Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 3507 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3507 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Reggio Calabria il DATA_NASCITA avverso la sentenza n. 316/2022 emessa dalla Corte d’appello di Salerno il 16 febbraio 2022 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell’udienza del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal AVV_NOTAIO COGNOME; Letta la requisitoria del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di dichiarare l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Catanzaro, con ordinanza del 10 aprile 2021, aveva dichiarato l’inammissibilità della richiesta, presentata da NOME COGNOME, di revisione della sentenza nr. 1170, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria il 29 luglio 2017 e divenuta irrevocabile il 3 novembre 2020, che l’aveva condannato alla pena di anni 5 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui agli artt. 81 cpv, 110, 629 cod. pen. ai danni di NOME COGNOME.
Secondo la ricostruzione, effettuata nelle conformi sentenze di condanna, NOME COGNOME aveva minacciato NOME COGNOME e gli aveva imposto una transazione, avente ad oggetto il versamento della somma di 15.000,00
euro a fronte di un credito di euro 9.550,05 (divenuto a seguito di rivalutazione di interesse euro 38.458,00), liquidato in favore dello stesso COGNOME con sentenza del giudice del lavoro.
La richiesta, proposta ex art. 630, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., era fondata su una dedotta prova nuova, costituita dalle dichiarazioni di NOME COGNOME, figlio della persona offesa, acquisite dal difensore del condannato successivamente alla condanna.
La Corte di appello ha ritenuto che la prova fosse inidonea a superare l’accertamento contenuto nella sentenza definitiva di condanna, in quanto: – il testimone non aveva chiarito come fosse venuto a conoscenza delle circostanze riferite, se direttamente o de relato, dovendosi considerare che nessuno dei testi, escussi nel dibattimento, aveva fatto riferimento a NOME COGNOME come persona a conoscenza dei fatti; – nel verbale delle dichiarazioni, nel riferire che il NOME aveva sottoscritto un accordo, il testimone aveva usato l’espressione “ritengo”, così dimostrando che si trattava di una sua mera ipotesi e non di un fatto da lui percepito; – il testimone non aveva riferito che sua madre e suo fratello, che in giudizio avevano sostenuto la tesi della persona offesa, avevano detto il falso.
Avverso l’ordinanza della Corte territoriale il difensore aveva proposto ricorso per cassazione, che è stato accolto dalla Sesta Sezione di questa Corte, che ha affermato che il provvedimento impugnato era stato emesso al di fuori dei casi nei quali può essere disposta l’inammissibilità con ordinanza, atteso che non ricorreva la manifesta infondatezza dei motivi.
Con sentenza del 16 febbraio 2022 la Corte d’appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di revisione, avendo ritenuto che la nuova prova non era in grado di sovvertire il giudizio di colpevolezza del condannato, basato sugli esiti delle convergenti chiamate dello COGNOMENOME NOME, di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, oltre che sulla logica degli accadimenti.
Avverso quest’ultima sentenza il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione delle prove, il travisamento delle medesime e la manifesta contraddittorietà della motivazione. Ricordati i principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di travisamento della prova, il ricorrente ha censurato l’incongruità logica della motivazione del provvedimento impugnato, in cui risulterebbe assente qualsiasi passaggio sull’argomento principe, trattato dal dichiarante NOME COGNOME. La Corte d’appello avrebbe frazionato le dichiarazioni del teste, giudicandole semplici deduzioni e, così, sottraendosi al giudizio sulla dichiarazione principale, riportata alle pagine 2 e 3 del verbale delle dichiarazioni rese il 23 gennaio 2021
ex artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. pen., ovvero sulla circostanza della libera accettazione della transazione da parte della presunta vittima del reato, che aveva la necessità di ottenere la somma sufficiente per far fronte alle spese del matrimonio del figlio (il dichiarante NOME COGNOME).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte territoriale ha ritenuto che la nuova prova non fosse in grado di sovvertire il giudizio di colpevolezza del condannato, basato sugli esiti delle convergenti chiamate di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, oltre che sulla logica degli accadimenti.
La menzionata Corte, nel pervenire al giudizio di inattendibilità del teste NOME COGNOME, ha affermato che: «A parte la non contestata amicizia con il condannato, che pure si presta a fungere da movente al soccorso istruttorio in esame, è decisivo rilevare che si tratta di dichiarazioni tardive e soprattutto, contraddette da ben tre familiari, ossia il NOME, la madre e il fratell NOME, che, invece, hanno attestato il tono minaccioso del COGNOME».
La Corte territoriale ha rimarcato poi che, per giunta, NOME COGNOME non era portatore di un ricordo appreso in via diretta ma aveva attinto dalle stesse fonti che, invece, avevano direttamente dichiarato il contrario, di guisa che dovrebbe ritenersi che «costoro si fossero lasciati andare ad una vera e propria concertazione calunniosa a carico di un soggetto, che, seguendo il filo del discorso proposto dal teste nuovo, li avrebbe addirittura aiutati a transigere la procedura incassando parte della somma».
A fronte di siffatte argomentazioni giova precisare che il giudizio di inattendibilità, formulato dalla Corte d’appello, ha investito tutte le dichiarazion del teste e, quindi, anche quella relativa all’avere NOME COGNOME COGNOME la minor somma per far fronte alle spese dell’imminente matrimonio del dichiarante, non versando la propria famiglia in buone condizioni economiche.
Come rimarcato dal Collegio territoriale, inoltre, con tale dichiarazione il teste aveva espresso una sua personale considerazione, che non trovava riscontro in atti.
Peraltro, deve rilevarsi che già sul piano logico non si ravvisa la ragione neppure indicata dal ricorrente – per cui, in presenza di non buone condizioni economiche, il NOME del dichiarante avesse potuto accettare una somma minore rispetto a quella liquidata con sentenza del giudice del lavoro, esigibile anche attraverso strumenti giudiziari.
4. Alla luce di quanto precede deve dunque affermarsi che la motivazione del provvedimento impugnato sfugge ad ogni rilievo censorio.
Premesso, infatti, che, al fine dell’esito positivo della richiesta di revisione, l prova nuova deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza
– di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale
responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio (cfr.:
Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772 – 01), deve rilevarsi che il provvedimento in esame è immune da vizi, avendo ancorato la declaratoria
dell’inammissibilità della richiesta di revisione al rilievo dell’inattendibilità de prova dedotta come nuova, come tale inidonea a scalfire il ragionamento del
giudice della cognizione.
5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile –
della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, 15 novembre 2022
Il AVV_NOTAIO estensore
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Il Pres dente