Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 44380 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 44380 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/06/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo
Il PG conclude chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi, riportandosi alla requisitoria già depositata precedentemente, ai sensi dell’art. 611 c.p.p.
udito il difensore
E’ presente l’avvocato COGNOME NOME del foro di SANTA MARIA CAPUA VETERE in difesa di COGNOME NOME, anche in sostituzione, con delega orale, dell’avvocato COGNOME NOME del foro di NOLA in difesa di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
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IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa in data 21 giugno 2022 ha dichiarato inammissibile la domanda di revisione – introdotta dalla Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli – della sentenza di condanna emessa dalla Corte di Assise di Napoli in data 21 novembre 1991 nei confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Il giudizio originario, definitivo in data 16 novembre 1993, ha avuto ad oggetto il delitto di omicidio commesso in danno di COGNOME NOME il 16 gennaio del 1990. COGNOME NOME e COGNOME NOME sono stati dichiarati responsabili e condannati, in quella sede, alla pena di anni diciannove di reclusione ciascuno.
2.1 La domanda di revisione si basa su elementi di prova posteriori alla originaria decisione ed in particolare sul contenuto delle dichiarazioni rese da COGNOME NOMENOME Costui, processato ma assolto in un secondo giudizio sul medesimo fatto (l’omicidio del COGNOME) nato sulla base di dichiarazioni rese de relato da COGNOME NOME NOMEzio del condannato) e NOME COGNOME, ha affermato che l’omicidio era stato commesso da COGNOME NOME e COGNOME NOMENOME
2.2 II giudice della revisione osserva, in sintesi, che:
le dichiarazioni del COGNOME sono prive del requisito della decisività, ed appaiono inidonee a incrinare la solidità del quadro probatorio che ha condotto alla affermazione di responsabilità di COGNOME NOME e COGNOME NOME (in particolare con riferimento alla deposizione resa dal teste COGNOME NOME e ai risultati delle indagini sui residui di sparo);
b) le antecedenti dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME non hanno autonoma forza dimostrativa, tanto che nel giudizio sorto sulla base di detti contributi gli imputati, tra cui lo stesso COGNOME, sono stati assolti;
la stessa attendibilità del COGNOME, protetto dal giudicato assolutorio, risulta precaria.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – COGNOME NOME e COGNOME NOME.
3.1 Il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME deduce errone applicazione di legge e vizio di motivazione.
Dopo ampia premessa, si rileva che il contenuto dichiarativo del COGNOME aveva di certo il carattere della novità ed era ampiamente idoneo a ribaltare la decisione definitiva. Ciò perché il narrato del COGNOME era sovrapponibile a quanto già affermato dai precedenti dichiaranti COGNOME NOME e COGNOME e, pertanto, idoneo a dimostrare il diverso sviluppo fattuale dell’omicidio commesso nel lontano 1990.
La scarsa persuasività delle dichiarazioni rese da COGNOME NOME e COGNOME, affermata nella decisione impugnata, è stata ritenuta in un giudizio ove il COGNOME era rimasto silente e, pertanto, è illogico quanto ritenuto nella decisione impugnata.
Andavano rivalutate le prove originarie alla luce del novum e ciò avrebbe dovuto condurre alla assoluzione degli originari condannati, quantomeno in riferimento alla regola di giudizio del ‘ragionevole dubbio’.
3.2 D ricorso proposto nell’interesse di NOME introduce analoghe deduzioni.
I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono.
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4.1 Se è vero che nel giudizio di revisione deve trovare applicazione la ordinaria regola di giudizio per cui la responsabilità penale va ritenuta sussistente solo in assenza di un ragionevole dubbio, va al contempo rilevato che il ragionamento espresso nella decisione impugnata non appare illogico.
In particolare, ciò che i ricorrenti trascurano di considerare – nei profili di critica è la particolare forza dimostrativa del contributo probatorio che, nel giudizio originario, ha determinato la condanna degli attuali ricorrenti.
La deposizione resa, a suo tempo, dal teste COGNOME – per come rievocata nella decisione impugnata – è stata non illogicamente ritenuta non attaccabile da fonti successive caratterizzate da forme di conoscenza indiretta (COGNOME NOME e COGNOME) o introdotte dopo la celebrazione (con assoluzione) di un giudizio a carico sul medesimo fatto (il COGNOME).
In altre parole, la Corte di Appello ha realizzato una adeguata comparazione tra i materiali cognitivi originari e quelli sopravvenuti, con esiti che non risultano illogici e che pertanto restano espressione degli ordinari poteri valutativi del giudice del merito.
Al rigetto dei ricorsi segue ex lege la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 6 giugno 2023
Il Consigliere estensore
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Il Presidente