Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39454 Anno 2025
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39454 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2025
TERZA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME -Presidente –
Sent.n.1345/2025sez
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
NOME COGNOME
– Relatore –
CC Ð 29/10/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nata a Urbino il DATA_NASCITA; nel procedimento a carico della medesima; avverso la ordinanza del 5.5.2025 della Corte di appello di LÕaquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilitˆ del ricorso.
Con ordinanza di cui in epigrafe, la Corte di appello di LÕaquila, adita nellÕinteresse di COGNOME NOME con istanza di revisione della sentenza del tribunale di Urbino n. 54/2019, riformata con sentenza del 7.12.2021 della Corte di appello di Ancona, con cui NOME COGNOME è stata condannata per il reato di cui allÕart. 189 nn. 1 e 7 Dlgs. 30.4.1992 n. 285, dichiarava inammissibile la domanda.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore, deducendo un solo motivo di impugnazione, per vizio di motivazione nella parte in cui la corte ha sottolineato che con la stessa consulenza tecnica della difesa si potrebbe notare che vi Òsono dei margini a lato della carreggiata ove la stessa avrebbe potuto arrestare il
veicoloÓ ed ha altres’ sostenuto che la circostanza per cui la persona offesa e i Vigili intervenuti si erano fermati, Òverosimilmente bloccando il traffico, almeno in parteÓ, induce a ritenere che la ricorrente avrebbe potuto comunque arrestare il veicolo almeno provvisoriamente e sino a quando i Vigili non avessero disposto diversamente. Si osserva che la tesi della ricorrente, per cui non poteva immediatamente fermarsi siccome si trovava dietro una semicurva e in presenza di un dosso, cos’ da essersi fermata nel primo posto utile ovvero presso unÕofficina meccanica ÒGorbiÓ posta alcune decine di metri dopo il luogo dellÕincidente stradale intervenuto, sarebbe avvalorata dalle nuove prove prodotte: in particolare, i due dichiaranti indicati dalla difesa avrebbero riferito che lÕauto della ricorrente, per i danni subiti non poteva effettuare inversione di marcia e che la ricorrente, giunta presso lÕofficina, aveva chiesto un’altra auto per ritornare sul luogo dellÕincidente. Tanto che il dichiarante NOME COGNOME avrebbe egli stesso accompagnato la donna a bordo nella propria autovettura. E infatti, si osserva, i due soggetti, come sarebbe stato appurato, sarebbero stati visti transitare presso la piazzola ove era lÕaltra persona coinvolta nellÕincidente, nel frattempo raggiunta dai Vigili Urbani. Secondo poi il COGNOME, non sarebbe stato possibile fermarsi, per la presenza in loco di altre due auto ferme. Anzi, la ricorrente avrebbe contattato telefonicamente, secondo il COGNOME, un vigile, e lo stesso le avrebbe intimato di andare verso la sua macchina ove lÕavrebbe raggiunta. Da qui il ritorno della ricorrente presso la predetta officina, ove sopraggiunse un vigile che raccolse sue sommarie informazioni.
Si aggiunge che con la consulenza tecnica di parte si attesterebbe che la ricorrente percorse quel minimo di strada dopo il luogo dellÕincidente, necessario per poi potersi arrestare in sicurezza, senza creare pericolo o intralcio, presso lÕofficina citata. Cos’ contestandosi la tesi della corte per cui vi sarebbero stati margini della careggiata ove la ricorrente avrebbe potuto immediatamente fermarsi. Le dichiarazioni del COGNOME e la consulenza smentirebbero anche la tesi per cui la ricorrente avrebbe comunque potuto poi fermarsi presso la piazzola ove era ferma la persona offesa e i Vigili intervenuti. Dunque, emergerebbe la scriminante dello stato di necessitˆ. Da qui la manifesta illogicitˆ e contraddittorietˆ della motivazione.
1. In via preliminare, il ricorso appare inammissibile atteso che le censure proposte pur fondate su atti dichiarativi quali la consulenza e le dichiarazioni di due persone raccolte dalla difesa, non allegano i documenti di riferimento, sebbene sia noto che In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericitˆ, i
motivi che deducano il vizio di manifesta illogicitˆ o contraddittorietˆ della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 Ð 01).
Il ricorso, in ogni caso, propone una diversa lettura di atti disponibili, meramente alternativa alla ricostruzione della corte, come tale inammissibile in questa sede. In particolare, non appare suscettibile di essere tacciata di illogicitˆ, essendo al più non condivisibile per la difesa, la tesi della Corte che, esaminando la consulenza di parte, ha individuato margini a lato della careggiata ove la donna avrebbe potuto arrestare immediatamente il veicolo. Egualmente ragionevole appare il rilievo logico per cui, essendosi la persona offesa fermata lungo la strada, assieme ai vigili, verosimilmente bloccando anche il traffico, almeno in parte, deve ritenersi che in quel contesto storico-fattuale la donna avrebbe comunque potuto arrestare, almeno provvisoriamente, il proprio veicolo, per i primi eventuali soccorsi. Il ragionamento della corte, ancora una volta privo di ÒmanifesteÓ sbavature logiche, si completa con il rilievo per cui anche ove il RAGIONE_SOCIALE fosse stato contattato dalla donna e le avesse ingiunto di andare verso la sua macchina ove lÕavrebbe raggiunta ( circostanza peraltro messa in dubbio circa la sua certa dimostrazione), risulterebbe che tale indicazione non sarebbe stata seguita dalla donna, che non avrebbe ottemperato allÕordine del vigile. Dunque, con una argomentazione che non appare “manifestamente” illogica, come richiesto ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. affinchŽ sul punto si possa proporre un fondato ricorso, la corte ha dichiarato la inammissibilitˆ della domanda di revisione secondo il principio per cui è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee “ictu oculi” a determinare un effetto demolitorio del giudicato. (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Di, Rv. 271071 – 01)
Sulla base RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza Òversare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆÓ, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
29.10.2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME