Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 8357 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 8357 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 05/10/2023
SENTENZA
sul ricorso di NOME, nato a Malta il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza in data 05/06/2023 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza in data 5 giugno 2023 la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione presentata da NOME COGNOME avverso il giudicato di condanna del Tribunale di Asti con sentenza del 27 giugno 2016, sentenza confermata dalla Corte di appello di Torino con sentenza in data 10 dicembre 2021 e ulteriormente confermata dalla Corte di cassazione con sentenza in data 14 dicembre 2022, n. 8480.
Il ricorrente articola tre censure per violazione di norme processuali e vizio di motivazione in merito alla dichiarazione d’inammissibilità dell’istanza di revisione della condanna per violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 380 del 2001 per
esportazione e commercio di ketamina, lamentando altresì l’adozione della procedura de plano.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato.
E’ pacifico in giurisprudenza che la fissazione dell’udienza nel giudizio di revisione rientra nella discrezionalità della Corte di appello quando l’inammissibilità non è evidente e di immediato accertamento (tra le più recenti, Sez. 5, n. 16218 del 14/01/2022, Agostini, Rv. 283396-01 non siano necessari accertamenti). Nel caso in esame, la Corte di appello di Milano ha ritenuto di poter procedere de plano, mentre il ricorrente ha lamentato il difetto di contraddittorio perché i Giudici erano entrati nel merito.
La doglianza non coglie nel segno perché il criterio distintivo non è costituito dalla valutazione o meno del merito della questione, ma dall’evidenza della soluzione. E nello specifico la Corte territoriale ha valutato l’istanza di pront definizione, non necessitando di accertamenti ulteriori.
Il ricorrente ha chiesto la revisione sul presupposto della sua totale estraneità rispetto ai traffici illeciti del suo acquirente, NOME COGNOME, titol di una farmacia veterinaria in Italia, che acquistava la ketamina, non per gli scopi propri, come analgesico per gli animali, ma come stupefacente di tipo psichedelico.
La Corte territoriale ha risposto a tutto: il condannato non disponeva dell’autorizzazione ministeriale al transito delle sostanze stupefacenti in Italia, tr cui la ketamina, a tal fine non essendo sufficiente la corrispondente autorizzazione maltese, in assenza di una disciplina armonizzata; aveva lui curato la vendita di 200 pezzi di ketamina, come desumibile dall’espressione “oggi ti ho spedito 200 pezzi di ket”; sapeva che il suo acquirente usava delle cautele per chiamarlo; aveva predisposto un conto corrente dedicato all’affare, per rendere più difficoltosa la tracciabilità; era perfettamente al corrente dei controlli in Italia e ave dichiarato in un’occasione che aveva della roba che non sarebbe dovuta entrare in Italia.
La Corte territoriale ha ulteriormente spiegato che il ricorrente è stato condannato a titolo di concorso e che anche tutte le censure in merito alla responsabilità esclusiva dei suoi dipendenti o del socio sono irrilevanti in presenza di modelli organizzativi della società che impongono regole di responsabilità.
La motivazione è ampia, molto dettagliata e precisa, perché ha esaminato con scrupolo tutte le prove nuove e le ha ritenute inefficienti rispetto al compendio probatorio validato dai Giudici del procedimento che ha portato alla condanna irrevocabile.
Il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 5 ottobre 2023
Il Consigliere estensore