Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29685 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29685 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nata a SAN PIETRO VERNOTICO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 22/12/2023 della CORTE APPELLO di POTENZA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, NOME COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
letta la memoria con motivi aggiunti con la quale il difensore della ricorrente, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione presentata, ai sensi dell’art. 630 lett. a), cod. proc. pen., dalla ricorrente, condannata con sentenza irrevocabile, per quel che rileva in questa sede, quale mandante dell’omicidio del coniuge NOME COGNOME.
Avverso la richiamata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la condannata, con il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, proponendo un unico articolato motivo di impugnazione con il quale deduce erronea applicazione della legge processuale penale in tema di inammissibilità della revisione e dei limiti propri della fase preliminare rescindente.
Secondo la tesi difensiva, in particolare, la decisione censurata avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’istanza sull’assunto che essa non mirava, come prescritto dall’art. 631. cod. proc. pen., ad ottenere il proscioglimento della NOME, bensì il riconoscimento della circostanza attenuante del concorso anomalo di cui all’art. 116 cod. pen.
La ricorrente sottolinea che dovrebbe assumere rilievo, piuttosto, come più volte sottolineato anche nella giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, la ratio dell’istituto della revisione che vuole attribuire prevalenza all’accertamento della verità a tutela del condannato rispetto alla certezza del giudicato.
Peraltro, secondo la ricorrente, nella fattispecie concreta ella mirava ad ottenere con l’istanza presentata la rimozione di un contrasto di giudicati, poiché ad uno degli esecutori materiali del delitto, proprio in virtù delle indicazioni ch aveva da ella ricevuto, solo di spaventare il coniuge, e che si era dato alla fuga quando l’altro esecutore materiale aveva posto in essere improvvisamente un’azione molto più aggressiva nei confronti della vittima, era stata riconosciuta l’attenuante in questione.
In data 18 marzo 2024, il procuratore della ricorrente, AVV_NOTAIO, ha presentato memoria con motivi aggiunti nella quale ha rappresentato l’esigenza di una rivisitazione dell’istituto della revisione alla luc dello scopo di evitare errori giudiziari che si risolvano anche, per una qualificazione giuridica del fatto ovvero per la ricomprensione di una circostanza
aggravante, in un episodio sanzionato con maggiore rigore. Ha ribadito che, come già esposto nel ricorso principale, nella fattispecie per cui è processo il l’inconcibiliabilità tra le decisioni irrevocabili deriverebbe dalla circostanza c l’oggetto dell’accordo, per la ricorrente, aveva ritenuto sussistente il dol eventuale rispetto all’evento morte del COGNOME, mentre al COGNOME era stata riconosciuta rispetto alle lesioni, l’ipotesi attenuata del concorso c.d. anomalo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
1.1. Sotto un primo e principale aspetto, è corretto il principio applicato dalla Corte territoriale per il quale il rimedio della revisione è contemplato sol quando, in presenza di uno dei presupposti indicati dall’art. 630 cod. proc. pen., l’imputato possa ottenere una pronuncia assolutoria, in forza di quanto espressamente precisato dal successivo art. 631 del medesimo codice.
Al di là delle argomentazioni indicate dalla Corte di appello, l’inammissibilità della richiesta di revisione della sentenza di condanna emessa nei confronti della ricorrente deriva dal generale limite previsto dall’art. 631 cod. proc. pen. (revisione funzionale ad un proscioglimento): si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza della Corte di cassazione, che esclude la possibilità che, attraverso la revisione, si renda possibile un trattamento sanzionatorio meno afflittivo ovvero una condanna per un reato meno grave rispetto a quello ritenuto (cfr., Sez. 1, n. 23927 del 23.05.2007, COGNOME, Rv. 236844; Sez. 1, n. 4464, del 28.02.2000, COGNOME, Rv. 215810; Se. 6, n. 12307, del 03/08/2008, Racco, Rv. 239328; Sez. 1, n. 19342 del 22/04/2009, COGNOME, Rv. 243778; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592). Si è fatto rilevare in maniera condivisibile che, se la ragione costitutiva della rivalutazione del giudicato penale attraverso io strumento della revisione – in deroga al principio cardine dell’intangibilità del giudicato – è costituita dalla necessi:à di scioglier contrasto tra una verità formale (attestata nella sentenza divenuta irrevocabile) ed una verità fenomenica che si manifesta a seguito di situazioni o emergenze nuove non considerate dalla sentenza di condanna, la “ratio” dell’istituto non può che essere individuata nella irrinunciabile esigenza del “favor innocentiae” che permette di sacrificare il giudicato ad immanenti esigenze di g iustizia sostanziale. (Sez. un., n. 624 del 26/09/2001, (dep. 2002) Pisano, Rv. 220441). In tale senso, si afferma, “rispetto alla regola della intangibilità del giudicato, uno d valori fondamentali, cui la legge attribuisce priorità è costituito proprio dal necessità dell’eliminazione dell’errore giudiziario, dato che corrisponde alle più profonde radici etiche di qualsiasi società civile il principio del favor innocentiae,
da cui deriva il corollario che non vale invocare alcuna esigenza pratica – quali che siano le ragioni di opportunità e di utilità sociale ad essa sottostanti – per impedire la riapertura del processo allorché sia riscontrata la presenza di specifiche situazioni ritenute dalla legge sintomatiche della probabilità di errore giudiziario e dell’ingiustizia della sentenza irrevocabile di condanna” (Sez. un., Pisano, cit.). Da tale dato di presupposizione discende il senso e la portata del richiamo all’art. 24 Cost., sottolineato in più occasioni dalla Corte costituzionale, secondo cui è necessario garantire I-esigenza di altissimo valore etico e sociale, di assicurare, senza limiti di tempo ed anche quando la pena sia stata espiata o sia estinta, la tutela dell’innocente, nell’ambito della più generale garanzia, di espresso rilievo costituzionale, accordata ai diritti inviolabili della personalità (sentenza n. 28 del 1969).
La Corte dì cassazione, a sua volta, ha chiarito come la revisione assolva alla essenziale funzione di “sacrificare il rigore delle forme alle esigenze insopprimibili della verità e della giustizia reale; così da ribadire che essa non è ricollegabile tanto all’interesse del singolo ma piuttosto all’interesse pubblico e superiore alla riparazione, degli errori giudiziari, facendo prevalere la giustizia sostanziale sulla giustizia formale” (Sez. un., Pisano, cit.).
Nel codice vigente la predetta funzione è notevolmente rafforzata e ampliata, considerato che l’art. 631 cod. proc. pen. stabilisce – a differenza di quanto previsto dagli artt. 554, n. 3, 555 e 566, comma 2, del codice del 1930 che la revisione è ammessa anche se l’esito del giudizio possa condurre al proscioglimento per insufficienza dì prove. Si è tuttavia aggiunto come il carattere straordinario della impugnazione in esame e la sua attitudine a superare il giudicato giustifichi i suoi limiti di ammissibilità; l’istituto è i finalizzato a realizzare un equilibrato bilanciamento tra opposti interessi mediante soluzioni normative dalle quali traspare che “la revisione è necessariamente subordinata a condizioni, limitazioni e cautele, nell’intento di contemperarne le finalità con l’interesse fondamentale in ogni ordinamento alla certezza e stabilità delle situazioni giuridiche ed all’intangibilità delle pronunzi giurisdizionali di condanna, che siano passate in giudicato” (Corte cost. n. 28 del 1969; nello stesso senso, più recentemente, Corte cost., n. 129 del 2008). L’esigenza dì bilanciamento si realizza nelle linee portanti della disciplina dell’istituto che sono espressione di scelte di valore che si traducono nella elencazione dei casi che legittimano la richiesta di revisione e nella individuazione della fondamentale condizione per l’ammissione della domanda, consistente nella necessità che siano dedotti elementi tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto.
Di qui il collegio condivide il principio, già enunciato nella giurisprudenza di questa Corte, per il quale è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 631 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., 6 e 13 CEDU, nella parte in cui esclude l’ammissibilità della domanda di revisione in funzione del riconoscimento di un trattamento sanzionatorio meno afflittivo, essendo ragionevole la previsione secondo cui il superamento del giudicato è consentito solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento e giustificato che sia il solo legislatore ad individuare i limiti ammissibilità dell’impugnazione straordinaria (Sez. 6, n. 25591 del 27/05/2020, Casale, Rv. 279608 – 01).
1.2. Solo ad abundantiam, alla luce di quanto premesso in ordine all’inammissibilità, in ogni caso, dell’istanza presentata dalla ricorrente, va anche evidenziato che la Corte territoriale ha, con argomentazioni congrue, posto in rilievo l’insussistenza dei presupposti dell’invocato contrasto di giudicati, atteso che la divergenza tra la sentenza del correo COGNOME e quella che ha riguardato la NOME riguarda la differente valutazione dell’elemento psicologico di quest’ultima. Ed invero, come ha sottolineato la pronuncia censurata, nelle ultime tre pagine, la decisione revocanda ha ampiamente argomentato circa la rappresentazione, almeno sul piano del dolo eventuale, da parte della ricorrente in ordine alla possibilità che il marito potesse morire a seguito dell’aggressione della quale era mandante. Ciò per una serie di elementi concreti, quali: la consapevolezza da parte della ricorrente che uno degli esecutori materiali, ossia il COGNOME, aveva un temperamento impulsivo; il consiglio che ella aveva dato agli esecutori di colpire il coniuge sulla gamba destra proprio perché era particolarmente debole; la neutralizzazione di possibili testimoni.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere la ricorrente medesima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 1:3.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 15 aprile 2024
Il Consigliere Estensore