Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50464 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50464 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 21/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, il quale ha richiesto il rigetto del ricorso.
n
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RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte d’appello di Brescia ha dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 634 c.p.p. la richiesta di revisione proposta ai sensi dell’art. comma 1 lett. a) dello stesso codice da NOME avverso la sentenza del Tribunale di Milano, nella parte confermata dalla Corte d’appello di Milano, che lo ha condanNOME per i reati di bancarotta impropria da reato societario e di cagionamento del dissesto per effetto di operazioni dolose, commessi nella sua qualità di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, fallita nel corso del 2010.
Avverso l’ordinanza ricorre il RAGIONE_SOCIALE articolando due motivi. Con il primo deduce vizi di motivazione in merito all’idoneità degli elementi introdotti con la richiesta revisione a sovvertire la condanna. In particolare la Corte non avrebbe considerato l’indubbia novità di tali elementi, in grado di evidenziare una diversa dinamica fattuale rispetto a quella accertata con la sentenza di cui è stata richiesta la revisione. Con il secondo motivo viene eccepita violazione di legge, avendo la Corte illegittimamente omesso di vagliare gli elementi di prova introdotti con la richiesta di revisione con le modalità e le forme del dibattimento e nel contraddittorio delle parti, procedendo invece de plano al loro compiuto apprezzamento in violazione di quanto disposto dall’art. 634 c.p.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
I motivi di ricorso sono anzitutto intrinsecamente generici, nella misura in cui non indicano in alcun modo quali sarebbero gli “elementi” introdotti con la richiesta di revisione di cui il ricorrente lamenta l’illogica valutazione e in riferimento ai quali e eccepisce l’irritualità della dichiarazione di inammissibilità dell’istanza con procedura de plano.
2.1 In realtà, dall’ordinanza impugnata e dalla stessa richiesta di revisione presentata dal ricorrente, emerge che questi aveva prospettato anzitutto l’inconciliabilità dell’affermazione di responsabilità contenuta nella sentenza del Tribunale di Milano in riferimento al fallimento della RAGIONE_SOCIALE con quanto accertato in altro procedimento nel quale il RAGIONE_SOCIALE è stato definitivamente assolto dal medesimo Tribunale per il reato di bancarotta fraudolenta documentale commesso nella gestione della RAGIONE_SOCIALE, essendosi riconosciuto come, in seno a quest’ultima, egli avesse
assunto in maniera solo formale la carica di amministratore, senza invero mai occuparsi effettivamente della sua gestione.
2.2 La Corte territoriale ha dunque ritenuto la manifesta infondatezza della richiesta richiamandosi al consolidato insegnamento giurisprudenziale per cui il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili deve essere inteso con riferimento ad una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici stabiliti a fondamento delle diverse sentenz (ex multis Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, Delbono, Rv. 273749) ed osservando come nel caso di specie le due sentenze di cui si assume l’incompatibilità riguardino invero fatti diversi, addirittura attinenti alle vicende di due società distinte, implicando l’accertata estraneità di fatto del RAGIONE_SOCIALE alla gestione della RAGIONE_SOCIALE anche quella alla gestione della NOME.
L’ordinanza impugnata ha poi valutato anche l’ulteriore richiesta di ammettere il giudizio di revisione ai sensi dell’art. 630 lett. c) c.p.p., alla luce di asserite nu prove acquisite. La Corte ha dichiarato inammissibile anche tale ulteriore richiesta, evidenziandone la genericità per l’omessa specificazione dei nova probatori e del loro oggetto, rilevando altresì che, qualora le stesse avessero dovuto identificarsi con le dichiarazioni rese nel dibattimento relativo alla vicenda della RAGIONE_SOCIALE, indubbia sarebbe stata la natura esplorativa dell’istanza, non essendo stato evidenziato perché i medesimi avrebbero dovuto essere a conoscenza anche dei fatti relativi alla vita della RAGIONE_SOCIALE
2.3 E’ fuori discussione la tenuta logica e giuridica delle conclusioni assunte dalla Corte territoriale, che si è legittimamente pronunziata ai sensi dell’art. 634 c.p.p. sulla base delle premesse fattuali considerate e dei principi giurisprudenziali evocati. Ma prima di tutto, oltre alla già rilevata intrinseca aspecificità del ricorso, deve evidenziarsi come stesso risulti ulteriormente generico nella misura in cui non si confronta in alcun modo con l’apparato motivazionale descritto in precedenza o di contestarne le premesse fattuali, omettendo nuovamente di indicare quali sarebbero le prove nuove nova lutate e quale il loro oggetto, nonché le ragioni per cui l’assoluzione del COGNOME in relazione alle vicende del RAGIONE_SOCIALE sarebbe effettivamente incompatibile con la sua condanna per i fatti di bancarotta consumati nella gestione della NOME COGNOME.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell’art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 9/11/202