Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 43832 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 43832 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME NOME, nato a Locri il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/01/2023 della Corte di appello di Brescia
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitore del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ge- nerale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con l’impugnata ordinanza, la Corte di appello di Brescia dichiarava inammissibile la richiesta di revisione avanzata, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza emessa in data 24 luglio 2018 dalla Corte di appello di Milano, divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione del 20 giugno 2019, che, in parziale riforma della decisione emessa dal G.i.p. del Tribunale di Milano, lo aveva condannato alla pena di sedici anni e quattro mesi perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 cod. pen., 74, commi 1, 3 e 4, d.P.R. n. 309 de 1990.
Avverso l’indicata ordinanza, il condannato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125, 630, comma 1, lett. c), 631 e 634, comma cod. proc. pen. Espone il difensore che la verifica prognostica operata dalla Corte territoriale sul grado di affidabilità e conferenza delle prove nuove si sarebbe tradotta in indebite anticipazioni del giudizio di merito, anziché limitarsi a una constatazione ictu ocu/i di assoluta inconferenza degli elementi addotti a motivo della revisione rispetto all’esito di ribaltamento del giudizio di condanna. Lamenta, inoltre, il difensore che erroneamente la Corte di merito non ha configurato quale “prova nuova” la consulenza tecnica della difesa che, mediante una nuova metodologia investigativa, avrebbe riconosciuto il meccanismo criptico peculiare contenuto nelle conversazioni intercettate, poste a fondamento della condanna, secondo cui, in particolare, l’epiteto “il grande” non andrebbe riferito in via generalizzata a ricorrente (quale fratello maggiore dei soggetti intercettati), ma a quello tra gl interlocutori che, di volta in volta, si identificava con il fratello di maggiore rispetto al diretto dialogante. Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3. Il ricorso è inammissibile.
Va ricordato che l’istituto della revisione non si configura come un’impugnazione tardiva, che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, o addirittura propugna una diversa valutazione delle prove raccolte, ma costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, nei casi tassativi, di rimuovere gli effetti della cosa giudicata, dando priorità alle esigenze di giustizia rispetto a quell
di certezza dei rapporti giuridici. Di conseguenza, la risoluzione del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto od un’inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti copre entrambi), bensì l’emergenza di nuovi elementi estranei e diversi da quelli definiti nel processo, i quali debbono avere la forza di ribaltare il costrutto accusatori (Sez. 6, n. 32384 del 18/06/2003, Fasiello, Rv. 226291).
Sotto il profilo della valutazione dell’istanza di revisione, la giurisprudenza d legittimità ha più volte chiarito che la valutazione preliminare circa l’ammissibilit della richiesta fondata sull’asserita esistenza di una prova nuova deve avere ad oggetto, oltre che l’affidabilità, anche la persuasività e la congruenza della stessa nel contesto già acquisito in sede di cognizione e deve articolarsi in termini realistici sulla comparazione tra la prova nuova e quelle esaminate, comparazione ancorata alla specifica realtà processuale (cfr. Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029; Sez. V, n. 11659 del 22.11.2004, Rv. 231138; Sez. I, n. 34928de1 27.6.2012, Rv. 253437; Sez. VI, n. 20022 del 30.1.2014, Rv. 259779).
Su tali basi, si è chiarito che, ai fini dell’ammissibilità della richiesta di sione, possono costituire “prove nuove” ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quelle che, pur incidendo su un tema già divenuto oggetto di indagine nel corso della cognizione ordinaria, siano fondate su nuove acquisizioni scientifiche e tecniche diverse e innovative, tali da fornire risultati non raggiungibi con le metodiche in precedenza disponibili (Sez. 4 n. 28724 del 14/07/2021, rv. 281740), ma non quelle che costituiscono una mera diversa valutazione tecnicoscientifica di dati già valutati, che si tradurrebbe in apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute e delibate nel procedimento (Sez. 5 n. 44682 del 08/10/2021, rv. 282249).
Ciò posto, nel caso di specie la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi appena evocati, ha rilevato l’assenza dei presupposti per ritenere che la consulenza prodotta dalla difesa possa assumere i caratteri della “prova nuova”, risolvendosi in una mera rilettura del significato delle interlocuzioni e delle contestuali localizzazione dei colloquianti non in grado di apportare alcuna specifica competenza tecnica investigativa rispetto a quelle già a disposizione nel giudizio.
La Corte d’appello, peraltro, si è fermata alla corretta enunciazione di considerare la prova addotta come priva di metodica innovativa, senza incorrere nell’errore metodologico paventato dal difensore di avere assunto delle anticipazioni del giudizio di merito, avendo piuttosto altresì appropriatamente rilevato il giudicante come la prova in questione, oltre ad essere priva dei suddetti caratteri, attenendo all’interpretazione dell’epiteto “il grande”, riguardi, in real
uno dei passaggi probatori ampiamente sviscerati durante il giudizio, nuovamente censurati in concreto in un travisamento della prova rispetto a cui sono preposti altri mezzi di impugnazione.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 12/10/2023.