Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11720 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11720 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nato a Staiti il DATA_NASCITA;
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 27/01/2023;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Pubblico ministero in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile;
sentito il difensore dell’imputato, AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 27 gennaio 2023 (motivazione depositata il successivo 20 aprile), ha rigettato la richiesta di revisione della sentenza definitiva di condanna della Corte di appello di Reggio Calabria emessa in data 17 giugno 2013 e irrevocabile il 26 maggio 2015, con la quale NOME è stato condannato alla pena di anni undici di reclusione per il delitto di partecipazione ad associazione di cui all’art. 74 TU Stup. (contestato fino al 12 aprile 2000).
1.1. In particolare, il condannato NOME dedotto l’esistenza di nuove prove (rappresentate dalle circostanze che per taluni coimputati era intervenuta declaratoria di prescrizione per essere il fatto collocato temporalmente sino a periodo antecedente al 1990, nonché da elementi documentali e da dichiarazioni testimoniali dalle quali emergeva che dal 1988 NOME risiedeva a Milano) in base alle quali doveva ritenersi cessata la partecipazione a detta associazione in epoca non successiva al 1990, con conseguente intervenuta prescrizione del reato prima della sentenza di condanna.
La Corte territoriale, ritenuta ammissibile l’istanza, procedeva alla rinnovazione dell’istruttoria, disponendo l’acquisizione delle prove richieste, limitatamente alla deposizione di tre testimoni (avendo acquisito il verbale delle dichiarazioni rese da un quarto teste in altro procedimento), rigettando però l’a richiesta di revisione. Ciò in quanto, ha ritenuto il Giudice della revisione, le nuove prove non sono in grado di dimostrare che la partecipazione al sodalizio dello NOME si fosse interrotta prima del 1995.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso nel quale deduce un unico, articolato, motivo con il quale eccepisce il vizio di motivazione della sentenza della Corte territoriale che non ha tenuto conto delle nuove prove che dimostrano, in modo certo, che NOME ha interrotto ogni contatto con il sodalizio criminale a partire, quantomeno, dal 1990. Si sostiene che in riferimento ai coimputati del predetto (COGNOME NOME COGNOME e COGNOME) si è ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non consentissero di affermare la condotta di partecipazione, in quanto essi in detta epoca si erano allontanati da Messina. Al contrario, la Corte territoriale ha, in modo illogico, affermato il principio in base al quale per NOME sarebbe stata necessaria “la emersione di una prova concreta di dissociazione o comunque di fuoriuscita dalla associazione”.
3.1. Vengono poi evidenziati una serie di ulteriori elementi che depongono secondo il ricorrente – per la illogicità della motivazione del rigetto dell’istanza d
revisione (tra cui il travisamento, per “invenzione”, del dato probatorio rappresentato dalla circostanza che il collaboratore di giustizia COGNOME avrebbe incontrato in carcere lo COGNOME e questi avrebbe affermato che “lo spaccio era ancora in corso”; dato, comunque, non riferibile allo COGNOME; l’erronea deduzione dell’incontro tra COGNOME e COGNOME nel corso del quale questi ebbe a riferire al primo che l’attività associativa continuava a Messina, mentre COGNOME si trovava detenuto in Nord Italia).
Inoltre, non sono state adeguatamente valutati i documenti e le dichiarazioni acquisiti nel giudizio di revisione, elementi dai quali emerge in modo evidente che dal 1990 NOME si era stabilito irreversibilmente in Milano, essendosi volontariamente allontanato dal contesto criminale oggetto della condanna.
3.2. Con memoria ritualmente depositata il 18 gennaio 2024, il difensore di NOME reitera e approfondisce il motivo di ricorso, allegando altresì documentazione a sostegno dello stesso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La sentenza impugnata ha rigettato la richiesta di revisione sulla base della considerazione che le nuove prove, che in effetti dimostrano una presenza dello NOME a Milano a partire dal 1990, non provano “un’impossibilità dello stesso di avere rapporti con i sodali né una dissociazione o recesso dell’imputato dagli ambienti criminali (generico sul punto è anche il narrato di COGNOME NOME nella parte in cui che la famiglia di NOME non voleva che lo stesso avesse contatti con la criminalità)”. Inoltre, precisa la Corte territoriale, detti elementi risult recessivi rispetto alle prove valorizzate dalla sentenza di condanna dalle quali non emerge la cessazione della condotta di partecipazione. Ciò, in quanto il collaboratore di giustizia “COGNOME NOME NOME riferito: come negli anni 1986 – 1988 facesse uso di stupefacenti e che i suoi fornitori erano COGNOME NOME NOME NOMENOME COGNOME NOME NOME NOMENOME NOME COGNOME NOMENOME NOME che la cessione di stupefacenti era organizzata; che nell’anno 1990 egli NOME incontrato in carcere NOME NOME che gli NOME garantito che lo spaccio era ancora in corso; allo stesso modo nel 1995 egli NOME incontrato COGNOME NOME nell’aula della Corte di assise di Messina e in quella occasione NOME gli disse che COGNOME NOME era agli arresti domiciliari a Torino. Il collaboratore è stato ritenuto credibile e preciso con la pronuncia indicata. Ancora, a conferma delle dichiarazioni di COGNOME NOME, è stato valorizzato il narrato di COGNOME NOME che ha riferito, con dichiarazioni relative a periodo successivo al 1990 (avendo
egli iniziato a collaborare nel 1993), dell’attività organizzata di cessione di stupefacenti (eroina e cocaina) imputabile al gruppo, tra gli altri, di NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e i NOME precisando come lo stupefacente proveniva da Milano”.
A fronte di tale compendio argomentativo – come rilevato dalla sentenza impugnata – le nuove prove acquisite non posseggono una valenza dimostrativa
idonea a collocare la cessazione della condotta partecipativa dello NOME in ep tale da dimostrare che, alla pronuncia della sentenza di condanna, il reato prescritto, considerato che ai fini dell’esito positivo del giudizio di rev la prova nuova deve condurre all’accertamento – in termini di ragionevol sicurezza – di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compend probatorio originario non sia più in grado di sostenere l’affermazione contenu nella sentenza definitiva di condanna, presupposto della penale responsabili dell’imputato (così, Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Fadda, Rv. 281772 – 01).
Né sussiste incompatibilità logico giuridica tra la condanna dello NOME declaratoria di prescrizione per altri soggetti, anch’essi imputati di partecip in fattispecie associativa. Sul punto, si è infatti precisato che «in revisione, l’affermazione dell’esistenza dell’associazione per delinquere di st mafioso posta a fondamento della sentenza di condanna o di applicazione della pena nei confronti di un associato non è incompatibile con la successiva senten di non doversi procedere per estinzione del reato associativo avvenuta prescrizione, ai sensi dell’art. 531 cod. pen, relativa ai coimputati associazione» (Sez. 5, n. 26594 del 28/02/2018, COGNOME).
Al rigetto del ricorso segue, come per legge, la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 13 febbraio 2024
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