Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 51302 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 3 Num. 51302 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/11/2023
ORDINANZA
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sulla richiesta di revisione proposta da
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NOME NOMENOME nata a Castel San Pietro Terme INDIRIZZOBO) il DATA_NASCITA
NOME NOME COGNOME, nato a Rimini il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 5/6/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e la richiesta; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto la revoca della sentenza e l’annulla della sentenza impugnata;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, c chiesto – con memoria – l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnat la trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di revisione
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con ordinanza del 5/6/2023, la Corte di appello di Genova qualificava co ricorso straordinario per errore materiale o di fatto la richiesta di proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso la sentenza
pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 27/1/2022, irrevocabile il 5/4 il Collegio, pur richiamando l’indirizzo in forza del quale la remissione di intervenuta in pendenza del giudizio rientra nel concetto di “prova nuova” d all’art. 630, lett. c), cod. proc. pen., ne sosteneva l’inapplicabilità al cas che concernerebbe l’omessa valutazione della stessa prova da parte della Cort cassazione, che aveva dichiarato inammissibile il comune ricorso contro sentenza di appello.
A giudizio della Corte, questa ordinanza deve essere annullata senza rinv con trasmissione degli atti al Giudice di appello.
I condannati COGNOME COGNOME COGNOME avevano presentato alla Corte di appello di Genova un’istanza di revisione, individuando una prova nuova – rilevant sensi dell’art. 630, lett. c), cod. proc. pen. – nell’intervenuta rem accettazione della querela sporta proprio in ordine al fatto loro contestat 624, 625, n. 4, cod. pen.), divenuto procedibile a querela in forza del d. ottobre 2022, n. 150.
Ebbene, questa Corte ha più volte sostenuto, con indirizzo da ribadire, in tema di revisione la remissione della querela, intervenuta in pendenz giudizio ed acquisita al fascicolo processuale senza essere valutata ai fi decisione, rientra proprio nel concetto di prova nuova di cui alla norma cita le altre Sez. 6, n. 24435 del 1°/7/2020, Rv. 279602). Ancora, è stato affe che l’omessa considerazione dell’intervenuta remissione di querela, e rel accettazione, da parte della Corte di cassazione, quando riscontrata, non i un errore materiale, come ritenuto dalla Corte di appello, ma un errore di avente natura percettiva, sottratto al potere del giudice di legittimità ne della procedura di cui all’art. 625-bis cod. proc. pen. e suscettibile di rev parte del giudice competente (Sex. 5, n. 46822 del 13/11/2007, Urru, 238884).
L’ordinanza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, c trasmissione degli atti alla Corte di appello di Genova affinché provveda al gi di revisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l’ordinanza della Corte di appello di Genova in d 5/6/2023 e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Genova giudizio sull’istanza di revisione.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2023
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sigliere estensore Il Presidente