Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 29596 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 29596 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 27/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRINCIPATO NOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
udito il difensore
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglimento del ricorso;
AVV_NOTAIO insiste nell’accoglímento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 19.04.2023, la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’istanz di revisione proposta da COGNOME NOME avverso la sentenza della Corte di appello d Reggio Calabria emessa in data 27.02.2016, divenuta irrevocabile il 3.07.2018, con la quale il NOME era stato condannato alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione per i di cui agli artt. 416 bis cod. pen. – per avere fatto parte del sodalizio mafioso “RAGIONE_SOCIALE” -, 614, 582 e 479 cod. pen.
Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione l’imputato, tramite i prop difensori di fiducia, affidando le proprie censure ad un unico ed articolato motivo, co deduce violazione di legge in relazione agli artt. 630, n.1 lett. c), 636 e 507 comma 1 bis cod. proc’ pen., nonché GLYPH la contraddittorietà e l’omessa motivazione in ordine alla sussistenza di prove nuove che, unitamente a quelle già valutate, dimosRAGIONE_SOCIALEo che ricorrente avrebbe dovuto essere assolto per non aver commesso il fatto.
In premessa, si ricorda che il provvedimento oggetto di revisione NOME valorizzat anzitutto il tentativo del COGNOME, titolare della “COGNOME TraRAGIONE_SOCIALEi”, spalle COGNOME NOMENOME di accaparrarsi con modalità mafiose un appalto di servizi di traRAGIONE_SOCIALEo per quale la ditta appaltante, ossia la RAGIONE_SOCIALE, era già in trattative avanzate con l’ facente capo a COGNOME NOMENOME appoggiata da COGNOME NOMENOME questi ultimi fratelli COGNOME NOME. Inoltre, la Corte territoriale valorizzava, ai fini della pronu condanna per il reato associativo, la partecipazione dell’imputato ad una spedizione puniti in danno di COGNOME NOMENOME NOME dal COGNOME, nonché la vicinanza ad alcuni appartenen alla Polizia di stato ed apparati burocratici dai quali lo stesso avrebbe ottenuto vantagg la cosca.
In secondo luogo, la difesa evidenzia gli elementi posti a fondamento della istanza revisione, segnatamente:
-le dichiarazioni rese dal neo collaboratore di giustizia NOME COGNOME NOME, data 19-06-2017, le quali smentirebbero la circostanza secondo cui l’imputato avrebbe svolto qualsivoglia ruolo COGNOME c.d. “vicenda RAGIONE_SOCIALE” che sì era comunque dipanata maniera lecita;
-le dichiarazioni rese da NOME COGNOMECOGNOME titolare della RAGIONE_SOCIALE, il quale av escluso di aver subito pressioni correlate all’affidamento dell’appalto di servizi di tra da parte dell’imputato;
-le dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME NOME, rese ìn sede di investigazioni difensive, il quale escludeva che l’imputato fosse uno dei soggetti interloquenti con il Qu
la produzione della documentazione comprovante la stipula del contratto di appalto in data 21.05.2008 da parte della RAGIONE_SOCIALE con la ditta RAGIONE_SOCIALE COGNOME NOME. Tale stipula, infatti, è avvenuta in data precedente all’incon valorizzato in chiave accusatoria COGNOME sentenza oggetto di revisione – ripreso d telecamere installate nei pressi del distributore del COGNOME in data 28.05.2008. Perta deve escludersi che in tale occasione si fosse tenuta una riunione tra COGNOME NOME COGNOME ed il rappresentante della RAGIONE_SOCIALE riguardante la vicenda dell’appalto.
Venendo all’analisi dei vizi di legittimità della sentenza impugnata, il rico anzitutto lamenta come la Corte territoriale avrebbe dovuto disporre, ai sensi dell’art. comma 1-bis cod. proc. pen., l’audizione del collaboratore di giustizia COGNOME NOME – il quale, nelle dichiarazioni rese, non ha menzionato COGNOME quale persona c sarebbe stata interessata all’appalto di servizi della RAGIONE_SOCIALE – anziché ritenere suffici produzione del verbale di interrogatorio da parte della difesa e la relativa acquisizione consenso del Procuratore generale. Invero, l’assunzione di tale mezzo di prova, nel caso d specie, si sarebbe reso necessario per approfondire il tema del coinvolgimento del ricorren COGNOME vicenda RAGIONE_SOCIALE, anche alla luce della valorizzazione, da parte della Corte territo del dato emerso dal compendio intercettativo che non ha mostrato il coinvolgimento dello stesso COGNOME vicenda in questione. Sul punto, infatti, la stessa Corte territori concordato con questa difesa nel ritenere che il soggetto individuato dalla conversazio intercettata specificamente indicata, non sia da identificarsi nel ricorrente, bensì in NOMENOME
In sostanza, la Corte territoriale, nel caso di specie, ha violato il disposto di cui 507 cod. proc. pen., in ragione del fatto che la stessa ha ritenuto infondata la pre avanzata dalla difesa, ritenendo che la prova adottata non fosse sufficientemente specific senza tuttavia attivare i poteri ufficiosi al fine di colmare quel deficit descr affermato. Sul punto, la difesa riporta una serie di pronunce della giurisprudenza legittimità e della Corte costituzionale, in tema dì officiosità del potere/dovere del gi assumere una nuova prova al fine di colmare vuoti conoscitivi che siano emersi a seguito dell’iniziativa di parte.
Proseguendo COGNOME disamina dei vizi di legittimità in cui sarebbe incorsa la Co territoriale, il ricorrente censura la contraddittorietà della motivazione della se impugnata in punto di disamina degli elementi probatori posti a fondamenta dell’istanza d revisione.
In particolare, si lamenta come i giudici di merito, nel rigettare l’istanza dì rev abbiano eluso la portata dimostrativa degli elementi probatori offerti attrav argomentazioni che sì rivelano congetturali ed illogiche. Anzitutto, appare apodit l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui il COGNOME “non poteva non aver agi cointeressenza con COGNOME, titolare di una ditta di autotraRAGIONE_SOCIALEi”, COGNOME misura in cu
appare frutto di una mera generalizzazione che non si confronta con gli elementi dì prov nuovi introdotti con l’istanza di revisione. Trattasi dunque dì un’affermazione meramen congetturale che riconduce, in capo al ricorrente, una responsabilità che non trova alc concreto riscontro.
Inoltre, assume una valenza congetturale, che non si confronta con il novum offerto nell’istanza di revisione, anche l’affermazione secondo cui l’incontro avvenuto in d 28.05.2008 “risulta compatibile con un ulteriore chiarimento tra COGNOME e COGNOME NOME Sul punto, si lamenta anzitutto come la sentenza impugnata non sia in grado di riconnetter in termini di certezza tale incontro ad una qualsivoglia situazione fattuale e non a nemmeno indicato le ragioni per le quali tale vicenda dovrebbe riferirsi al COGNOME.
Da ultimo, dunque, si contesta come le dichiarazioni rese da COGNOME NOME, quale nuovo elemento probatorio indicato nell’istanza di revisione, avrebbero ribaltato l’ decisorio in ordine al coinvolgimento dell’imputato COGNOME menzionata vicenda RAGIONE_SOCIALE. D contro, la Corte territoriale si è limitata ad un’astratta valutazione del novum add sostegno della richiesta di revisione, procedendo ad apprezzamento di merito sulla rilevanz probatoria delle dichiarazioni.
Le parti hanno concluso in pubblica udienza come riportato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
La ricostruzione effettuata dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato alla l delle sopravvenienze indicate dalla difesa è coerente e congrua, supportata da argomenti s di tipo logico che di tipo strettamente probatorio. Ed invero, la Corte di appello ha in sostanza evidenziato come, a fronte dei nuovi contenuti delle dichiarazioni confluit contesto probatorio preesistente, che nell’ottica difensiva avrebbero incrinato la valutata COGNOME sentenza definitiva di condanna, vi siano dei punti fermi che non risu affatto superati alla stregua delle nuove emergenze, alcune delle quali da ritenere proprio attendibili. Si evidenzia che vi sono, in particolare, i contenuti dei colloqui interc consentono di inquadrare esattamente anche la portata ed il rilievo delle nuove dichiaraz allegate dalla difesa. Si argomenta nel provvedimento impugnato che non si può prescindere innanzitutto dal tenore del colloquio telefonico intervenuto nell’aprile del 2008 tra NOME, segnatamente tra NOME NOME NOME, in cui il primo NOME letteralmente aggredit secondo per l’intromissione nell’appalto del traRAGIONE_SOCIALEo di bibite da parte della RAGIONE_SOCIALE rappresentata da COGNOME NOMENOME a cui era interessato il fratello NOMENOME ma COGNOME NOME NOME negato il proprio interesse alla vicenda mosRAGIONE_SOCIALEdo anche di non conoscere ch si sarebbe presentato al cospetto del NOME NOME intimargli di interrompere le trattati
l’appalto in argomento. Vi è poi il colloquio intervenuto tra COGNOME NOME e COGNOME NOME dal quale emerge, secondo quanto espone il provvedimento impugnato, chiaramente come l’intervento di COGNOME NOME NOME indicato quale partecipe del medesimo sodalizio del Principa facente capo a COGNOME NOME, contrapposto a quello diretto da COGNOME NOME – aves spaventato COGNOME al punto da indurlo a comunicare al predetto COGNOME NOME NOME volere recedere dalle trattative e ridimensionare la portata dei servizi di traRAGIONE_SOCIALEo da af (peraltro COGNOME NOMENOME discutendo con il fratello NOMENOME NOME addirit l’opportunità che il soggetto minacciato, ossia NOMENOME NOME NOME fatti); trat conversazione che, secondo la compiuta ricostruzione svolta dalla Corte di appello, dimost come non sia quindi rilevante quanto affermato da COGNOME NOMENOME NOME collaboratore giustizia, che riguardo alla vicenda di cui trattasi dava una sua lettura che esclud pressioni riconducendo il tutto ad una legittima aspettativa di COGNOME (asserendo verosimilmente COGNOME mirava ad ottenere l’appalto di servizi ulteriori dal momento che qu ottenuto da COGNOME NOME non esauriva tutta la portata delle aree di interesse); osser tuttavia, al riguardo la Corte di appello che tale lettura personale di COGNOME NOME con oltre che col tenore della conversazione testè indicata, anche con lo stesso contenuto contratto poi stipulato con COGNOME NOME non limitato affatto a zone determinate.
E, quanto al contratto di appalto che veniva stipulato dalla RAGIONE_SOCIALE con la ditta della mo RAGIONE_SOCIALE, nonostante il minaccioso tentativo di accaparramento da parte di COGNOME, data 21 maggio 2008 – ovvero in data antecedente all’incontro registrato dalle telecame presenti presso il distributore di carburante del COGNOME – parimenti la Corte di appello of congrua spiegazione, evidenziando come si fosse in realtà trattato di un incon chiarificatore intervenuto, appunto, in data 28 maggio 2008, successivamente al conclusione del contratto; evidenziando, per altro verso, come la circostanza che il contr era stato comunque stipulato con COGNOME NOME – nonostante l’intervento del COGNOME dovesse trovare giustificazione nel fatto che COGNOME NOME, rientrato a Reggio Cala NOME messo in buona sostanza a tacere il COGNOME come desumibile da un’altra conversazione intercettata tra COGNOME NOME e tale COGNOME (in cui il primo riferiva di aver fatto un brutto quarto d’ora» a COGNOME).
La Corte di appello indi conclude che non residuano dubbi sulla natura illecita dell’inte del COGNOME, essendo chiare le modalità del tentativo di COGNOME di infiltrarsi nell’appalto di COGNOME NOME NOME cui NOME NOME in trattativa in fase avanzata, così come chiaro l’effetto dell’intervento di COGNOME NOME NOME NOME e su COGNOME, prontamente rassicu (come emergente da altra conversazione intercettata). Ha, in definitiva, ritenuto la Cor appello che l’intervento di COGNOME NOME su NOME e su COGNOME avesse sortito l’effet ristabilire gli originari accordi tra quest’ultimo e COGNOME NOME NOME NOME stat successivamente formalizzati col contratto stipulato in data 21 maggio 2008.
D’altra parte, il coinvolgimento del COGNOME COGNOME vicenda – si osserva nel provvedi impugnato emerge dalle stesse dichiarazioni di COGNOME che ha soltanto escluso di aver subito pressioni da COGNOME – circostanza superata dalle altre emergenze come sopra esposto che gli avrebbe solamente chiesto di affidare i servizi di traRAGIONE_SOCIALEo a NOME, rib tuttavia in tal modo che il soggetto interessato all’appalto era COGNOME e non COGNOME.
Sicché la Corte di appello ha, coerentemente alle valutazioni espresse, concluso che dichiarazioni di NOME allegate dalla difesa non potessero assumere quella valenza dirimen che ha inteso attribuirvi la difesa, convalidando piuttosto esse la ipotesi accusatoria se cui il beneficiario della pretesa era proprio il COGNOME.
Sicché una volta dimostrata la inattendibilità della lettura di COGNOME e delle dichi di COGNOME COGNOME parte in cui asseriva di non avere ricevuto pressioni da COGNOMECOGNOME COGNOME comp ricostruzione svolta COGNOME sentenza impugnata rimane la conclusione dell’assolu inconferenza delle nuove prove addotte dalla difesa, alla stregua della quale si deve qu valutare anche la doglianza difensiva sulla mancata attivazione dei poteri di cui all’a del codice di rito che a fronte del quadro delineato dalla Corte di appello non avrebbe po trovare spazio alcuno.
Ciò senza considerare la specificità del caso di specie in cui gli elementi valorizzati dall hanno trovato ingresso nel giudizio di revisione attraverso le indagini difensiv dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia al P.M., acquisite col consenso della parte che ora lamenta la mancata escussione del soggetto, ossia della medesima parte che NOME evidentemente ritenuto sufficiente ed esaustiva l’acquisizione documentale; con l conseguenza che la valutazione di quelle prove da parte della Corte di appello è sta com’era prevedibile – il frutto della complessiva (ri)considerazione del compendio probato in cui esse sono refluite, che dava come esito la ritenuta, sostanziale, inconferenza di elementi nuovi; e tale valutazione, lungi dal lasciare scoperte delle aree che necessitas quindi di integrazione probatoria, è stata piuttosto il risultato dell’ordinario proc valutativo che necessariamente si innesta nel giudizio di revisione che si fonda su pr nuove, dovendo queste essere sempre considerate alla luce del coacervo probatorio pregresso in cui vanno ad inserirsi.
Se è vero che il potere – dovere del giudice di disporre attività istruttoria integrativ dell’art. 507 cod. proc. pen. è esercitabile anche in funzione di supplenza dell’inerzi parti, allorché le lacune e la contraddittorietà del quadro probatorio non consentan decidibilità del giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 25770 del 29/05/2019, Rv. 276217 – 01 altrettanto vero che nel caso di specie la Corte territoriale non ha ritenuto che vi fosser di incompletezza dei dati cognitivi funzionali ad un migliore accertamento della v risultando questa già in atti acclarata; nel caso di specie, in altri termini, il prov impugnato non lascia trapelare lacune o contraddittorietà che non siano state già supera attraverso i congrui argomenti esposti dalla Corte di appello, che non si è quindi ven
trovare in quella situazione di stallo che rende indispensabile il ricorso all’inte probatoria officlosa.
Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricors consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore del cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/3/2024.