Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 50427 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 50427 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/10/2023
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal
COGNOME NOME n. a Brindisi il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione in data 21/3/2023
dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi de 23,comma 8, D.L.n. 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Sost. Proc, Gen. NOME, che ha concluso per l’inammissibil ricorso;
lette le note difensive a firma dell’AVV_NOTAIO
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza n. 14482/23 del 21/3/2023 la Sesta Sezione della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione rigettava il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la decisione della Cor Appello di Catanzaro che, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento d 18/6/2020, aveva disatteso la richiesta di revisione della sentenza di condanna del ricorr per il delitto di calunnia.
2. Ha proposto ricorso per RAGIONE_SOCIALEzione il difensore del condannato, AVV_NOTAIO deducendo con unico motivo l’omessa applicazione dell’art. 131 bis cod.pen. nell formulazione derivante dalle modifiche introdotte dal d.lgs 150/22, omissione di rilev decisiva in quanto la Corte di legittimità non ha effettuato alcuna valutazione l’applicabilità della causa di non punibilità. Aggiunge il difensore che, trattandosi di un di estinzione del reato sopravvenuta, la stessa doveva essere rilevata d’ufficio ai sensi de 129 cod.proc.pen., stante la retroattività ex art. 2, comma 4, cod.pen. della n formulazione dell’istituto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Il difen sostiene che la mancata rilevazione della causa estintiva ex art. 131 bis cod.pen. co configurata per effetto della modifica di cui all’art. 1, comma 1 lett. c), D. Igs 1 sostanzia un errore percettivo da emendare attraverso l’esperito rimedio straordinario.
Il difensore trascura di considerare che la sentenza impugnata concerne il rigetto ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello di Catanzaro che disattendeva richiesta di revisione formulata dal ricorrente in relazione alla sentenza di condanna delitto ex art. 368 cod.pen. della Corte d’appello di Lecce del 28/9/2015, irrevocab 27/10/2016.
1.1 Questa Corte ha autorevolmente chiarito che il ricorso straordinario di cui all’art bis cod. proc. pen. può essere proposto dal condannato anche per la correzione dell’errore fatto contenuto nella sentenza con cui la Corte di cassazione dichiara inammissibile o rig il ricorso contro la decisione della Corte d’appello che, a sua volta, abbia dich inammissibile ovvero rigettato la richiesta di revisione dello stesso condannato, trattand decisione che consolida il giudicato (Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, Rv. 26978 – 01) ma è del tutto evidente che l’errore percettivo deve collocarsi nel perimetro dise dall’art. 630 cod.proc.pen.con specifico riferimento ai vizi fatti valere con il ricorso.
Nella specie non è revocabile in dubbio, alla luce dei principi costantemente affer dalla giurisprudenza di legittimità, che l’applicabilità della causa di non punibilità di 131-bis cod. pen., come novellato dall’art. 1, comma 1, lett. c), n. 1 d.lgs. 10 ottobre
150, in ragione della natura sostanziale dell’istituto, oltre ad essere questione dedu per la prima volta nel giudizio di legittimità in quanto non proponibile in precedenza, essere rilevata dalla Corte anche di ufficio ex art. 609, comma 2, cod. proc. pen., pur in di ricorso inammissibile (Sez. 4 n. 17190 del 16/3/2023, Rv 284606-01) ma detto principi postula una regiudicanda “aperta”, non ancora cristallizzata nel giudicato e non può trova applicazione in relazione ad un istituto quale la revisione destinato funzionalment rimuovere il giudicato in ipotesi espressamente tipizzate e impermeabile alle modific normative sopravvenute. Questa Corte ha, infatti, escluso la possibilità di ricondurr concetto di prova nuova ai sensi dell’art. 630, comma 1 lett. c), cod.proc.pen. le modif normative in tema di procedibilità a querela di cui al d.lgs 36/2018 interve successivamente al giudicato (Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Rv. 279197 – 01) ed ha negato l’azionabilità del ricorso straordinario al fine della riqualificazione giuridica di già deciso con sentenza passata in giudicato, in applicazione di una normativa più favorevol sopravvenuta alla decisione di legittimità (Sez. 6, n. 49877 del 29/11/2013, Rv. 258362 01).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiara inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processua e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
Così deciso in Roma il 31 ottobre 2023
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presi ente