Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 35157 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1   Num. 35157  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXX nato aXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 28/01/2025 della Corte di Appello di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.La Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 28 gennaio 2025, ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta da XXXXXXXXXXXXX in relazione alla sentenza di condanna pronunciata in data 28 novembre 2008 dalla Corte di Assise di Appello di Torino, divenuta irrevocabile il 7 giugno 2010, con la quale Ł stato condannato alla pena di anni otto e mesi nove di reclusione per i reati di cui all’art. 416, 600, commi primo, secondo e terzo, 601, commi primo e secondo, cod. pen. e 81 cpv cod. pen. e 12, n. 3, l 286 del 1998, nonchØ 81 cpv cod. pen. e 3, 4 e 7, nn. 1, 2 e 7, l. 75 del 1988 commessi tra il 2005 e il 2006 quanto al favoreggiamento della immigrazione clandestina, riduzione in schiavitø e favoreggiamento della prostituzione di alcune ragazze, anche minorenni.
Il condannato nella richiesta di revisione ha rappresentato che la moglie NUMERO_CARTA, che ha reso delle dichiarazioni utilizzate a suo carico, avrebbe reso delle dichiarazioni diverse e difformi nel corso di un procedimento celebrato in
XXXXXXX, e che tale elemento, considerato che tale procedimento si Ł concluso con l’assoluzione del ricorrente, sarebbe nuovo.
La Corte di Appello
-considerato che il procedimento XXXXXXXX si Ł concluso con una archiviazione disposta dal pubblico ministero e non con una sentenza divenuta irrevocabile;
-evidenziato che le dichiarazioni rese in XXXXXXX nell’anno 2002 si riferiscono a un periodo diverso da quello oggetto del processo del quale si chiede la revisione, che peraltro si riferisce a numerosi fatti, tutti commessi in Italia negli anni 2005 e fino all’inizio del 2006;
-rilevato che in ogni caso difetterebbe il requisito della novità in quanto l’elemento ora indicato era già a conoscenza della parte quando il processo italiano Ł stato celebrato;
-valutato che la sentenza di condanna della quale si chiede la revisione Ł fondata su di una pluralità di prove (dichiarazioni di altri testi estranei e persone offese e anche
intercettazioni di conversazioni) per cui l’eventuale difformità delle dichiarazioni rese dalla donna sarebbe ininfluente;
ha concluso per l’inammissibilità della richiesta.
Avverso il provvedimento ha proposto ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inammissibilità della richiesta di revisione evidenziando che il percorso giustificativo fornito dalla Corte territoriale sarebbe errato, manifestamente illogico e carente.
In data 12 settembre 2025 Ł pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il AVV_NOTAIO NOME COGNOME chiede l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
In un unico motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione per cui la richiesta di revisione Ł inammissibile sarebbe illogica e carente quanto alla ritenuta mancanza di novità e decisività dei documenti prodotti, una sentenza di assoluzione relativa a un procedimento celebrato in XXXXXXX e il collegato provvedimento di riconoscimento della riparazione per l’ingiusta detenzione patita, e delle dichiarazioni rese in tale sede da XXXXXXXXXXX, moglie e persona offesa del condannato.
La doglianza Ł manifestamente infondata.
2.1. Come da ultimo evidenziato la natura di impugnazione straordinaria della revisione giustifica l’adozione di un modello procedimentale che richiede un preventivo vaglio di ammissibilità finalizzato a scongiurare impugnazioni pretestuose o palesemente infondate o, comunque, a evitare la celebrazione di un nuovo processo, che appaia ex ante superfluo in base alle regole valutative dettate dal legislatore.
In questa prospettiva l’art. 634 cod. proc. pen. prevede che debba essere effettuata una indagine preliminare che, quale necessario antecedente logico-giuridico dell’apertura del giudizio di revisione, Ł il momento interno al procedimento finalizzato proprio al vaglio di ammissibilità della richiesta.
Secondo quanto stabilito in tale norma la delibazione si sviluppa nei seguenti passaggi: verifica dell’osservanza dell’oggetto dell’istanza, delle forme prescritte e della legittimazione del richiedente; riconducibilità delle ragioni per le quali Ł chiesta la revisione a una delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 630 cod. proc. pen.; idoneità dei nuovi elementi a provare, se accertati, che il condannato deve esser prosciolto anche con formula dubitativa; non manifesta infondatezza della richiesta (così da ultimo Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 02 alla quale si rinvia per le considerazioni generali in tema di revisione).
In prima battuta, quindi, la Corte territoriale, superata la verifica della sussistenza dei requisiti formali, Ł tenuta a valutare che la prova sia qualificabile come ‘nuova’ o ‘sopravvenuta’ e, comunque, che sia in astratto idonea a disarticolare il ragionamento posto a fondamento dell’affermazione di responsabilità, sia cioŁ decisiva ai fini dell’assoluzione, da verificarsi quest’ultima da effettuarsi in base alla realtà processuale e che deve svilupparsi in termini realistici, senza ignorare segni evidenti d’inconferenza e/o inaffidabilità della stessa (Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137 – 03; Sez. U, n. 624 del 26/09/2001, dep. 2002, Pisano, Rv. 22044 – 013; Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, NOME, Rv. 279068 – 01; Sez. 6 n. 20022 del 30/01/2014, Rv. 259778 – 01).
Sotto tale profilo, pertanto, la sola novità o il fatto che la prova sia sopravvenuta non sono da soli decisivi in quanto l’ammissibilità della richiesta di revisione può essere esclusa anche in conseguenza della palese irrilevanza dell’argomento di prova posto a fondamento della stessa.
2.2. Nel caso di specie la Corte territoriale si Ł conformata ai principi indicati e ha dato conto di avere proceduto a una corretta valutazione in ordine all’ammissibilità della domanda sotto due diversi profili.
In prima battura i giudici di merito – con i puntuali riferimenti al fatto che i provvedimenti prodotti dalla difesa e il contenuto delle dichiarazioni rese dalla donna riguardavano fatti avvenuti o comunque conclusi nell’anno 2002 – hanno dato conto della mancanza del requisito della novità della prova rispetto ai fatti oggetto del processo e della condanna, relativa a reati commessi negli anni 2005 e fino al 2006 in danno di piø e diverse persone e in altri luoghi.
In seconda battuta gli stessi, anche procedendo in termini di prova di resistenza, hanno considerato che l’affermazione di responsabilità del ricorrente si fonda su di una pluralità di prove, sia dichiarative che intercettazioni, e hanno quindi correttamente concluso per la totale inidoneità della prova a determinare una diversa e opposta pronuncia in caso di celebrazione del giudizio di revisione.
Tale motivazione, resa sulla base di un percorso logico-giuridico con il quale la difesa si confronta solo parzialmente, risulta corretta e adeguata e, pertanto, non Ł sindacabile in questa sede.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 08/10/2025
TABLE
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.