Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16827 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16827 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Paola il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
udito il PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 23 settembre 2016, irrevocabile il 19 novembre 2020, la Corte di assise di appello di Catanzaro ha condannato NOME COGNOME alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno per anni 1 per il reato di concorso in omicidio volontario aggravato in danno di NOME COGNOME (artt. 110, 575, 576, 577 cod. pen.) e per la detenzione e porto in luogo pubblico delle armi da fuoco tipo mitraglietta e della pistola utilizzati per commettere il delitto (artt. 10, 12. 14 1974, n. 497 ed art. 416-bis.1 cod. pen.).
Il condannato ha chiesto la revisione della sentenza ed individuayd come nuove prove decisive a suo discarico l’assunzione della dichiarazione testimoniale di NOME COGNOME, sorella del condannato, e di NOME COGNOME, conoscente del condannato, nonché l’assunzione delle dichiarazioni dei testimoni di polizia giudiziaria NOME COGNOME e NOME COGNOME, la ri-audizione del collaboratore di giustizia NOME COGNOME e del testimone NOME COGNOME, la produzione in giudizio di documentazione fotografica dell’abitazione di NOME COGNOME.
Con ordinanza del 10 novembre 2021 la Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza.
Con sentenza del 15 giugno 2022, n. 26202, la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha annullato con rinvio l’ordinanza della Corte d’appello di Salerno.
Con sentenza del 16 giugno 2023, la Corte d’appello di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio, ha rigettato la istanza di revisione presentata da NOME COGNOME, condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
In particolare, il giudice del rinvio ha respinto la richiesta di sentire i testimon di polizia giudiziaria indicati, nonché di risentire il collaboratore di giusti NOME COGNOME ed il testimone NOME COGNOME, in quant esorbitante dai limiti del giudizio di revisione non integrando un novum sopravvenuto alla condanna, ed implicando, invece, la rinnovazione parziale di un segmento dell’istruttoria con riferimento a prove già assunte e valutate; ha accolto la richiesta di acquisire la documentazione fotografica e di sentire i testimoni NOME COGNOME ed NOME COGNOME, eØ’, all’esito del loro esame, ha ritenuto che le nuove prove assunte non fossero sufficienti a scalfire l’idoneità dimostrativa della responsabilità delle prove assunte nel precedente giudizio.
In particolare, la sentenza ha evidenziato che sia NOME COGNOME che NOME COGNOME hanno deposto affermando in giudizio che NOME COGNOME la sera . dell’omicidio era a cena con loro. Secondo la sentenza impugnata, innanzitutto l non è convincente che NOME COGNOME si sia ricordata a distanza di circa vent’anni di tale evenienza e non l’abbia mai riferita prima; inoltre / la presenza di significativi vuoti di memoria della COGNOME con riferimento ad alcune circostanze, unita alla incrollabile decisione della stessa nel riportare particolari che riguardano i movimenti del condannato la sera dei fatti, comportano uno sbilanciamento ricostruttivo che induce a ritenere che vi sia stato nella dichiarante l’intento di creare un alibi al fratello; invece, NOME COGNOME neanche ricorda con certezza che la cena a cui si fa riferimento sia avvenuta proprio la sera dell’omicidio, perché, a domanda specifica, ha riferito di non essersi accorto quella sera di quanto fosse successo e di non collegare necessariamente la cena alla serata dell’omicidio, aggiungendo anche che era frequente per lui essere a cena a casa della famiglia COGNOME.
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In ogni caso, anche a voler prestar fede a quanto riferito dalla COGNOME circa la presenza del condannato alla cena di famiglia, la sua presenza non sarebbe incompatibile con il ruolo che la sentenza di condanna gli ha attribuito nell’omicidio; le nuove prove non incidono, infatti, sulla circostanza che questi abbia partecipato all’attività preparatoria nei giorni precedenti al fatto, ed, inoltre posto che l’inizio della cena di famiglia si colloca in un orario imprecisato tra le ore 21.00 e le 22.00, e che la vittima giunge alle 22.00 circa alla pizzeria Da Luigi, (j I I dove poi L GLYPH uccisa alle 23.15, il ruolo dello specchiettista, che sarebbe stato svolto dal condannato la sera dell’omicidio, si sarebbe senz’altro esaurito entro le ore 22.00, e, quindi, gli avrebbe consentito di partecipare alla cena di famiglia.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
2.1. Nel ricorso, con unico motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché, con riferimento alla mancata assunzione della deposizione dei testimoni di polizia giudiziaria ed alla mancata ri-audizione del collaboratore di giustizia NOME COGNOME e del testimone NOME COGNOME, la motivazione non convince perché l’esame di queste persone avrebbe potuto essere condotto in modo diverso alla luce delle nuove prove, e quindi la loro riaudizione sarebbe stata necessaria perché /unitamente all’escussione di nuovi testi / avrebbe,p6 condotto ad una valutazione diversa; con riferimento alla valutazione di insufficienza di quanto dichiarato dai testimoni NOME COGNOME ed NOME COGNOME a scardinare il giudizio di responsabilità, la pronuncia è illogica perché, se il ruolo nell’omicidio dell’odierno ricorrente era quello di comunicare ai correi degli spostamenti della vittima, non avrebbe avuto senso fare una segnalazione relativa all’arrivo della vittima presso la pizzeria prima delle ore 21.00, atteso che il ruolo dello specchiettista si concretizza nel controllare la presenza della vittima e nel comunicarne gli spostamenti agli esecutori fino a qualche minuto prima dell’agguato, e /nel caso di specie /ci troviamo davanti ad omicidio avvenuto alle ore 23:15 e ad una segnalazione che sarebbe stata effettuata prima delle 21.00; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria atteso che attribuisce credibilità al narrato dei testimoni, però contestualmente, per smentire quanto dagli stessi dichiarato, afferma gli stessi sono legati al ricorrente da rapporti di sangue o di amicizia.
2.2. Nel ricorso per motivi nuovi, con unico motivo deduce che la sentenza impugnata avrebbe anche travisato quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella pronuncia rescindente /ritenendo le prove introdotte nel giudizio di revisione viziate dal fatto di provenire da soggetti legati al condannato da rapporti di parentela ed amicizia; inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe
contraddittoria perché da un lato viene ritenuta attendibile la circostanza della presenza del ricorrente alla cena di famiglia, e dall’altro però si evidenzia l’inaffidabilità delle deposizioni testimoniali a causa di dimenticanze che sono naturali per effetto dell’affievolimento dei ricordi; inoltre vi è una contraddizione logica tra il ritenere che il ricorrente abbia realmente partecipato alla cena di famiglia e ritenere i però / che abbia potuto anche svolgere l’attività di specchiettista, perché tale attività non può essere terminata notevolmente prima rispetto all’orario delle 23:15 in cui avviene l’omicidio.
La difesa dell’imputato ha chiesto la discussione orale.
Con requisitoria orale il Procuratore generale, AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
Il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo del ricorso originario il ricorrente deduce, anzitutto, la illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha motivato sul perché il giudice della revisione ha ritenuto di non ascoltare nuovamente alcuni testimoni già sentiti durante il giudizio di primo grado.
La sentenza impugnata ha ritenuto di non riascoltare i testimoni, perché ciò avrebbe implicato una rinnovazione della istruttoria già svolta. Il ricorso deduce che la motivazione non convince perché l’esame di queste persone avrebbe potuto essere condotto in modo diverso alla luce delle nuove prove.
L’argomento è infondato.
La decisione del giudice della revisione i. conforme all’orientamento Q -1C giurisprudenziale ‘ già da tempo risalentepritiene che la novità che deve caratterizzare il giudizio di revisione non possa comportare la riedizione della istruttoria già svolta durante il processo. L’eventuale modifica di dichiarazioni già rese dal testimone ascoltato nei precedenti gradi di giudizio, che dovesse derivare dalla rinnovata audizione dello stesso, non costituisce, infatti, prova nuova invocabile nel giudizio di revisione, in quanto nuove prove sono soltanto tutte quelle testimonianze che, pur preesistenti al giudizio, non sono state acquisite agli atti del processo, ovvero riferite a persone non sentite. (Sez. 1, Sentenza n. 1368 del 31/03/1993, Barbaro, Rv. 193978; conformi Sez. 2, Sentenza n. 15013 del
21/03/2006, COGNOME, Rv. 234306; conforme Sez. 1, Sentenza n. 968 del 17/02/1998, COGNOME, Rv. 210018).
Con riferimento alla valutazione, invece, delle due prove nuove che sono state effettivamente assunte nel corso del giudizio di revisione, il ricorso deduce che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, atteso che essa attribuisce credibilità al narrato dei testimoni, però contestualmente, per smentire quanto dagli stessi dichiarato, afferma gli stessi sono legati al ricorrente da rapporti di sangue o di amicizia.
L’argomento è infondato, anzitutto perché non legge correttamente la sentenza impugnata, atteso che, in realtà, la sentenza impugnata non ritiene credibili i testimoni, ma anzi – dopo aver evidenziato che la deposizione di COGNOME è in realtà ininfluente nel giudizio perché lo stesso non associa necessariamente alla sera dell’omicidio la cena in cui ricorda la presenza dell’imputato – ritiene fortemente non credibile la testimone NOME COGNOME, sorella dell’imputato, di cui sottolinea i vuoti di memoria uniti all’incrollabi certezza nel collocare il fratello sul luogo della cena di famiglia la sera dell’omicidio.
Inoltre, la conclusione della sentenza impugnata /secondo cui le dichiarazioni della sorella dell’imputato devono essere sottoposte ad uno scrutinio particolarmente severo di attendibilità, in quanto provenienti da amici e parenti dell’imputato, ha superato lo scrutinio della giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 43349 del 17/10/2007, COGNOME, Rv. 23880; conforme Sez. 1, sentenza n. 1283 del 16711/2023, dep. 2024, COGNOME, nm.), e non è affetta da vizi di illogicità della decisione.
Il ricorso deduce ancora, sia nel ricorso originario che in quello per motivi nuovi, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ha ritenuto in ogni caso compatibile la presenza dell’imputato alla cena di famiglia con il ruolo di specchiettista attribuito allo stesso, atteso che l’omicidio è avvenuto alle ore 23.15 e la cena di famiglia è iniziata all ‘ e ore 21.00, talchè sarebbe illogico aver ritenuto che uno specchiettista possa aver terminato il proprio compito così in anticipo rispetto all’orario dell’omicidio.
L’argomento è inammissibile per difetto di specificità del motivo di impugnazione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, COGNOME, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico della sentenza impugnata, che ha evidenziato che l’omicidio è / sì / avvenuto alle 23.15, ma che la vittima è entrata nella pizzeria Da Luigi, dove poi è stata uccisa, alle ore 22.00, talchè il ruolo dello specchiettista alle ore 22.00 si era esaurito, e che ha evidenziato anche che l’inizio della cena di famiglia non è indicato dai testimoni essere avvenuto alle ore 21.00, ma più genericamente tra
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le ore 21.00 e le ore 22.00, talchè gli orari della cena sarebbero compatibili con un esaurimento del compito di specchiettista.
Nel ricorso per motivi nuovi il ricorrente deduce anche che la sentenza impugnata avrebbe violati i principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione nella pronuncia rescindente, ritenendo le prove introdotte nel giudizio di revisione viziate dal fatto di provenire da soggetti legati al condannato da rapporti di parentela ed amicizia.
L’argomento è infondato.
La sentenza della Corte di cassazione n. 26202 del 2022, che aveva annullato la ordinanza che dichiarava la inammissibilità della istanza di revisione, ha ricordato nel corpo della motivazione che “eventuali situazioni oggettive ed indipendenti dal concreto comportamento tenuto dal dichiarante da cui discenda il potenziale interesse del medesimo a rendere dichiarazioni compiacenti, costituiscono un elemento di cui il giudice deve indubbiamente tenere conto nella valutazione dell’attendibilità della testimonianza e che possono suggerirgli l’opportunità di reperire anche riscontri esterni che ne confermino la tenuta probatoria, ma che non gli consentono di rinunciare all’apporto dimostrativo offerto da quest’ultima prescindendo dalla valutazione della sua intrinseca attendibilità e dalla comparazione del suo contenuto con il resto della prova disponibile. Non può considerarsi in definitiva ammissibile l’attribuzione in maniera astratta e sostanzialmente immotivata di una patente di inattendibilità ad un congiunto o ad un conoscente dell’imputato o del condannato solo perché tali. Ed ancora una volta ancora meno accettabile è che lo sfavore nei confronti di tali testimonianze sia frutto di una valutazione compiuta senza aver previamente escusso coloro che dovrebbero renderle”.
Pertanto, la pronuncia della Suprema Corte ha ritenuto che il giudice della revisione non potesse / già in sede di valutazione preliminare sull’ammissibilità dell’istanza di revisione ritenere inammissibile la stessa sul solo assunto che le prove nuove provenivano da congiunti o conoscenti dell’imputato, ma non ha sostenuto – né poteva farlo – che le dichiarazioni di tali congiunti non potessero all’esito del giudizio essere ritenute non credibili. Anzi, come si è già detto sopra, le dichiarazioni provenienti da amici o congiunti dell’imputato devono essere sottoposte ad uno scrutinio particolarmente severo di attendibilità, come quello che ha effettuato la sentenza impugnata.
Il ricorso per motivi nuovi deduce anche che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, perché da un lato viene ritenuta attendibile la dichiarazione della sorella dell’imputato circa la presenza del ricorrente alla cena di famiglia sostenendo però la compatibilità di tale presenza con il ruolo di specchiettista, e dall’altro però si evidenzia l’inaffidabilità della deposizione
testimoniale della sorella dell’imputato a causa di dimenticanze che sono naturali per effetto dell’affievolimento dei ricordi.
L’argomento è infondato, perché, in realtà, la sentenza non contiene questa contraddizione, perché essa è retta, in realtà, da una doppia motivazione. Come si è detto sopra, la sentenza impugnata ritiene – all’esito dello scrutinio di credibilità particolarmente rigoroso a cui, come detto, era tenuta a sottoporle – le dichiarazioni di NOME COGNOME, sorella dell’imputato, non credibili per i vuoti di memoria che le hanno caratterizzate unite alla incrollabile certezza nel ricordare la data di questa cena di famiglia cui avrebbe partecipato anche l’imputato, ed ha ritenuto, in definitiva, che le stesse avessero la finalità di procurare un alibi a fratello. Poi la sentenza impugnata ha anche aggiunto che, pur a voler ritenere credibili tali dichiarazioni, esse comunque non impedirebbero, per le ragioni sopra esposte, di riconoscere all’imputato il ruolo di specchiettista nell’esecuzione dell’omicidio.
Si tratta di una doppia motivazione, tecnica argomentativa legittima che comporta l’onere per il ricorrente di attaccare entrambe le motivazioni a pena di aspecificità dell’impugnazione (Sez. 1, Sentenza n. 38881 del 14/07/2023, COGNOME, n.m.), e non di una motivazione contraddittoria.
Il ricorso è, in definitiva, infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 20 marzo 2024.