Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 238 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 238 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 04/01/2022 della CORTE APPELLO di GENOVA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso que Corte di cassazione NOME COGNOME, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 4 gennaio 2022 (dep. il 5 gennaio 2022) la Corte di appello di Genova ha dichiarato inammissibile (art. 634, comma 1, cod. proc. pen.) la richiesta d revisione avanzata nell’interesse di NOME COGNOME, in relazione alla sentenza di condanna res e nei suoi confronti dalla Corte d’assise di Firenze in data 21 aprile 2004 (irrevocabile t 30 giugno 2006) per l’omicidio e l’occultamento del cadavere di NOME COGNOME e la detenzione e il porto della pistola utilizzata per ucciderla.
Avverso l’ordinanza il difensore dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo (di seguito enunciato, nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, att. cod. proc. pen.), con il quale ha denunciato la violazione dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., segnatamente adducendo che erroneamente la Corte distrettuale avrebbe
ritenuto che la richiesta di revisione si sia limitata a proporre una lettura diver compendio su cui si è fondata la condanna, senza addurre nuove prove. Infatti, sarebbero state dedotte:
nuove prove scientifiche, ossia le relazioni genetico-forensi volte a confutare l’es delle analisi compiute sulla macchia di sangue rilevata sull’ombrellone nella disponibilità COGNOME (secondo cui la macchia non sarebbe utilizzabile al fine di affermarne la compatibilit con il sangue della vittima); la relazione relativa al terriccio trovato sul coltello del (che sarebbe compatibile, come quello repertato sulle scarpe del COGNOME, non soltanto con il terreno del luogo in cui è stato rinvenuto il cadavere); la relazione relativa al sacco dent quale è stato trovato il corpo della vittima, identificato con il contenitore dell’ombrell proprietà del COGNOME (relazione secondo cui una custodia appropriata per l’ombrellone sarebbe stata di volume inferiore e non avrebbe potuto contenere un cadavere, occorrendo invece una perizia sul sacco medesimo che non è stata svolta);
— una nuova prova orale, essendo state offerte le informazioni rese da NOME COGNOME al difensore, dalle quali si evincerebbe che il COGNOME frequentava la zona de qua per lavoro e, dunque, era «logico che il suo cellulare agganciasse le celle poste vicino al luogo ritrovamento del cadavere».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
Quanto alle prove scientifiche è dirimente considerare che:
«ai fini dell’esito positivo del giudizio di revisione, la prova nuova deve condu all’accertamento – in termini di ragionevole sicurezza – di un fatto la cui dimostrazi evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione della penale responsabilità dell’imputato oltre ogni ragionevole dubbio» (Sez 5, n. 34515 del 18/06/2021, COGNOME, Rv. 281772 – 01; Sez. 5, n. 24070 del 27/4/2016, NOME, Rv. 267067);
correttamente la Corte di merito ha rilevato che la ricostruzione del fatto segnatamente, l’affermazione di responsabilità dell’imputato (cfr. in particolare, la sente in data 9 maggio 2005 della Corte di Assise di Appello di Firenze) si è fondata su elementi distinti (il contenuto della denuncia di scomparsa della vittima da parte del COGNOME possesso da parte sua del telefono in uso alla vittima, la ricostruzione dei movimenti del vittima prima della sua scomparsa e il fatto che il ricorrente fosse l’ultima persona con ella venne vista, le risultanze dei tabulati telefonici, il momento in cui il COGNOME ha cambia scheda SIM del detto terminale mobile), ritenuti già atti a pervenire alla condanna pe suddetti delitti, a prescindere da quelli (relativi alla traccia ematica, al terriccio e al quale era stato riposto il cadavere) che il ricorrente ha inteso confutare con gli elabo
tecnici già richiamati e che nell’iter argomentativo della decisione di condanna non hann rilevo centrale.
Pertanto, il ricorso non si confronta interamente, sotto tale profilo, con la ratio dell’ordinanza impugnata (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, NOME, Rv. 254584 – 01).
Con riguardo, invece, alle dichiarazioni del COGNOMECOGNOME COGNOME ricorso ha fatto gen riferimento al tenore di esse, il che non consente di attribuirvi in questa sede – alla l quanto sopra esposto sia in diritto sia sull’iter argonnentativo posto a base della condanna natura di prova nuova il cui apprezzamento sarebbe stato erroneamente pretermesso dalla Corte territoriale.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, atteso che l’evidente inammissibilità dell’impugnazione impone di attribuirgli profi di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/201 Failla, Rv. 267585 – 01).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2022.