Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 10880 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 10880 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/02/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato il 13/11/1965
avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE di APPELLO di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che concludeva per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Il Difensore Avv. NOME COGNOME con memoria, insisteva per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Venezia decideva in seguito all’annullamento con rinvio disposto dalla Cassazione della sentenza (della Corte di appello di Brescia) che aveva rigettato l’istanza di revisione proposta da NOME COGNOME
Con l’istanza di revisione , il Feil allegava l’inconciliabilità tra la condanna patita nel distretto milanese e l’assoluzione ottenuta nel distretto romano per due condotte di offerta e cessione in vendita di eroina, che sarebbero sovrapponibili sia con riguardo alle modalità della condotta, sia con riguardo alla loro collocazione temporale.
La Corte veneziana, attivato il contraddittorio, riteneva l’istanza infondata e, pertanto, la rigettava.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:
2.1. violazione di legge (artt. 627, 640 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: la sentenza della Corte di appello di Milano pronunciata il 15 luglio 2002 fonderebbe la condanna su di un ‘ precedente giudiziario ‘, che invero era solo un ‘ carico pendente ‘, risoltosi con l’assoluzione;
2.2. violazione di legge (artt. 627, 640 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: il Tribunale di Roma aveva assolto l’istante non solo per il reato associativo, ma anche per una condotta di cessione di eroina commessa ‘ in data antecedente e prossima il 5 agosto 1997 ‘ , periodo che sarebbe perfettamente sovrapponibile a quello dell ‘ offerta in vendita di eroina oggetto della sentenza – della quale si chiedeva la revisione – pronunciata dalla Corte di appello di Milano. Tale decisione sarebbe in contrasto con il mandato rescindente in quanto la Cassazione aveva chiarito che il periodo di cessione di eroina antecedente prossimo il 5 agosto del 1997 ‘ includeva ‘ anche la data della offerta in vendita oggetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Milano;
2.3. violazione di legge (artt. 627, 640 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione: sarebbe illegittima la scelta di non accogliere l’ istanza di revisione, tenuto conto che sia nel procedimento penale di Milano, che in quello di Roma, le contestazioni si riferivano ad un accordo sulla cessione di eroina che si caratterizzava per la chiusura della trattativa, in occasione d ell’incontro del 17 marzo 1997 in Roma; inoltre, non sarebbe stato considerato il collegamento costituito dalla persona di COGNOME COGNOME, soprannominato COGNOME, imputato nel procedimento penale romano, considerato uomo del Bruzzaniti.
Gli elementi indicati consentirebbero di sovrapporre sia sotto il profilo ontologico che temporale i reati contestati nelle due sentenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero il ricorrente non si confronta con quanto affermato dalla sentenza impugnata, circa il fatto che la condanna non avesse fatto riferimento a quanto indicato nell’ordinanza cautelare emessa nel distretto di Roma, bensì ad una «precedente condanna definitiva a nove anni di reclusione per reati inerenti gli stupefacenti» (pag. 5 della sentenza impugnata).
1.2. Il secondo ed il terzo motivo, trattabili congiuntamente, non superano la soglia di ammissibilità, in quanto manifestamente infondati.
E’ stato dedotto che non sarebbe stato rispettato il mandato rescindente contenuto nella sentenza di annullamento della cassazione, la quale avrebbe ritenuto ‘compreso’ nell’assoluzione disposta nel d istretto romano i fatti ‘antecedenti e prossimi al 5 agosto 1997’, dunque anche i fatti per i quali vi era stata condanna a Milano, con la sentenza della quale si chiedeva la revisione.
La doglianza non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di valutazione della capacità dimostrativa delle prove, che, invece, risultano valutate dalla Corte di appello con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali.
Sul punto contestato la Corte di appello di Venezia ha, infatti, offerto una persuasiva ed accurata motivazione, rilevando che non era rilevabile alcuna sovrapponibilità tra i reati contestati nei due diversi procedimenti né sotto il profilo strutturale, né sotto il profilo temporale.
Esclusa la sovrapponibilità tra una partecipazione associativa contestata come perpetrata fino al febbraio del 1997 ed una mera offerta di eroina posta in essere nella primavera del 1997 (quindi, successivamente alla condotta accertata nel distretto milanese), veniva rilevato che la condanna della quale si chiedeva la revisione riguardava una mera ‘ offerta in vendita ‘ di eroina, mentre la sentenza assolutoria del Tribunale di Roma atteneva ad una ‘ cessione ‘ di eroina avvenuta in data antecedente prossima al 5 agosto 1997.
Con motivazione logica e persuasiva la Corte di appello di Venezia rilevava che, anche volendosi dare per accertato che i destinatari della cessione e dell’offerta in vendita fossero (indirettamente) gli stessi, le due condotte non potevano che essere distinte.
Invero con riguardo all’offerta in vendita – per la quale vi è stata condanna – erano emerse prove relative al mancato perfezionamento della cessione in quanto gli acquirenti (i COGNOME) avevano ritenuto che il prezzo richiesto fosse troppo alto. Alcuni mesi dopo, tuttavia, erano emersi indizi di una cessione perfezionata con condotta del tutto indipendente e distinta rispetto all’offerta in vendita oggetto del procedimento milanese.
Quanto alla collocazione temporale, la Corte d’appello ha rilevato che il fatto che la condotta di cessione era stata collocata in data antecedente prossima al 5 agosto 1997, con locuzione ‘ in astratto ‘ idonea a comprendere una condotta consumata nella primavera del medesimo anno, non vi era tuttavia elementi per ritenere che le due condotte fossero completamente sovrapponibili, nemmeno sotto il profilo temporale.
Infatti, era emerso che l’offerta in vendita oggetto del procedimento milanese si collocava nel marzo del 1997, mentre la cessione oggetto della pronuncia romana si collocava tra la fine di luglio e l’agosto del medesimo anno, come emergeva con chiarezza dalle conversazioni intercettate (pag. 5 della sentenza impugnata).
A lla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell’ art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il giorno 25 febbraio 2025.