGNOME. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
La sentenza non si pronuncia, infine, sulla violazione del diritto di difesa del ricorrente che, interrotto mentre rendeva una spontanea dichiarazione e invitato ad inviare un memoriale, lo ha effettivamente redatto, ma esso è andato perduto, vanificando così il suo sforzo difensivo.
Il Procuratore generale, con la requisitoria scritta e nella requisitoria in udienza, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Il ricorrente ha depositato una memoria e note di udienza con cui replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ribadendo, in particolare, la carenza motivazionale della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
La Corte di appello di Reggio Calabria ha proceduto al giudizio rescissorio a seguito della sentenza n. 29106/2019, con cui questa Corte aveva anCOGNOMEto la precedente declaratoria di inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catania in data 19/05/2006. La Corte di cassazione aveva ritenuto necessario «rivalutare le propalazioni di RAGIONE_SOCIALE nel contraddittorio delle parti», perché l’affermazione di questo collaborante, come riportata nell’istanza di revisione, contraddiceva le dichiarazioni accusatorie dei collaboranti COGNOME e COGNOME, poste a fondamento della condanna del COGNOME, i quali avevano riferito la responsabilità di questi indicando, quale fonte della loro conoscenza della vicenda ornicidiaria, proprio il La COGNOME. La sentenza impugnata, pertanto, ha proceduto all’audizione del La COGNOME, il quale, oltre a descrivere in modo dettagliato come e da chi era stato informato dell’avvenuto omicidio, ha aggiunto di avere appreso alcuni COGNOME del fatto proprio dal COGNOME, e di non avere mai dubitato ce l’omicidio fosse stato commesso da quest’ultimo, ma di avere dubitato solo che le motivazioni del delitto fossero quelle a lui riferite.
2.1. Alla luce di queste dichiarazioni, appare logica e coerente con il loro contenuto la valutazione della sentenza impugnata, circa l’insussistenza di quella prova nuova, emersa nel 2012, che la richiesta di revisione indicava come idonea a scardinare l’impianto probatorio della sentenza di condanna, e tale da imporre il proscioglimento del ricorrente. Si deve ribadire, infatti, che «ai fini dell’es positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772).
L’istanza di revisione si fondava sull’interpretazione delle dichiarazioni rese dal La COGNOME nel 2012, dalle quali emergeva un suo dubbio circa la responsabilità del COGNOME per l’omicidio, perché tali dichiarazioni contrastavano con la chiamata di reità da parte dei collaboranti COGNOME COGNOME, i quali avevano accusato il COGNOME indicando il COGNOME quale fonte della loro conoscenza del fatto. Nella sua deposizione, resa nel contraddittorio delle parti, lo stesso La
COGNOME ha spiegato il reale contenuto del suo asserito dubbio: egli non ha smentito le dichiarazioni rese nel 2012, ma ha chiarito che tale dubbio consisteva nel movente dell’omicidio, nel senso che, essendo il COGNOME, notoriamente, vicino al clan di appartenenza dell’ucciso, egli temeva che la sua autoaccusa non fosse veritiera, e mirasse solo a convincere gli appartenenti al clan COGNOME, di cui lo stesso COGNOME faceva parte, a fidarsi di lui e ad organizzare un agguato contro il clan avverso, che invece si sarCOGNOME diretto, di fatto, contro i santapaoliani. Tale spiegazione non è illogica né contraddittoria rispetto alle sue dichiarazioni precedenti, e non incide sull’attendibilità del La COGNOME, come sottolineato nella sentenza impugnata, avendo egli ribadito la propria certezza circa l’identità del COGNOME quale autore dell’omicidio, indicando in modo dettagliato da chi, quando e in quale modo egli ricevette tale informazione, e aggiungendo di avere ricevuto la descrizione di alcuni COGNOME dell’omicidio dallo stesso COGNOME.
2.2. La valutazione di piena attendibilità del La COGNOME, formulata nella sentenza impugnata, è fondata sulla completezza della deposizione resa in udienza e sulla precisione del racconto circa le modalità con cui egli apprese dell’omicidio e del suo autore, e non è peraltro contestata in modo efficace dal ricorrente: egli sostiene la carenza della motivazione in merito all’attendibilità del dichiarante individuando asserite discrasie rispetto al racconto da lui reso nel 2012, all’epoca della sua collaborazione, ma quelle segnalate non dimostrano un contrasto insanabile tra le due dichiarazioni, emergendo da entrambe che la sua fonte conoscitiva, NOME COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME a dirgli circa le modalità dell’omicidio, e che anche il COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME riferirgli COGNOME COGNOME per u piena ricostruzione della vicenda.
Deve ribadirsi, in ogni caso, che, stante la natura del giudizio di revisione, non è richiesto ai giudici di accertare la sussistenza o meno di una ulteriore prova a carico del soggetto già condanNOME, ma di valutare se le nuove prove siano «tali da dimostrare … che il condanNOME deve essere prosciolto», come stabilito dall’art. 631 cod.proc.pen., ed è evidente che le dichiarazioni rese in udienza dal La COGNOME, con le quali egli ha confermato di avere sempre saputo che il COGNOME era l’autore dell’omicidio, e di non averne in realtà mai dubitato non apportano elementi nuovi, tali da sovvertire la valutazione di colpevolezza già contenuta nella sentenza di cui il ricorrente ha chiesto la revisione.
3. Le affermazioni del La COGNOME, inoltre, hanno logicamente indotto i giudici de COGNOME a ritenere che non siano state messe in dubbio le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia COGNOME e COGNOME, sulle quali la sentenza di condanna
ha fondato l’affermazione della colpevolezza del COGNOME. COGNOME La sentenza impugnata ne ha ribadito la credibilità a prescindere dal loro confronto con le dichiarazioni del La COGNOME, in quanto derivanti anche da altra fonte conoscitiva nonché confermate da quelle di altri dichiaranti, anche non appartenenti al medesimo clan dei COGNOME. E’ comunque evidente che l’indicazione del La COGNOME quale fonte di conoscenza, da parte dei due predetti chiamanti in reità, non è palesemente falsa o incoerente, avendo quest’ultimo confermato di avere a sua volta ricevuto tale informazione, avendone anche conferma dall’autore stesso dell’omicidio.
Il ricorrente lamenta che permane una contraddizione tra le dichiarazioni del La COGNOME e quelle dei collaboratori COGNOME e COGNOME, perché egli ha detto di non avere parlato con costoro, ma tale contraddizione risulta irrilevante atteso che, in ogni caso, le affermazioni di questi ultimi non sono state smentite nel loro contenuto e quindi, anche qualora la loro fonte conoscitiva fosse stata diversa dal La COGNOME, quest’ultimo ha confermato la veridicità dell’informazione ricevuta da costoro. In merito alla credibilità dei vari dichiaranti, poi, deve ribadirsi c «il giudizio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto n giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto» (Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, dep. 2021, Rv. 280335).
Anche sotto tale profilo, perciò, la motivazione della sentenza impugnata risulta logica e coerente, in quanto la nuova prova, costituita dalle dichiarazioni del La COGNOME, non incide sulla rilevanza delle prove poste a base della condanna del ricorrente, in modo tale da imporne il proscioglimento.
COGNOME La censura circa la carenza della motivazione nella parte in cui la sentenza valuta ininfluente il memoriale del COGNOME e le dichiarazioni dei suoi familiari, è manifestamente infondata. Le dichiarazioni dell’imputato, rese ad oltre venti anni dal fatto, sono irrilevanti in quanto del tutto prive di un riscont non risultando che suo padre sia stato mai sospettato o indicato da alcuno come possibile responsabile dell’omicidio. Il fatto che il suo racconto circa le modalità di quel delitto sia perfettamente sovrapponibile con quello reso dal RAGIONE_SOCIALE, tranne il diverso nome dell’omicida, come affermato nel ricorso, è spiegabile anche con l’affermazione dell’essere stato l’omicidio commesso dall’odierno ricorrente. Altrettanto evidente è l’irrilevanza delle frasi intercettate a carico d familiari del COGNOME: la sentenza impugnata afferma di percepire in esse «una certa ironia», e comunque esse provengono da soggetti non presenti al fatto,
che possono averne ricevuto un racconto parziale o falso da parte dei loro stessi parenti, coinvolti nella vicenda.
Si tratta, con riferimento ad entrambi, di elementi nuovi che non hanno valore di testimonianza, e che non possono sovvertire la valutazione effettuata dalla sentenza di condanna di cui si è chiesta la revisione, per cui correttamente la sentenza impugnata ne ha dichiarato la totale ininfluenza.
E manifestarnente’insussistente, infine, l’asserita violazione del diritto di difesa: il ricorrente stesso afferma che non gli è stato impedito di rendere una spontanea dichiarazione, ma egli è stato semplicemente invitato a redigerla in forma scritta. Dallo stesso ricorso risulta che il memoriale da lui predisposto non è stato mai consegNOME alla Corte di appello, ma il suo mancato arrivo è stato rilevato e segnalato dai giudici all’udienza dell’11/04/2023. COGNOME Egli, pertanto, avrCOGNOME potuto redigerne una nuova versione, stante il tempo trascorso prima della pronuncia della sentenza.
Deve, peraltro, ribadirsi che la mancata acquisizione delle spontanee dichiarazioni, così come l’omesso esame dell’imputato, non costituiscono violazioni eid diritto di difesa di un imputato, perché non vengono limitate le sue facoltà di intervento, di assistenza e di rappresentanza nel processo.
Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. peri, e alla luce della sentenza C.Cost. n. 186/2000, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16 aprile 2024
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE