Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 2064 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 2064 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/01/2026
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
SECONDA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. 37/2026 sez.
NOME COGNOME
CC – 08/01/2026
NOME COGNOME
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
– Relatore –
MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto nellÕinteresse di:
CANTATORE NOME, nato a Molfetta il DATA_NASCITA, avverso la ordinanza del 17/07/2025 della Corte d’appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni scritte trasmesse dal Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto dichiararsi lÕinammissibilitˆ del ricorso.
Letta la nota di deposito trasmessa a mezzo p.e.c. dal difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha allegato certificato del casellario giudiziale aggiornato.
Ricorso trattato in camera di consiglio, secondo quanto dispone il testo dellÕarticolo 611 comma 1 del codice di procedura penale.
Con ordinanza in data 17 luglio 2025, la Corte di appello di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione della sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina il
21 aprile 2023, irrevocabile il 30 ottobre 2023, che aveva condannato il ricorrente per il reato di esercizio abusivo della professione di avvocato, non riconoscendo il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta Òinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 634 e 20 e segg. cod. proc. pen.Ó. In particolare, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che lÕistanza di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non potesse aver ingresso in sede di revisione, in quanto elemento che non incide sul proscioglimento.
1.1. Il motivo è inammissibile, nella completa irrilevanza del documentale trasmesso a mezzo p.e.c.
La Corte territoriale ha correttamente argomentato la decisione (Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, Lampada, Rv. 282522 Ð 01), giacchŽ il testo dell’art. 631, cod. proc. pen., cos’ dispone: “Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’inammissibilitˆ della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530, 531”. Nel rispetto di tale previsione testuale, questa Corte ha da sempre ritenuto che l’istanza di revisione deve investire in modo esaustivo la condanna riportata, tanto cioè da comportare rispetto al relativo capo il proscioglimento (Sez. 6, n. 2626 del 31/05/1994, COGNOME, Rv. 199442 – 01, che ha ritenuto inammissibile una istanza di revisione “parziale”, ovvero riguardante uno soltanto di plurimi reati oggetto di condanna, ed avente ad oggetto elementi o circostanze comportanti un’attenuazione del reato per il quale era stata riportata condanna; cfr. anche Sez. 1, n. 23927 del 23/05/2007, COGNOME, Rv. 236844 01, che ha ritenuto inammissibile la richiesta di revisione proposta in base ad elementi idonei, ove accertati, a determinare non il proscioglimento del condannato, ma il riconoscimento a suo favore del vizio parziale di mente). Sempre in applicazione del medesimo principio, è stata, infine, ritenuta l’inammissibilitˆ della richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, alla sola esclusione di una circostanza aggravante (Sez. 6, n. 12307 del 03/03/2008, Rv. 239328 – 01 cit.; Sez. 1, n. 20470 del 10/02/2015, Pelle, Rv. 263592 – 01; Sez. 6, n. 4121 del 16/05/2019, dep. 2020, A., Rv. 278194 – 01)Ó. La domanda avanzata alla Corte di merito non era pertanto tale da poter determinare il proscioglimento del condannato nel corso dellÕeventuale e futuro giudizio di revisione.
2-3. Con il secondo ed il terzo motivo, il ricorrente lamenta Òcontraddittorietˆ evidente e manifesta illogicitˆ della motivazioneÓ, deducendo che Òil materiale probatorio non è stato esaminato nella sua interezzaÓ, con il terzo motivo si duole della Òinosservanza ed erronea applicazione 630 e 634 cod. proc. pen.Ó, deducendo che Òla Corte della revisione aderisce al costrutto messinese secondo cui il deposito dellÕatto di pignoramento presso lÕautoritˆ marittima è atto giudiziale di impulsoÓ.
2-3.1. I motivi sono entrambi inammissibili. Ai fini della revisione della sentenza di condanna ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la “prova nuova” non pu˜ consistere in una diversa valutazione del dedotto o in un’inedita disamina del deducibile, come invocato dal ricorrente, ma deve constare di elementi, caratterizzati da novitˆ, estranei e diversi da quelli acquisiti nel processo, sicchŽ non costituisce “prova nuova” un elemento giˆ esistente negli atti processuali, ancorchŽ non conosciuto o valutato dal giudice per mancata deduzione o mancato uso dei poteri d’ufficio (Sez. 4, n. 11628 del 26/02/2025, COGNOME, Rv. 287728 Ð 01). Con lÕistanza di revisione, viceversa, il condannato ha chiesto alla Corte dÕappello di Reggio Calabria di rivalutare la prova della tipicitˆ del fatto, che peraltro nel giudizio di cognizione risulta ampiamente divisata.
Con il quarto motivo si lamenta la mancata applicazione della disposizione normativa contenuta nel testo dellÕart. 131 cod. pen., attesa la evidente particolare tenuitˆ del fatto.
4.1. Anche tale ultimo motivo partecipa della medesima sorte processuale di quelli che lo precedono. Il motivo è meramente assertivo e con esso si chiede alla Corte di legittimitˆ, per la prima volta, lÕapplicazione di una causa di non punibilitˆ del fatto tipico, il che significa che dallÕeventuale accoglimento del motivo non dipenderebbe, come giˆ ritenuto per il primo motivo, il proscioglimento del condannato. Il motivo partecipa pertanto di numerose cause di inammissibilitˆ.
Alla inammissibilitˆ del ricorso consegue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, cos’ equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere i proponenti in colpa nella determinazione della causa di inammissibilitˆ (Corte cost. 13/6/2000 n. 186).
La pronta soluzione in diritto delle questioni proposte con i motivi di ricorso e lÕapplicazione alla fattispecie di principi di diritto consolidati nellÕesperienza della Corte, consigliano la redazione della motivazione in forma semplificata.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cos’ deciso in data 8 gennaio 2026.
Il consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME