Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 11033 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 11033 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Siracusa il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 12/05/2025 della Corte d’appello di Messina; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso .
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza n. 4/2025 REV del 12 maggio 2025, la Corte di appello di Messina ha dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 634 cod. proc. pen., l’istanza di revisione proposta personalmente da COGNOME NOME avverso la sentenza n. 91/2022 del Giudice dell’udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, che lo aveva condannato alla pena di anni trenta di reclusione per l’omicidio di NOME NOME, commesso a Siracusa il 17 marzo 2001 (sentenza poi confermata dalla Corte d’assise d’appello di Catania il 4 dicembre 2023 e divenuta irrevocabile il 25 settembre 2024 a seguito di pronuncia di questa Corte di rigetto del ricorso dell’imputato).
1.1. Nell’istanza di revisione l’interessato ha dedotto quale ‘prova nuova’ della propria innocenza un supporto informatico (CD-ROM contenente riprese video), dal quale emergerebbe che, nel giorno e nell’ora del delitto, egli si trovava altrove, precisamente intento a preparare il caffè presso la ‘villetta della Fenusa’. A sostegno dell’autenticità e della datazione delle immagini, il ricorrente ha evidenziato la presenza nel video di un servizio del TG3 delle ore 12:03 (minuto
17:34 del file). L’istante ha precisato di aver già fatto riferimento a tale ‘alibi video’ nel giudizio di cognizione (memoria del 23 gennaio 2017), senza tuttavia riuscire all’epoca a produrre il supporto a causa di un cambio di abitazione e della successiva confisca, e di averlo recuperato solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.
1.2. La Corte territoriale ha fondato la declaratoria di inammissibilità su due ordini di ragioni, e precisamente: a) il difetto di novità, in quanto l’alibi non costituisce elemento nuovo, essendo già entrato nel tema di cognizione processuale e specificamente valutato dai giudici di merito come tentativo di precostituzione di una prova a discarico; b) l’i nidoneità probatoria a scalfire il giudicato, atteso che il file prodotto è privo di qualsiasi vaglio di autenticità, risultando astrattamente manipolabile o frutto di un “resettaggio” delle effemeridi della videocamera, ed è pertanto inidoneo a destabilizzare il quadro probatorio.
Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione l’COGNOME, con il suo difensore di fiducia, deducendo, con un unico motivo, violazioni di legge in relazione agli artt. 633 e 634, comma 1, cod. proc. pen., nonché vizi di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
La difesa lamenta che la Corte territoriale abbia operato una valutazione di merito non consentita nella fase preliminare di delibazione, violando il principio per cui l’inammissibilità deve emergere ictu oculi .
2.1. La difesa contesta, in primo luogo, l’erronea applicazione dei parametri di ammissibilità della revisione, osservando che la declaratoria de plano ex art. 634 cod. proc. pen. richiederebbe una infondatezza rilevabile ictu oculi , sulla base di criteri incontrovertibili, insussistente nel caso di specie.
2.2. Sotto il profilo della novità della prova, il ricorrente censura l’affermazione della Corte territoriale secondo cui l’alibi sarebbe stato già valutato. Si deduce che il supporto video non era mai stato materialmente acquisito, né esaminato, nei prece denti gradi di giudizio, poiché l’imputato non era riuscito a reperirlo a causa di un cambio di abitazione e della successiva confisca dell’immobile. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sent. n. 624/2002), la difesa ribadisce che per “prova nuova” deve intendersi anche quella preesistente, ma “non acquisita” nel precedente giudizio. Si argomenta, inoltre, che la prova è tanto più genuina in quanto la sua esistenza era stata “annunciata” con largo anticipo e non creata a posteriori.
2.3. Quanto al giudizio di inattendibilità del reperto, la difesa lamenta la manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte ha ipotizzato manipolazioni
o ‘resettaggi’ delle ‘effemeridi’ (ovvero i dati relativi alla data e all’orario registrati dalla videocamera e impressi sul relativo filmato), senza disporre alcun accertamento tecnico peritale, unico strumento idoneo a verificare tali circostanze.
Il ricorso evidenzia specifici elementi intrinseci al video che escluderebbero la manipolazione e che sarebbero stati ignorati dal provvedimento impugnato, ovvero:
-l’orologio da polso indossato dall’imputato, che segnava costantemente un orario avanzato di cinque minuti rispetto a quello della videocamera (circostanza verificabile anche nelle riprese del giorno precedente, 16 marzo); tale scarto costante e coerente d imostrerebbe l’assenza di montaggi artificiosi;
-al minuto 17:34 del video sarebbe visibile il telegiornale di Rai 3 in onda alle ore 12:03 del 17 marzo 2001, elemento oggettivo e verificabile presso gli archivi RAGIONE_SOCIALE che ancorerebbe, con certezza, la ripresa alla data e all’ora dell’omicidio.
2.4. Sotto il profilo della capacità dimostrativa e della decisività del dato, il ricorrente sostiene che l’alibi documentato avrebbe un effetto destabilizzante sull’intero quadro probatorio, fondato essenzialmente su dichiarazioni de relato .
La difesa argomenta che il video confermerebbe l’innocenza dell’COGNOME e avvalorerebbe la pista alternativa che indica nel collaboratore NOME COGNOME il vero esecutore materiale, come riferito dal collaboratore NOME COGNOME (che aveva appreso la notizia da NOME COGNOME). Si censura la sentenza di merito per aver svalutato tali dichiarazioni in violazione dell’art. 195, comma 3, cod. proc. pen., sol perché la fonte originaria (il menzionato COGNOME) era deceduta.
2.5. Il ricorso passa, poi, in rassegna le criticità delle dichiarazioni utilizzate per la condanna, sostenendo che:
-il collaboratore COGNOME aveva riferito lo stupore dell’COGNOME nell’apprendere la notizia dell’omicidio dal telegiornale;
-i collaboratori NOME e COGNOME erano in contraddizione sulla notorietà dell’errore di persona nell’ambiente carcerario;
-il testimone oculare NOME non aveva mai parlato di spari, ma solo di aver visto un’auto e una moto, smentendo la ricostruzione dell’agguato.
Infine, si deduce un ulteriore elemento di incompatibilità logica ignorato: l’arma attribuita all’COGNOME sarebbe stata una “scacciacani” modificata (come da perizia balistica che rilevava striature tipiche di canne artigianali), incompatibile con l’arma del delitto, un revolver calibro 38.
2.6. L’insieme di tali elementi, unito alla prova video, renderebbe la revisione necessaria e l’istanza ammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte riguarda la legittimità della pronuncia di inammissibilità della richiesta di revisione fondata sulla sopravvenuta disponibilità di un supporto video, asseritamente contenente la prova dell’alibi dell’imputato.
2.1. Occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di revisione, il vaglio preliminare di ammissibilità demandato alla Corte di appello ex art. 634 cod. proc. pen. non può risolversi in una anticipata valutazione del merito della richiesta, ma deve limitarsi alla verifica che la prova dedotta, ove considerata veritiera, sia astrattamente idonea a travolgere il giudicato, conducendo al proscioglimento del condannato (così, ad esempio, Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc. Pisano, Rv. 220441-01, in motivazione).
Tuttavia, in sede di giudizio di revisione, la Corte d’appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l’inammissibilità anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condannato, non residuando, in tal caso, alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-02). Invero, in tema di revisione, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (Sez. 5, n. 1969 del 20/11/2020, dep. 2021, Rv. 280405-01, caso in cui la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte di appello di immediata inconferenza, rispetto all’impianto probatorio già esistente, della prova dedotta come “nuova”, verificandone anche l’incapacità a scalfire il ragionamento del giudice della cognizione e le sue ragioni).
L’anzidetta valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta basata sull’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e
svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-03): sicché l’inammissibilità per “manifesta infondatezza” ricorre quando la prova nuova, confrontata con il compendio probatorio posto a base della condanna, appaia ictu oculi inidonea a scardinare la tenuta logica della sentenza irrevocabile, anche nella prospettiva di una sua eventuale acquisizione (Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071-01).
Prima ancora, in tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art.630 lett. c) cod. proc. pen. ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o, comunque, già ritenute superflue nel processo a monte, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario (Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, P.g. e p.c. in proc. Pisano, Rv. 220443-01; così pure Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, Rv. 279068-01).
In tal senso, recentemente, anche Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, Rv. 288137-03, la quale precisa ulteriormente, da un lato, come tale approdo della giurisprudenza interna si trovi in piena armonia con l’interpretazione che la Corte Edu offre in merito all’art. 4, comma 2, protocollo addizionale 7 CEDU, a mente del quale nel processo di revisione, è consentito dare accesso anche a prove già presenti agli atti e mai valutate dal giudice della cognizione (Corte Edu, Grande camera, 08/07/2019, Mihalache c. Romania) e, dall’altro lato, che la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa.
Tale pronuncia si pone in continuità con le menzionate Sezioni Unite Pisano, le quali hanno precisato che il ‘tema probatorio’ (ad esempio l’alibi) può rimanere lo stesso, ma devono essere nuovi gli elementi di prova addotti. Riprospettare un alibi già valutato in cognizione non rende inammissibile la revisione, purché il condannato offra elementi di prova diversi da quelli esaminati nel processo originario.
Dunque, il tema probatorio, ovvero la questione da provare (nella specie,
dimostrare l’alibi), può coincidere in sede di cognizione e di revisione; per contro, i mezzi di prova -ovvero gli strumenti (ad esempio testimoni e documenti) che veicolano gli elementi di prova -possono essere considerati ‘nuovi’, in sede di revisione, solo se ed in quanto accompagnino elementi di prova -i dati concreti (fatti, dichiarazioni, risultanze scientifiche) introdotti nel procedimento e utilizzabili dal giudice per la successiva attività inferenziale -nuovi, ovvero diversi rispetto a quelli già esaminati nel giudizio a monte.
2.2. Tanto premesso in diritto, le censure mosse dal ricorrente non colgono nel segno e si scontrano con la logica e corretta motivazione del provvedimento impugnato.
Come detto, la novità deve necessariamente riguardare «l’elemento di prova», ovvero «quel dato che, introdotto nel procedimento, può essere utilizzato dal giudice come fondamento per la successiva attività inferenziale» e, dunque, in sede di revisione, non può inerire un fatto o una circostanza che sia stata, comunque, già oggetto di valutazione da parte del giudice della cognizione (ancora Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, cit.).
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata evidenzia, con puntuale riferimento agli atti del giudizio di merito, che non solo -e non tanto -l’alibi dell’COGNOME (e la sua presenza presso la “villetta della Fenusa”), ma soprattutto, l’esistenza di una videoregistrazione erano già stati vagliati dai giudici di merito. In particolare, la videoregistrazione è stata espressamente considerata e ritenuta, nel giudizio a monte, come creata ad hoc dall’imputato per precostituirsi un alibi: sicché si trattava di elementi e mezzi di prova che erano stati oggetto di espressa valutazione da parte dei giudici di merito (ritenendo, peraltro, irrilevante il dato ai fini della decisione, tanto da ritenerne superfluo ogni ulteriore approfondimento).
Dunque, l’esistenza del video (emersa, come detto, nel detto giudizio di cognizione, sia dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME, sia dalla memoria già depositata, sin dal 2017, dalla difesa dell’imputato) è stata considerata nel giudizio di cognizione. I giudici di merito avevano, pertanto, già esaminato questo elemento, accogliendo la tesi (riferita dal COGNOME sulla base di quanto a lui riferito dalla ex moglie dell’imputato) secondo cui quel video non solo era inidoneo a provare l’innocenza del ricorrente, ma era stato dallo stesso precostituito per giustificare la sua collocazione altrove al momento del delitto.
Ed allora, poiché la questione era stata già vagliata (anche dalla Cassazione), del tutto correttamente il giudice della revisione assume che non si possa, ora, nuovamente intervenire su un elemento già ritenuto palesemente inidoneo a sovvertire il giudizio di colpevolezza e, anzi, rafforzativo di siffatto giudizio: posto che, per l’appunto, il rimedio della revisione non consente una mera rivalutazione
degli elementi di prova che siano già stati esaminati – per giunta in chiave accusatoria – nel processo conclusosi con la condanna.
Ne consegue -sempre a dire del provvedimento impugnato -che la materiale produzione del video (il supporto fisico) in questa sede non introduce un elemento di prova realmente nuovo, né comunque idoneo a ribaltare detta sua valutazione originaria, essendo esso stato addirittura posto a fondamento della ricostruzione della “premeditazione” e della scaltrezza criminale dell’imputato nel precostituirsi una difesa in relazione al grave delitto di cui era accusato.
Trattasi di motivazione congrua e conforme ai menzionati principi, come tale incensurabile in questa sede.
2.3. È appena il caso di evidenziare, peraltro, come, con motivazione anch’essa priva di vizi motivazionali e conforme ai detti principi di diritto, la Corte territoriale, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa la necessaria sussistenza della prova della certa correttezza e non manomissione del dato rappresentativo, anche in sede ordinaria (Sez. 3, n. 46156 del 13/09/2016, Arcamone, Rv. 268064-01), ha correttamente dato conto che non siano stati, nel caso de quo , neppure dedotti elementi -da sottoporre, poi, ad eventuale verifica (ad esempio, mediante perizia) -da cui potenzialmente desumere la certa datazione e genuinità del supporto. Dato che aveva fatto, in modo del tutto logico, concludere per la preclusione ab origine della potenzialità dimostrativa dell’elemento addotto dalla difesa .
Anche tale conclusione è conforme ai principi di diritto pacifici presso questa Corte, secondo i quali, in tema di revisione, la valutazione preliminare del giudice circa l’ammissibilità della richiesta proposta sulla base dell’asserita esistenza di una prova nuova non può essere confinata nell’astrazione concettuale, ma deve ancorarsi alla realtà processuale e svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (così, ancora, Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, cit.).
La Corte di merito ha, pertanto, correttamente applicato l’art. 634 cod. proc. pen., rilevando che l’elemento addotto non possiede, nemmeno in astratto, l’idoneità a demolire il quadro probatorio, che si fonda su una pluralità di collaboratori di giustizia ritenuti attendibili, le cui dichiarazioni, convergenti, sono state ab origine giudicate prive di circolarità, oltre che sulle sommarie informazioni testimoniali rese da un testimone oculare, COGNOME NOME, e sugli accertamenti autoptici ed investigativi.
2.4. Le ulteriori doglianze prospettate da parte ricorrente, relative all’attendibilità dei collaboratori di giustizia e del teste, nonché all’ addotta incompatibilità dell’arma del ricorrente con quella del delitto, si risolvono, infine,
in un ‘ inammissibile richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliato nelle precedenti fasi di giudizio.
Va qui ribadito che il giudizio di revisione non può trasformarsi in una sorta di grado di ‘ appello straordinario ‘ in cui poter ridiscutere la credibilità dei testi o la valenza degli indizi originariamente vagliati (così sempre le Sezioni Unite Pisano citate), essendo un rimedio eccezionale circoscritto ai casi tassativi di legge, nei limiti sopra delineati (basati sulla reale novità della prova e sul suo potenziale potere disarticolante del pregresso quadro probatorio).
In definitiva, la Corte territoriale ha correttamente rilevato la carenza dei menzionati presupposti per dar corso all’istanza . L’ordinanza impugnata resiste, pertanto, alle censure mosse, avendo fatto buon governo dei principi che regolano la materia.
Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen ., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della cassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell’inammissibilità ed all’attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così è deciso, 18/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME