Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42859 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42859 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/07/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a AVETRANA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette/sentite le conclusioni del PG
udito il difensore
IN FATTO E IN DIRITTO
Con l’ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Potenza dichiarava inammissibile, per difetto dei presupposti di legge, l’istanza presentata nell’interesse di COGNOME NOME, volta a ottenere la revisione della sentenza con cui quest’ultimo, in data 4.2.2003, era stato condannato dalla corte d’assise di appello di Taranto, con pronuncia divenuta irrevocabile in data 19.10.2004, alla pena finale di anni 16 di reclusione per concorso con COGNOME NOME nell’omicidio di NOME NOME.
Avverso la decisione della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il COGNOME, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, stante l’inconciliabilità dell’indicata pronuncia con i fatti posti a fondamento della sentenza penale irrevocabile della corte di appello di Catanzaro n.557/17, emessa in data 22.02.2017, nella parte in cui la corte di appello ha revocato la sentenza emessa il 5.11.1997 dalla corte di assise di Taranto, che aveva condannato COGNOME NOME in ordine al menzionato reato di omicidio, assolvendolo per non aver commesso il fatto, e ciò sulla scorta di prove nuove attestanti la sua presenza in altro luogo al momento della commissione del fatto.
2.1. Con requisitoria dell’11.5.2023 il rappresentante dell’Ufficio del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione chiede che il ricorso venga rigettato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, sotto diversi profili.
4.1. Una prima ragione di inammissibilità, riguarda il modo con cui è stato articolato il primo motivo di ricorso.
Come COGNOME affermato, COGNOME infatti, COGNOME dall’orientamento COGNOME dominante COGNOME nella giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia, come quella in esame, cumulativa, promiscua e perplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché della mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazione rende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma primo, lett. c) e 591, comma primo, lett. c), cod.
proc. pen., non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr. Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rv. 264535).
E invero, il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha l’onere – sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso – di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica, non potendo attribuirsi al giudice di legittimità la funzione di rielaborare l’impugnazione, al fine di estrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio, in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione (cfr. Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518).
4.2. La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, da tempo chiarito, con orientamento costante, che, avuto riguardo all’attuale disciplina della revisione, è improprio distinguere una fase rescindente e una fase rescissoria, non essendo più previsto uno stadio della procedura che si concluda con la revoca o l’annullamento della precedente sentenza. Di talché, attesa l’espressa previsione, nell’art. 634, c.p.p., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della “manifesta infondatezza” della medesima, risulta attribuito alla corte d’appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato poteredovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da “prove” formalmente qualificabili come “nuove”, a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Appare dunque necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei “nova”, che non si traduca tuttavia in un’approfondita e indebita
anticipazione del giudizio di merito (cfr., ex plurimis, Sez. 1, n. 29660 del 17/06/2003, Rv. 226140).
In questa prospettiva, come è stato opportunamente evidenziato, è inammissibile, per manifesta infondatezza, la richiesta di revisione fondata non sull’acquisizione di nuovi elementi di fatto, ma su una diversa valutazione di prove già conosciute ed esaminate nel giudizio, ovvero su prove che, sia pur formalmente nuove, sono inidonee “ictu oculi” a determinare un effetto demolitorio del giudicato (cfr. Sez. 5, n. 44925 del 26/06/2017, Rv. 271071).
Ciò posto, risulta dominante nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione del principio, secondo cui il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revisione di un provvedimento definitivo non ricorre nell’ipotesi in cui lo stesso verta sulla valutazione giuridica attribuita agli stessi fatti dai due diversi giudici.
Nella fattispecie concreta portata alla sua attenzione, la Corte ha escluso il contrasto di giudicati tra la sentenza di assoluzione emessa nei confronti di un imputato e quella di condanna nei confronti del coimputato, come nel caso che ci occupa, ritenendo corretta la motivazione del giudice adito per la revisione che aveva evidenziato come il contributo causale posto in essere dal ricorrente fosse autonomamente idoneo ad integrare i profili materiali e psicologici del reato contestato (cfr. Sez. 2, n. 14785 del 20/01/2017, Rv. 269671, nonché, ex plurimis, Sez. 4, n. 43871 del 15/05/2018, Rv. 274267).
In applicazione di tali principi, si è, in particolare, rilevato, con affermazione, ad avviso del Collegio, valida per entrambi i casi contemplati nell’art. 630, lett. a) e c), c.p.p., che, in tema di revisione il contrasto di giudicati rilevante ai fini della revocabilità di un provvedimento definitivo non TARGA_VEICOLONUMERO_DOCUMENTO ricorre nell’ipotesi di divergente valutazione giuridica attribuita da due diversi giudici all’attenclibilità delle dichiarazioni del medesimo collaboratore di giustizia in ordine ad autonome vicende storico-fattuali addebitate al medesimo imputato, in un caso affermandosi la responsabilità del giudicabile e nell’altro pronunciandosi sentenza di assoluzione per assenza di riscontri, essendo
tale difformità conseguenza dell’applicazione del criterio legale di valutazione fissato dall’art. 192, comma terzo, c.p.p. (cfr., Sez. 6, n. 16458 del 11/02/2014, Rv. 260886; Sez. 5, n. 2713 del 24/11/2021, Rv. 282737).
In questo alveo interpretativo si collocano le condivisibili decisioni con cui la giurisprudenza di legittimità ha sottolineato come il giuchzio di attendibilità di un collaboratore di giustizia, già compiuto nel giudizio di cognizione, non può formare, di per sé, oggetto di riesame in sede di revisione, a meno che si contesti la reale esistenza di un fatto storico nel quale è stato rinvenuto il riscontro esterno alle dichiarazioni del medesimo soggetto (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 5217 del 11/12/2020, Rv. NUMERO_DOCUMENTO).
Orbene appare evidente l’inammissibilità dei motivi di ricorso, avendo reso, la corte territoriale, una decisione assolutamente conforme ai menzionati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
Il giudice di secondo grado, infatti, da un lato, ha evidenziato come non sia configurabile un contrasto di giudicati, posto che la diversa decisione adottata con le due sentenze in precedenza indicate non riguarda il fatto-reato, rimasto inalterato, ma, piuttosto, la diversa valutazione del quadro probatorio, avendo, il giudice della revisione promossa dal COGNOME assolto quest’ultimo, con la formula “per non avere commesso il fatto”, ritenendo non dimostrata adeguatamente la presenza fisica del COGNOME sul luogo dell’omicidio del COGNOME, non, dunque, con la formula “perché il fatto non sussiste”, che, come nota la corte di appello con logico argomentare, “avrebbe potuto costituire un’ipotesi di contrasto di giudicati per inconciliabilità del medesimo fatto posto a fondamento contemporaneamente della pronuncia di condanna e di quella di assoluzione”.
Dall’altro, ha posto in luce che la condanna dell’odierno ricorrente da parte della corte di assise di Taranto è fondata su una diversa valutazione degli elementi probatori, tra cui assumono un rilievo particolare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia COGNOME NOME e le emergenze desumibili dai tabulati telefonici riguardanti le telefonate tra
il COGNOME e il COGNOME prima e dopo l’omicidio del COGNOME, senza che possa attribuirsi rilevanza alcuna alle prove nuove addotl:e (la ritrattazione del COGNOME contenuta in una lettera inviata ad altro detenuto successivamente al passaggio in giudicato della sentenza oggetto di revisione; le intercettazioni telefoniche tra il COGNOME e la moglie) non solo perché riguardano la posizione del COGNOME, ma anche per la decisiva circostanza, come rileva correttamente la corte territoriale, che esse sollecitano una rivalutazione di elementi probatori già introdotti in entrambi i giudizi di merito, non consentita in sede di revisione.
Resta, pertanto, a livello di mera affermazione apodittica, probabilmente anche in ragione della natura perplessa del motivo articolato dal COGNOME, l’efficacia demolitoria del giudicato, che il ricorrente attribuisce alle prove “nuove” su cui sofferma la propria attenzione.
5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dela ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 7.7.2023.