Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9977 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9977 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/09/2025 della Corte d’assise d’appello di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO generale NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso letta la memoria di replica del difensore
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 settembre 2025 la Corte di assise di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata nell’interesse di NOME COGNOME al fine di procedere ad incidente probatorio ex art. 391 bis cod. pen., in relazione all’art. 327 bis cod. pen., allo scopo di formare la prova testimoniale da porre a base della richiesta di revisione ai sensi dell’art. 630 cod. pen. in relazione alla sentenza definitiva di condanna alla pena dell’ergastolo emessa dalla Corte di assise di appello di Napoli il 15 febbraio 2007.
Richiamato il contenuto di altro provvedimento di inammissibilità emesso dal Presidente della medesima Corte in data 8 maggio 2025, il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza di escussione della moglie e dei figli del titolare dell’azienda presso la quale la vittima aveva effettuato il carico oggetto della rapina conclusasi con l’omicidio.
Le circostanze sulle quali avrebbero dovuto rendere dichiarazioni i testi, sono state ritenute, per un verso, irrilevanti in quanto aventi ad oggetto fonti informative incerte, per altro, comunque, non decisive in quanto inidonee a sovvertire gli elementi ricostruttivi dell’episodio omicidiario, a loro volta basati, in parte, su dichiarazioni rese dallo stesso condannato.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo con il quale ha eccepito, promiscuamente, la nullità del provvedimento per violazione di legge e difetto assoluto di motivazione.
La richiesta di incidente probatorio era stata formulata con riferimento alle dichiarazioni dei figli e della moglie di NOME COGNOME, titolare dell’azienda presso la quale era stato eseguito il carico della merce trasportata sull’autoarticolato alla cui guida si trovava NOME
COGNOME quando lo stesso era stato oggetto del tentativo di rapina al quale aveva fatto seguito la sua uccisione.
L’oggetto della richiesta di assunzione della prova aveva riguardato la constatazione dello spostamento della merce, al momento del suo recupero, rispetto alla collocazione originaria e «il grado di diffusione, se generalizzato, ovvero a disposizione da parte di soggetti operanti nel settore del trasporti ed in quello delle noccioline, dei particolari del fatto di sangue».
I testi, dunque, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, avrebbero dovuto rendere dichiarazioni su fatti specifici a loro conoscenza e solo la moglie di COGNOME avrebbe dovuto riferire circostanze apprese de relato ma, non per questo, meno rilevanti.
Il giudice dell’esecuzione ha reso, sul punto, una motivazione illogica, contrastante con dati di fatto emersi nel corso del giudizio conclusosi con la condanna del ricorrente e, comunque, in contrasto anche con quanto sostenuto dalla sentenza che si era occupata di una precedente richiesta di revisione.
Sotto il profilo metodologico, peraltro, il ricorrente ha contestato la natura del giudizio svolto dal giudice dell’esecuzione che si Ł soffermato, contravvenendo alla valutazione consentita in sede di disamina della richiesta di incidente probatorio, su profili di merito formulando, addirittura, una prognosi di inutilità della prova richiesta in funzione della istanza ex art. 630 cod. proc. pen.
Il AVV_NOTAIO generale ha concluso con requisitoria scritta del 2 marzo 2026 chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Il difensore ha depositato memoria di replica.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente va rilevata la tardività della requisitoria del AVV_NOTAIO generale in quanto depositata oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.
Il ricorso Ł inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato.
Giova, in primo luogo, precisare che, nel caso in cui, dopo l’irrevocabilità della sentenza di condanna, il difensore del condannato chieda di svolgere indagini difensive previste dall’art. 327 bis cod. proc. pen. in funzione della richiesta di revisione e che, ai sensi dell’art. 391 nonies cod. proc. pen., comportino l’autorizzazione o l’intervento dell’autorità giudiziaria, la competenza a provvedere spetta al giudice dell’esecuzione (Sez. 4, n. 21543 del 21/3/2024, Dalal, Rv. 286445 – 01; conformi, in materia di indagini su campioni di reperti sequestrati o confiscati, Sez. 1, n. 2603 del 12/1/2021, COGNOME, Rv. 280356 – 01; Sez. 1, n. 1599 del 5/12/2006, dep. 2007, Confl. comp. in proc. Piemonte, Rv. 236236 – 01).
In merito alla natura della valutazione che spetta al giudice dell’esecuzione nella predetta materia, sono qui totalmente condivise le considerazioni svolte dalla recente decisione di questa Corte, Sez. 1, n. 37668 del 2/10/2025, COGNOME, n.m.
In sostanza, Ł stato escluso che l’ammissione della prova richiesta si sostanzi in un atto a contenuto vincolato ed obbligato, dovendosi, piuttosto, ritenere che il giudice mantenga margini di discrezionalità in funzione della valutazione della effettiva novità della prova richiesta e della sua attitudine a sovvertire l’accertamento coperto da giudicato.
In termini conformi, si richiama, anche in questa sede, Sez. 1, n. 44591 del 3/5/2018, Calia, Rv. 273979 – 01, in motivazione.
Mantiene anche nella fase esecutiva e nella prospettiva peculiare della volontà di
proporre istanza di revisione, piena applicabilità la disposizione di cui all’art. 398 cod. proc. pen. in virtø alla quale «il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio», con ciò chiarendo che plurimi sono gli esiti decisori, tutti ugualmente consentiti, a fronte della richiesta di assunzione anticipata del mezzo istruttorio.
La disposizione va correlata a quella di cui all’art. 190 cod. proc. pen. che stabilisce il principio generale secondo cui il diritto alla prova delle parti processuali Ł sempre sottoposto alla valutazione del giudice che ne può e ne deve valutare la conformità allo schema legale, la pertinenza rispetto al thema decidendum e la rilevanza.
Condivisibilmente, si sostiene, pertanto, che nella peculiare prospettiva del giudizio di revisione «il diritto alla prova può essere esercitato soltanto se le prove nuove sono sopravvenute o scoperte dopo la condanna e se esse da, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano che il condannato deve essere prosciolto (artt. 630 e 631 cod. proc. pen.)», dovendosi, peraltro, ritenere «incoerente con il sistema processuale costruire, nella sola fase che intercorre tra il giudicato di condanna e l’inizio del giudizio di revisione, una sorta di diritto assoluto alla prova del condannato, che impedisca al giudice di filtrare le istanze e che renda la sua decisione vincolata» (Sez. 1, n. 37668 del 2025, cit. che richiama, a sua volta, Sez. 1, n. 22615 del 21/03/2024, C., Rv. 286591 – 01, in motivazione).
Vanno allora ricordati e ribaditi i principi consolidati elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte in punto di natura del giudizio di revisione e di caratteristiche che debbono possedere le prove testimoniali poste a supporto della richiesta di sovvertimento dell’accertamento passato in giudicato.
Sul primo punto, Ł pacifico l’orientamento in base al quale «l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non Ł stato rilevato o non Ł stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata dando priorità alle esigenze di giustizia sostanziale rispetto a quelle di certezza dei rapporti giuridici; di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o un’inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo (Sez. 2, n. 7111 del 2/12/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv. 212267 – 01; Sez. 6, n. 18338 del 10/3/2003, COGNOME, Rv. 227242 – 01).
L’istituto della revisione, invero, Ł diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all’esito di un nuovo, diverso, giudizio; ma, perchØ il giudizio sia “nuovo”, esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. U, n. 6019 dell’11/5/1993, COGNOME e altri, Rv. 193421 – 01).
Sotto il secondo aspetto, ossia quello della valutazione della idoneità delle prove testimoniali poste e supporto della richiesta di revisione, va ribadito che, allorchØ le nuove prove consistano in dichiarazioni testimoniali, esse debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatorio, nella comparazione con quelle già raccolte nel giudizio di cognizione (Sez. 2, n. 1562 del 14/2/2019, Camassa, Rv. 276437 – 01; Sez. 6, n. 32384 del 18/6/2003, COGNOME, Rv. 226291 – 01).
Operata tale premessa, si evidenzia come il giudice dell’esecuzione abbia compiuto una congrua e motivata valutazione delle prove richieste evidenziando, in primo luogo, la genericità delle informazioni che avrebbero dovuto essere riportate come de relato .
Si tratta di una caratteristica della prova richiesta che Ł dato apprezzare dallo stesso
ricorso per cassazione ove a pag. 2 e 3 Ł stato descritto il contenuto della prova testimoniale oggetto della richiesta di assunzione con le forme dell’incidente probatorio.
In ogni caso e, dunque, anche a prescindere dalla natura de relato di alcune dichiarazioni (e a parte quanto anche infra si dirà), l’apprezzamento della prima circostanza (quella relativa allo spostamento dei sacchi di noccioline) Ł stato compiuto escludendo che la stessa potesse avere una qualche decisività per smentire la credibilità delle deposizioni acquisite nel corso del processo (testimonianze COGNOME e COGNOME).
Tale elemento, ossia quello della credibilità dei testi, piø che quello oggettivo relativo alla posizione dei sacchi all’interno del veicolo oggetto della rapina, Ł stato correttamente preso in esame dal giudice dell’esecuzione per valutare l’ammissibilità della prova richiesta.
In termini del tutto logici e privi di vizi evidenti Ł stato ritenuto che la circostanza non fosse idonea ad individuare profili di inaffidabilità delle fonti probatorie, anche a ragione della non univocità delle conclusioni desumibili dalla circostanza dello spostamento o meno del carico, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti e delle circostanze obiettive degli stessi.
La valutazione di irrilevanza della richiesta di rendere dichiarazioni sulle informazioni acquisite in merito ai dettagli della rapina «da parte di soggetti operanti nel settore dei trasporti» Ł, all’evidenza, priva di forzature e vizi evidenti.
La motivazione adottata nel provvedimento impugnato Ł effettiva e tutt’altro che apparente anche laddove, come precisato nel ricorso, i testi avessero inteso richiamare le conoscenze acquisite nel, non meglio identificato, «mondo gravitante attorno all’autostrada».
Non si tratta di circostanza apprese de relato , ma da fonti non meglio identificate.
Le censure sviluppate a fronte di tale motivazione si atteggiano, dunque, in termini assertivi, generici e reiterativi di argomenti efficacemente smentiti all’esito di una valutazione compiuta in base ai criteri consolidati e prevedibili elaborati dalla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità dei quali si Ł dato ampiamente atto.
Sulla base di quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 06/03/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME