Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10579 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10579 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME, nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso l ‘ordinanza in data 28/10/2025 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, l ‘ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi
inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 28 ottobre 2025 la Corte di appello di Ancona dichiarava inammissibile la richiesta di revisione proposta nell’interesse di NOME avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 10 marzo 2017, parzialmente riformata dalla Corte di appello di Bologna con sentenza del 18 luglio 2018, irrevocabile dal 17 luglio 2019, che lo aveva condannato alla pena di anni sei e mesi tre di reclusione ed euro 7.500,00 di multa per i reati di cui agli artt.
110, 648bis e 648 cod. pen.
Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione e violazione di legge: lamenta, in particolare, l’erronea valutazione della Corte territoriale circa la potenziale decisività della dichiarazione giurata del 26 maggio 2025 per l’accoglimento dell’istanza di revisione, nonché circa l’impossibilità per il COGNOME di espletare congrua difesa tecnica nel giudizio concluso con la sentenza oggetto di revisione.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo alla dedotta impossibilità del ricorrente di espletare congrua difesa tecnica nel giudizio che si concludeva con la sentenza irrevocabile, impugnata in revisione, deve osservarsi che, se la doglianza riguardava la mancata partecipazione a q uel giudizio per difetto di notifica dell’atto contenente la vocatio in iudicium , la stessa, come già osservato dalla Corte territoriale, sollevata nel giudizio di merito, era stata motivatamente ritenuta infondata. In ogni caso, si tratterebbe di censura non proponibile in questa sede, ma, al più, ai sensi dell’art. 629bis cod. proc. pen. (vedi Sez. U., n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, COGNOME, Rv. 280931-01). Per il resto, si tratta di censura del tutto generica, non inquadrabile in alcuno dei casi di revisione previsti dall’art. 630 cod. proc. pen.
Quanto alla decisività, come prova nuova, della dichiarazione giurata del 26 maggio 2025 di NOME, ancora una volta, con motivazione del tutto congrua ed immune da censure di manifesta illogicità, la Corte di appello l’ha esclusa.
Al riguardo, occorre ricordare che, in tema di revisione, la valutazione preliminare circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità (tanto da richiedersi, se i nuovi mezzi di prova sono rappresentati da dichiarazioni, che le stesse siano state raccolte e presentate al giudice della revisione secondo le prescrizioni fissate per le indagini difensive che assicurano, quantomeno,
l’assunzione da parte del dichiarante dell’obbligo di dire la verità, giuridicamente assistito da sanzione in caso di violazione: vedi Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137-05), anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione, tra la prova nuova e quelle esaminate, ancorata alla realtà processuale svolta (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029-01).
Nel caso in esame, innanzitutto la Corte ha rilevato la dubbia affidabilità di un nuovo elemento di prova rappresentato da una dichiarazione giurata del fratello del ricorrente, priva di data e con l’asseverazione del tutto illeggibile. Quindi, ha proceduto a saggiarne la persuasività e la congruenza raffrontandola con il materiale probatorio che era stato posto a base della condanna del COGNOME, con un’articolata motivazione, logica e puntuale, non scalfita dalle generiche censure proposte con il ricorso.
Su tali basi, il ricorso è inammissibile e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11 marzo 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME