Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10928 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10928 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME WALLY natm COGNOME DI SOPRA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/11/2024 della CORTE APPELLO di ANCONI, dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso l’ordinanza con cui la Corte di Appello di Ancona il 14/11/2024 ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione relativa alla sentenza del Tribunale di Parma n. 1074/2021, parzialmente modificata dalla Corte di Appello di Bologna in data 7 Marzo 2023 n. 1803 deducendo: a. con il primo motivo, violazione di legge e difetto della motivazione, in quanto l’ordinanza impugnata risulta generica, contraddittoria e priva di adeguata motivazione, avendo la stessa omesso di esaminare fatti decisivi; b. con il secondo motivo, l’erronea applicazione delle norme in materia di revisione non avendo, la Corte di Appello, considerato la portata di elementi (trust, perizie) che seppur già esistenti, non sono stati adeguatamente valutati; c. con il terzo motivo, la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, in quanto l’ordinanza, avendo impedito l’escussione di testimoni e dei funzionari indicati dalla ricorrente, avrebbe, di fatto, limitato il diritto di difesa; d. con il quarto motivo, errore di fatto e travisament della prova per avere la Corte di Appello formulato affermazioni non corrispondenti alla realtà; d. con il quinto motivo, in relazione all’onere di specificazione, la ricorrente afferma di aver indicato chiaramente i passaggi del provvedimento in cui la motivazione sarebbe illogica o assente.
Chiede, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
In data 09/01/2026 la ricorrente ha chiesto di partecipare personalmente alla fissata udienza e in data 27/01/2026 ha reiterato la richiesta comunicando di essere stata all’uopo autorizzata dal Magistrato di Sorveglianza, trovandosi in stato di detenzione domiciliare.
In data 01/02/2026 il nuovo difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, ha avanzato richiesta di intervenire alla odierna udienza e di essere autorizzato alla trattazione orale.
In data 05/02/2026 l’AVV_NOTAIO ha depositato memoria integrativa e motivi nuovi nell’interesse della propria assistita e ha insistito per l’ammissibilità del ricorso, per la trasmissione ad altra Sezione e per l’accoglimento dello stesso.
In premessa, va evidenziato che il rito di cui all’art. 610, comma 1, cod. proc. pen. dinanzi alla Settima Sezione Penale di questa Corte non contempla
alcuna possibilità né di partecipazione personale del ricorrente e nemmeno di discussione orale del difensore. Ne consegue che le sopra ricordate istanze avanzate dalla ricorrente e dal proprio difensore non sono accoglibili.
Nemmeno sono valutabili, poi, i motivi nuovi presentati dall’AVV_NOTAIO in data 05/02/2026.
Ed invero, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che, in materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche come fa nel caso in esame il difensore della ricorrente – motivi con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto “petitum”, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, COGNOME, Rv. 280294 – 01; conf. Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, Platamone, Rv. 254301 – 01; Sez. 1, n. 46950 del 2/11/2004, Sisic, Rv. 230281). L”ammissibilità di censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione determinerebbe, infatti, un’ irragionevole estensione dei tempi di definizione del processo oltre che lo scardinamento del sistema dei termini per impugnare (Sez. 3, n. 18293 del 20/11/2013, dep. 2014, G., Rv. 259740 – 01)
I motivi valutabili, dunque, sono quelli dell’originario ricorso e gli stessi, sopra richiamati, sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particol non sono sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria, perché non si coniugano alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
La ricorrente, n concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di Appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e pertanto immune da vizi di legittimità.
4.1. Rispetto al primo motivo di ricorso, l’ordinanza della Corte di Appello non può ritenersi né generica né priva di adeguata motivazione, avendo correttamente individuato il perimetro del giudizio di ammissibilità previsto dall’articolo 634 cod. proc. pen. e chiarito che la valutazione richiesta al giudice della revisione, nella fase preliminare, è di natura astratta, ma non per questo svincolata da una verifica della effettiva capacità dimostrativa delle prove dedotte.
In tale prospettiva, la giurisprudenza di questa Corte ha precisato che, in materia di revisione, il giudice di merito, nella fase preliminare, è chiamato a valutare non l’attendibilità in concreto dei nuovi elementi, ma la loro idoneità astratta a dimostrare – ove accertati- che il condannato debba essere prosciolto ex artt. 529, 530 e 531 cod. proc. pen., attraverso il riesame complessivo di tutte le prove, incluse quelle già acquisiste e quelle nuove. Tale valutazione, pur non potendo tradursi in una anticipazione del giudizio di merito, riservato al successivo giudizio di revisione, implica comunque un apprezzamento della capacità delle prove vecchie e nuove di incidere sul giudizio di colpevolezza e di ribaltarlo (Sez. 5, n. 15403 del 07/03/2014, dep. 2014, Molinar, Rv. 260563).
Coerentemente con taii principi, come affermato da questa Corte di legittimità, integra la manifesta infondatezza della richiesta di revisione – con conseguente declaratoria di inammissibilità- l’evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire anche solo una valutazione astratta circa la loro potenzialità di incidere sull’esito del giudizio.
Questo requisito costituisce un elemento intrinseco alla domanda di revisione in sé considerata, restando invece riservata alla fase del merito ogni valutazione sulla effettiva capacità delle allegazioni di travolgere il giudicato, anche nella prospettiva del ragionevole dubbio (Sez. 4, n. 18196 del 10/01/2013, COGNOME, Rv. 255222; Sez. 2, n. 19648 del 03/02/2021, COGNOME, Rv. 281422). Partendo da questo presupposto, i giudici dell’ordinanza impugnata hanno proceduto ad un’analisi precisa di tutti gli argomenti prospettati nell’istanza di revisione, dando conto, peraltro, delle ragioni per cui essi o non integrano una prova nuova o si riducono ad una mera riproposizione di tesi già esaminate e confitate nel giudizio di cognizione. La motivazione, dunque, è coerente e non illogica, essendo ogni rigetto riconducibile alla funzione tipica del giudizio di revisione.
4.2. Quanto al secondo motivo, i giudici della Corte di appello, non hanno affatto errato nell’applicazione della disciplina della revisione, muovendo dal presupposto secondo cui non ogni elemento non valorizzato nel giudizio di merito può essere qualificato come una nuova prova. Nello specifico, non possono rientrare in questa categoria né la rilettura alternativa della documentazione già presentata, né la riproposizione di questioni di diritto, né la mera critica alla valutazione delle prove già esaminate durante l’attività di cognizione. Difatti, l’ordinanza procede con l’esame dei singoli profili dedotti (trust, perizie, documentazione contabile) ritendendoli irrilevanti perché già valutati nel giudizio di merito e fondati su presupposti errati o perché, come nel caso del trust, correttamente qualificati quale questione di diritto e, come tali, non deducibili in sede di revisione. Analogamente, per ciò che attiene alla documentazione contabile, l’ordinanza ne esclude la rilevanza evidenziando come essa fosse non
4,f
solo già conosciuta, ma anche riferita a delle porzioni di debito, risultando comunque inidonea a far aprire un giudizio di revisione. Ne consegue che l’ordinanza applica correttamente i limiti previsti dall’istituto della revisione, i linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, esclusivamente in presenza di nuovi elementi, estranei e diversi da quelli già definiti nel processo, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un’inedita disamina del deducibile, bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (così ex multis, Sez. VI, n. 18338 del 10/03/2003 Cc., dep. 2003, Cesarano Rv. 227242 – 01; Sez. VI, n. 32384 del 18/06/2003 Cc., dep 2003, Fasiello, Rv. 22691 – 01).
4.3. Con riferimento al terzo motivo, il provvedimento della Corte di Appello rileva in maniera corretta come un mero elenco di testimoni non possa giustificare la richiesta di un giudizio di revisione. In particolare, rilevando come l’istanza risultasse carente sotto una serie di profili, non essendo specificato l’oggetto delle deposizioni richieste né chiariti i motivi per cui tali testimoni non siano stati indicati nel giudizio di cognizione. Ne consegue che ciò impedisce di comprendere come tali testimonianze avrebbero potuto condurre ad un proscioglimento della condannata, sicché la declaratoria di inammissibilità non comporta una compromissione del diritto al contraddittorio bensì una conseguenza di quanto posto alla base dell’istituto della revisione, il quale, subordina l’accesso al giudizio di revisione ad una preventiva verifica della rilevanza delle prove dedotte.
In tal senso, questa Corte, ha chiarito che, in materia di revisione, qualora le prove asseritamente nuove consistano in deposizioni testimoniali, è necessario che esse presentino una forza tale da sovvertire il costrutto accur.atorio e che sia puntualmente indicata la ragione della loro sopravvenienza al passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 1, n. 3924 del 06/10/1993, La Brocca Rv. 195593).
4.4. Allo stesso modo è inammissibile il quarto motivo di ricorso con cui si deduce un errore di fatto/travisamento della prova. Dall’esame dell’ordinanza impugnata, tuttavia, non emergono errori fattuali, neppure con riferimento agli aspetti indicati dalla ricorrente, come quello relativo al regime detentivo, considerato che i fatti richiamati sono esclusivamente quelli già accertati nelle sentenze poste a fondamento della condanna. Ne consegue che la doglianza
costituisce una contestazione del giudicato non consentita, poiché estranea ai presupposti dell’istituto della revisione.
4.5. Per ciò che attiene all’ultimo motivo di ricorso, dall’ordinanza impugnata emerge che non sono state prospettate nuove prove di cui siano stati chiariti il contenuto e la rilevanza, tali da poter condurre ad un ribaltamento del giudizio di colpevolezza nei confronti della COGNOME o tali da assumere carattere di decisività ai fini del giudizio di revisione.
Difatti, l’onere di specificazione che grava sul ricorrente non può ritenersi assolto mediante la mera elencazione di una serie di doglianze, ma richiede un preciso collegamento tra quanto dedotto e la concreta possibilità di revisione del giudicato.
A tal proposito la giurisprudenza di legittimità, ha chiarito che in tema di revisione, il giudice del giudizio di revisione è tenuto a valutare l’ammissibilità dell’istanza non solo sotto il profilo dell’osservanza dei presupposti richiesti dalla legge, ma anche sotto quello della non manifesta infondatezza degli elementi che, oltre a dover essere connotati dal requisito della novità, devono possedere, quantomeno in astratto, i requisiti della congruenza e dell’affidabilità, nel senso di essere dotati di una forza tale da poter incidere in modo ragionevole nel successivo giudizio rescissorio (Sez. I, n. 6186 del 30/11/1995, dep. 1996, COGNOME, Rv. 203356).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 10/03/2026