Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42619 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42619 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PISA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO Generale NOME AVV_NOTAIO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori:
l’AVV_NOTAIO COGNOME chiede raccoglimento delle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese insistendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, in subordine rigetto;
l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta alla memoria già depositata e alle conclusioni che deposita in udienza unitamente alla nota spese, insistendo per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso. L’AVV_NOTAIO COGNOME si riporta, altresì, alle conclusioni a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, contenute nell’atto di nomina a sostituto processuale e deposita relativa nota spese;
l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO insiste per l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza impugnata la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione, ai sensi dell’art. 630, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., presentata da NOME COGNOME, condannato alla pena di anni venti di reclusione, a seguito di giudizio abbreviato, per l’omicidio e l’occultamento del cadavere della moglie, delitto commesso il 14 gennaio 2012.
Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore, articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti indicati dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale, che avrebbe prodotto la nullità dell’ordinanza impugnata, per avere la Corte di appello ammesso i difensori delle parti civili a partecipare e a discutere all’udienza camerale, anche depositando documenti: ciò contrasterebbe con i principi dettati dalla sentenza n. 624/2002 delle Sezioni Unite, secondo cui nella fase preliminare di verifica dell’ammissibilità di una richiesta di revisione è escluso l’intervento della persona offesa; la violazione sarebbe stata tempestivamente eccepita dal difensore del condannato.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce analogo vizio con riferimento alla violazione dell’obbligo di pubblicità dell’udienza sancito dall’art. 471 cod. proc. pen.
Richiama a sostegno della tesi della nullità dell’ordinanza la sentenza n. 7227 del 1995, resa dalle Sezioni Unite.
Del resto, la Corte di appello stessa avrebbe indotto in errore tutte le parti, notificando loro un avviso che conteneva l’indicazione “rito dibattimentale” (oltre che, come si evince dalla copia dell’atto allegata al ricorso, la denominazione “decreto di citazione” e il riferimento all’art. 601 cod. proc. pen.).
Si è proceduto a discussione orale, su richiesta della difesa del ricorrente.
Il AVV_NOTAIO generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
L’AVV_NOTAIO e l’AVV_NOTAIO, per le diverse parti civili, si sono associate alle conclusioni del AVV_NOTAIO generale ed hanno depositato nota spese.
AVV_NOTAIO in sostituzione dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse del ricorrente COGNOME, ha chiesto l’accoglimento dell’impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
L’individuazione di una struttura “bifasica” nella procedura di revisione risale alla pronuncia Sez. U, n. 18 del 10/12/1997, dep. 1998, Pisco, Rv. 210040 ed è stata costantemente confermata dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2019, COGNOME, Rv. 277538).
I provvedimenti che chiudono entrambe le predette fasi – l’ordinanza di inammissibilità (634, comma 2, cod. proc. pen.) e la sentenza di accoglimento o di rigetto (art. 640 cod. proc. pen.) – sono distinti dal punto di vista logico funzionale e ricorribili ciascuno autonomamente in cassazione, a dimostrazione proprio della diversa funzionalizzazione dei due momenti decisori.
La diversità delle due fasi non esclude, però, che la declaratoria di inammissibilità sia dichiarata, anziché con l’ordinanza prevista dall’art. 634 cod. proc. pen., con sentenza, successivamente all’instaurazione del giudizio ai sensi dell’art. 636 cod. proc. pen. (Sez. U. n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220442).
Se la prima fase del procedimento di revisione si svolge de plano, senza avviso al difensore o all’imputato della data fissata per la camera di consiglio, e mira a verificare che l’istanza sia stata proposta nei casi previsti, con l’osservanza delle norme di legge, e che non sia manifestamente infondata, la seconda è invece costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all’accertamento e alla valutazione delle “nuove prove”, al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all’affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. Ebbene, in questa seconda fase – che si svolge nelle forme previste per il dibattimento – è consentito alla Corte di appello rivalutare le condizioni di ammissibilità dell’istanza.
E tanto è possibile fare non solo all’esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o dell’idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (cfr. per tutte Sez. 3, n. 43573 del 30/09/2014, G., Rv. 260989).
Certo, l’instaurazione della fase del giudizio, se non preclude la rivalutazione dei requisiti di ammissibilità dell’istanza di revisione, comporta però la necessità che il provvedimento conclusivo, quand’anche nel senso dell’inammissibilità, sia adottato con sentenza (Sez. 3, n. 23087 del 13/05/2008, Galli, Rv. 239867).
Naturalmente, la qualificazione giuridica del provvedimento conclusivo del giudizio quale “sentenza” va effettuata senza fermarsi al nomen iuris adottato dalla Corte di appello, sicché un provvedimento espressamente ed erroneamente
qualificato come “ordinanza” può essere inteso quale sentenza laddove, in assenza di vizi procedurali connessi con lo svolgimento dell’iter processuale, della sentenza il provvedimento conclusivo del giudizio contenga i requisiti essenziali (Sez. 4, n. 16111 del 18/01/2011, COGNOME, Rv. 250321).
Nel caso deciso dalla sentenza COGNOME, relativo ad un ricorso avverso una sentenza ex art. 637 cod. proc. pen. qualificata dalla Corte di appello di Genova quale ordinanza, non vi era dubbio sul fatto che il provvedimento fosse stato adottato a seguito del giudizio di revisione svoltosi nelle forme previste per il dibattimento (si veda la motivazione della sentenza citata, pag. 3).
E, naturalmente, corollario dell’instaurazione del giudizio nelle forme corrette è la piena legittimazione della parte civile a parteciparvi, cosa che sarebbe invece esclusa nella fase preliminare definita “de plano”: «in tema di revisione, il soggetto danneggiato dal reato – già costituitosi parte civile nel giudizio conclusosi con la sentenza di condanna che gli ha riconosciuto il diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno – prima del nuovo giudizio non ha veste di parte processuale, venuta meno con il passaggio in giudicato di tale sentenza, e può, pertanto, contestare l’ammissibilità della relativa richiesta solo allorché venga introdotta la fase del dibattimento» (Sez. 1J, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 220442).
E’ allora indubitabile che nel caso in esame la Corte di appello di Genova abbia realizzato una sorta di procedura “ibrida”.
Infatti, ha citato a giudizio tutte le parti processuali (compresa la parte civile, come ben avrebbe potuto fare se avesse poi proceduto al giudizio).
Ha, però, proceduto in camera di consiglio, adottando al termine della procedura, «sentite le conclusioni delle parti all’udienza del 5.12.2022», un provvedimento denominato espressamente «ordinanza».
2. Nondimeno, il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
2.1. Da un primo punto di vista, l’eventuale violazione della norma dell’art. 471 cod. proc. pen., norma che è applicabile alla luce del richiamo operato dall’art. 636, comma 2, alle disposizioni del titolo secondo del libro settimo del codice di procedura penale, potrebbe tutt’al più dar luogo ad una nullità di cui all’art. 181, comma 1, cod. proc. pen., che va eccepita nel primo momento utile (Sez. U, n. 7227 del 21/04/1995, Zoccoli, Rv. 201378).
Nel caso di specie l’eventuale nullità non è stata tempestivamente eccepita, dal momento che nella memoria menzionata nel ricorso, depositata dalla difesa del ricorrente all’udienza di discussione dell’istanza di revisione, le lagnanze della difesa hanno avuto diverso oggetto e cioè, per l’appunto, la presenza della parte
civile all’udienza e la possibilità, che le sarebbe stata illegittimamente assicurata, di interloquire.
Il difensore nemmeno deduce quale eventuale pregiudizio sarebbe comunque derivato al proprio assistito dalla celebrazione di un’udienza camerale nella quale tutte le parti sono state sentite e, come risulta chiaramente dal verbale, il difensore del condannato ha avuto la parola per ultimo.
2.2. Va poi osservato che, come traspare con evidenza dalla motivazione del provvedimento impugnato, memorie e documenti depositati dalla parte civile non risultano aver avuto alcun effetto decisivo sulla deliberazione; né, del resto, in tal senso il ricorso offre il benché minimo appiglio.
Come emerge dalla sentenza della Prima Sezione di questa Corte (n. 48673/2019), che ha dichiarato inammissibile il ricorso del COGNOME nei confronti della sentenza che aveva confermato la condanna inflittagli in primo grado, i giudici hanno ritenuto provata una ricostruzione del fatto che vedeva il COGNOME, a tarda sera, attendere a bordo di una Ford Escort la moglie, che stava scappando – in pigiama – dalla comune abitazione; visto e riconosciuto dal passante COGNOME, il COGNOME decise dunque di tornare a casa, cambiare autovettura (prendendo quella della moglie) e tornare sul posto dell’agguato, dove effettivamente incontrò la donna e la introdusse a forza nell’autovettura, dopo un’accesa discussione (vista ancora una volta, a distanza, dal COGNOME).
Ebbene, la Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di revisione che si fondava, essenzialmente, su dichiarazioni di compagni di detenzione del COGNOME che avrebbero, anni dopo il fatto, raccolto le confidenze di quest’ultimo sul fatto di aver dichiarato il falso. Ha motivato circa l’attendibilità delle dichiarazioni del COGNOME, evidenziando le molteplici occasioni nelle quali esse sono state rese, anche nel contraddittorio tra le parti, e solo dopo che lo stesso era stato rassicurato di non essere coinvolto nell’indagine; ha ricordato il riscontro alle stesse, rappresentato dalle dichiarazioni della moglie COGNOME. Ha espresso, poi, un motivato giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni dei detenuti COGNOME e COGNOME: l’uno, pur amico di infanzia del COGNOME, avrebbe deciso di parlare solo tre anni dopo aver ricevuto le confidenze del COGNOME; l’altro si sarebbe determinato a riferire quel che sapeva da tempo, solo a seguito della visione di un programma televisivo.
Nel corpo della motivazione non vi è un solo riferimento a qualsivoglia documento o persino osservazione critica proveniente dalla difesa delle parti civili.
Né il ricorso offre alcun appiglio utile a dimostrare qualsivoglia pregiudizio derivato concretamente alla difesa dalla partecipazione delle parti civili all’udienza nella quale è stata trattata l’istanza di revisione. Anche da questo
secondo punto di vista, difetta l’interesse a ricorrere, che deve caratterizzarsi in termini di concretezza ed attualità rispetto alla sussistenza di un effettivo pregiudizio derivato al ricorrente dalle dedotte modalità di celebrazione dell’udienza (cfr. Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, COGNOME, Rv. 270497; Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, dep. 2012, COGNOME, Rv. 251693; Sez. U, n. 7931 del 16/12/2010, COGNOME, Rv. 249002; Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244110; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, COGNOME, Rv. 208165; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, COGNOME, Rv. 202269).
Il ricorso è dunque inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento ‘delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende.
Il ricorrente deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili; spese che vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata da ciascuno dei difensori (studio e discussione in pubblica udienza), nonché, per quanto riguarda le parti assistite da comune difensore, del disposto dell’art. art. 12, comma 2, d.nn. 10/03/2014 n. 55, come modificato dall’art. 1, comma 1 lett. c), d.m. 08/03/2018 n. 37.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.686 in favore della parte civile assistita dall’AVV_NOTAIO, euro 7.800 in favore delle parti civili assistite dall’AVV_NOTAIO ed euro 4.500 in favore delle parti civili assistite dall’AVV_NOTAIO, oltre accessori di legge.
Così deciso il 20/09/2023