Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 556 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 556 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a CENTOLA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 08/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; údita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO
che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Mediante l’ufficio difensivo NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli emessa in data 8/02/2024, nell’ambito del procedimento’rúiclebtgp in cui il ricorrente è rimasto assente e con cui è stata rigettata la richiesta di revisione della sentenza di condanna per il furto dei cavi elettrici di rame asportati dall’impianto della monorotaia di Centola. Ritiene la difesa che sussista violazione dell’art. 606, comma 1, lett. B) ed E) cod. proc. pen. perché la motivazione della torte di appello viola la regola probatoria dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui ha ritenuto che le prove nuove acquisite non incrinassero il quadro probatorio del precedente grado di giudizio.
A parere della difesa ) la motivazione della (orte di appello sarebbe illogica, contraddittoria ed apparente. Atteso che la colpevolezza del COGNOME t,.olTi t, Lla sentenza di cui si chiede la revisione è basata su prove indiziarie, la corte di appello ha rigettato la richiesta di revisione in base ad una prova critica che scaturisce da pure illazioni senza compiere invece la doverosa valutazione dell’ipotesi alternativa dell’estraneità del ricorrente al fatto attribuitogli. Osserva la difesa che la sentenza – considerato che il furto dei cavi di rame della monorotaia è stato commesso con una pluralità di azioni, prima ancora che fosse stato denunciato il mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione – ha omesso di valutare l’ipotesi che la notte del 26 gennaio 2013, allorquando il COGNOME e il coimputato furono controllati su strada, l’azione furtiva r <? , e il trafugamento dei 4000 m di cavo di rame fosse`gia completat'ò.
La Corte di appello ) valutando tutti gli indizi acquisiti e utilizzabili al fine della decisione, a parere della difesa, ha compiuto una valutazione atomistica degli stessi indizi i GLYPH sulla base di illazioni in contraddizione con le premesse stesse perché la motivazione non procede ad una valutazione preliminare e individuale di ogni singolo indizio, finalizzata a verificarne la certezza e la intrinseca valenza dimostrativa. Ciò emergerebbe dalla supposizione che i cavi rinvenuti presso il deposito del COGNOME fossero gli stessi di quelli asportati presso la monorotaia di Centola ma soltanto mediante una congettura costituita dalla vicinanza temporale del rinvenimento di guaine scuoiate presso il deposito del COGNOME; la constatazione del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione presuppone quindi che il furto fosse stato iniziato ancora prima della denuncia e constatazione del non funzionamento dell’impianto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Gli argomenti logici proposti dalla difesa non sono sufficienti e idonei sul piano dello sviluppo argomentativo a incrinare il tessuto probatorio su cui si fonda la sentenza di condanna.
In particolare, l’infondatezza della richiesta di revisione è motivata con argomenti lineari che nel loro sviluppo logico-deduttivo volto a riconoscere che i cavi sottratti siano quelli trovati al ricorrente, non sono sostanzialmente indeboliti ma piuttosto elusi dalle osservazioni della difesa che non si confrontano direttamente con le deduzioni della motivazione.
In primo luogo, il ricorso non si confronta con la considerazione che il ritrovamento presso il deposito di COGNOME di guaine di plastica con numeri seriali identici a quelli riportati sulle guaine rimaste nei pozzetti di ispezione dell’impianto di illuminazione monorotaia Molpa costituisce un indizio grave, preciso e soprattutto univoco della riferibilità dell’asportazione dei cavi all’imputato. Pertanto, sul piano logico indiziario non si tratta di una mera coincidenza temporale del ritrovamento dei cavi nella disponibilità di COGNOME rispetto all’accaduto furto degli stessi. La contestuale constatazione del malfunzionamento dell’impianto di illuminazione è l’indicazione chiara della medesima provenienza dei beni sottratti. Si tratta di una immediatezza che non può essere incrinata o opinata con la semplice considerazione che doveva essere accertata diversamente la medesimezza dei cavi sottratti con quelli trovati a breve distanza di tempo nella disponibilità di COGNOME.
A ciò si aggiunga che non può essere di secondaria importanza nel significato probatorio degli elementi raccolti, la considerazione che tale possesso non ha avuto dal ricorrente alcuna versione alternativa. Inoltre trattasi del resto,di materiale tanto specifico e inusuale, non certo facilmente fungibile, che 7 in mancanza di altre indicazioni su altre attività di sostituzione di cavi nella stessa zona, indica in modo oggettivo, univoco, convincente e coerente che trattasi del materiale proveniente dal furto per cui si è proceduto.
Tale argomento non è inficiato dalla considerazione che l’asportazione del rame dato il quantitativo e il tipo di materiale sottratto,potrebbe non essere avvenuta in contemporanea con l’inizio del malfunzionamento e poi dello spegnimento dell’impianto di illuminazione. Tale considerazione viene superata nella sentenza di primo e secondo grado nonché nella sentenza impugnata in sede di giudizio di revisione in base alla constatazione che l’imputato non ha fornito una versione alternativa circa il possesso delle guaine in questione e che
non si ha alcuna indicazione circa un’eventuale altra sottrazione di una quantità e qualità del materiale così specifico nella medesima zona.
In ordine, pertanto, alle più importanti considerazioni logiche sviluppate dalla difesa circa le condizioni di salute asserite in capo al complice unitamente a tutte le circostanze di fatto, il Collegio osserva che, a fronte di tutte le circostanze di fatto indicate a pagina 5 e 6 della motivazione della torte di appello, non vi è alcuno spazio logico per insinuare il dubbio che la decisione impugnata sia stata fondata su elementi contradittori, incompleti, o meramente congetturali, di talché oggi possano essere messi in dubbio dagli argomenti difensivi.
Il Collegio, pertanto, ritiene che nessuno degli argomenti offerti dal ricorso sia ragionevolmente fondato su asserite lacune logiche della motivazione e conseguentemente dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2024
Il consigliere estensore