Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 6845 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 6845 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME nato a Tortona il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/05/2025 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto di rigettare il ricorso; chiedendo
udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ─ in parziale accoglimento della richiesta di revisione formulata, ai sensi dell’art. 630, lett. a) cod. proc. pen., da NOME COGNOME ha revocato la sentenza definitiva pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di quest’ultimo limitatamente alla condanna per il capo A1) ‘perché il fatto non sussiste’, procedendo alla
conseguente rideterminazione della pena; mentre ha respinto l’istanza di revisione in relazione alle residue imputazioni.
NOME COGNOME era stato sottoposto a procedimento penale per la commissione di vari reati fallimentari a lui ascritti nella veste di sindaco della società RAGIONE_SOCIALE dichiarata fallita il 26 ottobre 2017.
A suo carico era stato ipotizzato un concorso ‘ quantomeno ex art. 40 cod. pen. ‘ rispetto a condotte addebitate a l Presidente del consiglio di amministrazione e agli amministratori delegati della società, nonché ai componenti degli organi di controllo: NOME COGNOME, sindaco e NOME COGNOME, revisore.
NOME aveva definito la sua posizione ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., con sentenza divenuta irrevocabile.
2.2. NOME COGNOME e NOME COGNOME (nonché altri coimputati) optavano per il rito dibattimentale, che si concludeva con una decisione assolutoria definitiva emessa dal Tribunale di Milano il 19 maggio 2023 e in particolare con: l’assoluzione dal reato di cui al capo A1) con la formula ‘perché il fatto non sussiste’; l’ assoluzione dai residui capi loro ascritti ‘perché il fatto non costituisce reato’.
2.3. NOME COGNOME ha presentato la richiesta di revisione da cui è scaturito il presente processo, ritenendo che, ai sensi dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., i fatti posti a fondamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. pronunciata a suo carico non potessero conciliarsi con quelli stabiliti nella menzionata sentenza penale irrevocabile di assoluzione deliberata dal Tribunale di Milano il 19 maggio 2023 nei confronti di alcuni degli originari coindagati.
La Corte di appello di Brescia, come anticipato, ha parzialmente accolto l’istanza di revisione limitatamente al delitto di cui al capo A1) del quale il Tribunale di Milano ha accertato l’insussistenza oggettiva; mentre l’ha respinta per le restanti imputazioni sul rilievo che NOME COGNOME, pur essendo, come NOME, componente del collegio sindacale, è stato assolto con la formula ‘ perché il fatto non costituisce reato ‘ e dunque per assenza dell’elemento psicologico del reato: ‘ si tratta pertanto non già di fatti diversi, ma di diversa valutazione dei medesimi fatti ‘ .
Avverso quest’ultima decisione ricorre l’imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi.
3.1. Il primo denuncia vizio di motivazione sia sul raffronto tra i fatti stabiliti a fondamento della sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. a carico del ricorrente e quelli accertati all’esito del dibattimento a carico degli originari coimputati, sia sulla riconducibilità di questi ultimi al concetto di ‘diversa valutazione dei medesimi fatti’ invece che di sopravvenuto riconoscimento di ‘fatti diversi’.
Il ricorrente stigmatizza la mancata esposizione delle ragioni della decisione, consegnate a poche laconiche righe meramente apodittiche e del tutto ‘mute’ sul versante esplicativo.
Secondo la difesa, nella motivazione della sentenza impugnata non si rinviene alcuna confutazione della argomentata prospettazione contenuta nell’istanza di revisione, né si trovano espresse le ragioni per le quali si verserebbe in una situazione di diversa valutazione dei medesimi fatti.
L’unico parametro evocato, quello psicologico, è di per sé inconducente.
3.2. Il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio motivazionale circa il profilo del dolo.
L’impostazione della Corte di appello riposa su un ‘affermazione AVV_NOTAIO: la revisione per inconciliabilità dei giudicati deve essere esclusa, in via preventiva e automatica, in tutti i casi in cui il provvedimento confliggente sia una assoluzione con la formula ‘perché il fatto non costituisce reato’.
L’assunto – assume la difesa – non trova sostegno giuridico, poiché fa leva su elementi incongrui rispetto a quelli che, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., legittimano la revisione, vale a dire l’oggettiva incompatibilità tra gli accertati elementi di fatto costituenti le premesse storiche su cui si fondano le decisioni.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello, la condizione di ‘incompatibilità’ attiene agli elementi di fatto, la cui inconciliabilità può riverberarsi su uno qualunque degli elementi costitutivi del fatto-reato.
Secondo la difesa, la sentenza impugnata soffre, quindi, di un errore di prospettiva quando riconnette l’inconciliabilità dei fatti come condizione inerente unicamente all’aspetto materiale del reato, escludendone a priori la rilevanza sotto il profilo della colpevolezza.
Mentre il caso di specie è emblematico in senso contrario: la sentenza di assoluzione ‘in conflitto’, trattando la posizione di COGNOME, ha escluso per l’intero collegio sindacale (di cui faceva parte NOME) la sussistenza della consapevolezza delle condotte illecite poste in essere da altri; accertamento fattuale che non può accantonarsi sol perché inerente all’elemento psicologico del reato.
Si è proceduto a discussione orale su richiesta della difesa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati
L’inquadramento della questione posta con il ricorso impone alcuni chiarimenti.
2.1. Anzitutto il collegio ritiene corretta la decisione della Corte di appello di aderire all’orientamento -maggioritario nella giurisprudenza di legittimità -secondo cui è ammissibile la richiesta di revisione di una sentenza di patteggiamento per inconciliabilità con l’accertamento compiuto in giudizio nei confronti di altro imputato per il quale si sia proceduto separatamente, ma è necessario che l’inconciliabilità si riferisca ai fatti stabiliti a fondamento della sentenza di condanna e non già alla loro valutazione (cfr. Sez. 6, n. 26627 del 17/04/2024, COGNOME, Rv. 286842 – 01; Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, COGNOME, Rv. 285320 – 01; Sez. 1, n. 15088 del 08/01/2021, COGNOME, Rv. 281188; Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273749; Sez. 6, n. 23682 del 14/05/2015, COGNOME, Rv. 263842).
Non può essere, invece, condiviso il difforme indirizzo secondo cui è inammissibile la revisione ex art. 630, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, in quanto pronunciata all’esito di una procedura priva della ricostruzione probatoria del fatto e dell’accertamento della responsabilità penale dell’autore (Sez. 1, n. 4417 del 17/10/2017, dep. 2018, Gjini, Rv. 272293; Sez. 3, n. 13032 del 18/12/2013, dep. 2014, Tosi, Rv. 258687).
Per un verso, invero, il riferimento alla sentenza di patteggiamento (e al decreto penale di condanna) introdotto nel corpo dell’art. 629 cod. proc. pen. dall’art. 3 della legge 12 giugno 2003, n. 134 non prevede alcuna limitazione correlata ai casi di revisione (a differenza del precedente testo normativo oggetto della sentenza Se. U. n. 6 del 25/03/1998, Giangrasso, Rv. 210872 – 01), mentre, per altro verso, è proprio la natura ontologicamente “debole” dell’accertamento sotteso alla sentenza di applicazione della pena a rendere più acuta l’istanza di garanzia assecondata dalla revisione, sicché dato normativo e considerazione sistematica convergono nel far ritenere la sentenza di patteggiamento suscettibile di revisione per inconciliabilità dei giudicati (così in motivazione Sez. 5, n. 43631 del 05/10/2023, COGNOME, cit.).
2.2. In secondo luogo va rimarcato che il concetto di inconciliabilità, di cui all’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., riguarda gli accadimenti storici accertati e non le valutazioni espresse (Sez. 6, n. 34927 del 17/04/2018, COGNOME, Rv. 273749).
Ciò significa che non vi è spazio per una revisione quando i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti dal punto di vista del loro accadimento oggettivo ed il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti -specie
se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato, diverso regime di utilizzabilità delle prove -dovendosi intendere il concetto di inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non in termini di mero contrasto di principio tra le decisioni, bensì con riferimento ad un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano (Sez. 6, n. 16477 del 15/02/2022, Frisullo, Rv. 283317 – 01).
2.3. Il principio appena ricordato non è revocabile in dubbio, tuttavia da esso non può farsi discendere, in via automatica, la regola per cui dovrebbe escludersi a priori la contraddittorietà di giudicati nel caso di assoluzione dei concorrenti nel reato per difetto dell’elemento psicologico.
Questo può accadere (cfr. Sez. 2, n. 41450 del 11/09/2019, COGNOME, Rv. 277224), ma non si tratta di un postulato assoluto e intangibile, dovendo sempre essere frutto di una analisi del caso concreto.
Si reputa, pertanto, di dare continuità a quell’orientamento interpretativo in forza del quale l’inconciliabilità dei fatti storici -che consente di attivare il rimedio della revisione per contrasto di giudicati, ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. -può riferirsi anche all’elemento psicologico del reato, quando la prova di quest’ultimo sia fondata su elementi di fatto la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata poi esclusa da una successiva pronuncia (cfr. Sez. 5, n. 13777 del 15/01/2020, COGNOME, Rv. 278989 – 01; conf. Sez. 2, n. 16132 del 17/04/2025, COGNOME, non mass Sez. 6, n. 7508 del 26/01/2021, COGNOME, non mass.).
In sintesi la revisione della sentenza di condanna o di patteggiamento è consentita solo quando un’altra decisione abbia escluso la sussistenza di un fatto storico la cui contraria esistenza aveva formato la decisiva base fattuale sulla quale la prima si era fondata.
L’inconciliabilità dei fatti storici, però, può riversarsi anche sull’elemento soggettivo del reato allorché la prova di esso sia anch’essa fondata su elementi di fatto, decisivi, la cui sussistenza, ritenuta nella sentenza di condanna, sia stata invece esclusa da quella assolutoria pronunciata nei confronti di altri soggetti.
Lo si ricava, implicitamente, anche dalla previsione dell’art. 631 cod. proc. pen., secondo cui gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena d’inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che il condannato deve essere prosciolto a norma degli articoli 529, 530 o 531, senza distinguere tra le formule di proscioglimento.
Così definite le linee ispiratrici della presente decisione, risulta evidente il vizio motivazionale in cui incorre la sentenza impugnata.
La Corte di appello coglie perfettamente quale sia l’accertamento in fatto su cui si base la pronuncia assolutoria dei coimputati e in particolare di NOME COGNOME, componente, come l’odierno ricorrente, del collegio sindacale della fallita: le prove raccolte in dibattimento hanno dimostrato che il collegio sindacale (nel suo complesso) ha avuto “una cognizione solamente postuma delle operazioni in danno del patrimonio sociale” e, non appena ha avuto conoscenza delle attività illecite, ha presentato immediatamente denuncia.
La Corte distrettuale, però, invece di interrogarsi sulle implicazioni di questo accertamento in fatto rispetto alla posizione di NOME, si trincera dietro la formula di assoluzione adottata per NOME, “il fatto non costituisce reato”, e la reputa, in modo automatico, ostativa alla revisione in quanto attinente all’elemento psicologico del reato (cfr. pag. 14 sentenza impugnata).
Siffatta motivazione si rivela, quindi, per un verso, giuridicamente erronea poiché accorda valenza ostativa assoluta a una circostanza che non ne è dotata e, per altro verso, lacunosa e inadeguata poiché, affidandosi alla mera formula assolutoria, lascia del tutto inesplorato il tema della inconciliabilità dei fatti che, invece, avrebbe dovuto costituire l’oggetto precipuo del suo scrutinio.
Discende che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso l’11/12/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME