Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5314 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5314 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato il DATA_NASCITA in Germania avverso l’ordinanza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Brescia il 25/05/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria scritta con cui il AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello competente per un nuovo giudizio.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 25 marzo 2023 la Corte d’appello di Brescia ha rigettato, decidendo senza contradditorio ex art. 634 cod. proc pen., la richiesta di revisione presentata da NOME COGNOME relativamente alla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, n. 4207 del 2002 emessa della Corte di appello di Milano il 15 luglio 2022 relativa al reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La Corte di appello ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta escludendo che vi sia incompatibilità fra la tale sentenza e quella con cui il Tribunale di Roma ha assolto NOME il 15 giugno 2005 e osservando che la sentenza
di condanna della quale si chiede la revisione riguarda una vendita di eroina da parte di NOME a NOME COGNOME avvenuta il 17 Marzo 1997, mentre la sentenza con cui il Tribunale di Roma ha assolto NOME riguarda un’accusa di illecita detenzione di eroina commessa fino al febbraio 1990, sicché non sussiste incompatibilità oggettiva fra i fatti storici oggetto delle due sentenze perché relativi a periodi tempo differenti.
Nel ricorso presentato dal difensore di NOME chiede l’annullamento dell’ordinanza .
2.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 634 cod. proc. pen. e del principio del contraddittorio perché la Corte di appello non ha escluso il contrasto fra la sentenza di condanna, di cui è chiesta la revisione, e quella di assoluzione sulla base di una mera constatazione di infondatezza ma con una attività valutazione, peraltro superficiale, delle prospettazioni del ricorrent così privandolo della garanzia del contraddittorio offerta dal giudizio di revisione ex art. 636 cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. e vizio della motivazione per avere erroneamente la Corte d’appello fatto leva su una insussistente distonia temporale fra l’accusa di illecita detenzione di sostanza stupefacente (oggetto della sentenza di assoluzione) e l’offerta in vendita di sostanza stupefacente (oggetto della sentenza di condanna), concentrando la sua attenzione sul capo 1 delle imputazioni trattate dalla sentenza di assoluzione, ma trascurando del tutto l’assoluzione anche per il capo 3 relativo alla cessione di 3 chilogrammi di eroina avvenuta «in data antecedente e prossima al 5 agosto 1997», che copre anche il periodo oggetto della sentenza di condanna della quale si chiede la revisione. A questo il ricorrente aggiunge che fra i reati contestati nelle due sentenze vi è una sovrapposizione non solo temporale ma anche relativa all’identità dei destinatari dell’offerta di droga che nella sentenza di assoluzione sono individuati come personaggi calabresi indicati nella sentenza della Corte d’appello di Milano come i COGNOME (NOME, NOME, NOME). Si evidenzia che questo è rilevante anche per la valutazione della determinazione della pena da parte della Corte di appello di Milano, che ha fatto leva su un «grave specifico precedente giudiziario» in realtà insussistente, stante l’assoluzione. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel 2002 la Corte di appello di Milano ha assolto NOME per la parte del fatto contestato nel capo M come «vendita di cocaina», mentre ha confermato la
condanna per la residua parte del fatto qualificata come «offerta in vendita di eroina» a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME «In Milano e Roma, Genova nella primavera ’97 e comunque fino all’inizio del maggio 1997 e per NOME COGNOME fino all’ottobre 1996» (p. 338-339).
Invece, nel 2005 il Tribunale di Roma (p. 20-21) ha assolto NOME, per non avere commesso il fatto, dal reato ex artt. 110 cod. pen. e 73, commi 1 e 6, 80, comma 2 d.P.R n. 309/1990, attribuitogli in concorso con NOME e NOME e relativo alla cessione di Kg. 8,500 di eroina «In Roma in data antecedente e prossima al 5 agosto 1997 (episodio sub A), il 5/8/97 (episodio sub b) e in data successiva e prossima al 17.8.97 (episodio sub c)». Nella sentenza (p. 19-20) si considerano le intercettazioni relative ai fratelli NOME e NOME COGNOME (12 e 17 marzo 1997) e gli incontri fra questi e RAGIONE_SOCIALE per un affare relativo agl stupefacenti. Si conclude che «Tuttavia le risultanze processuali provano un sicuro coinvolgimento del RAGIONE_SOCIALE a partire dal marzo 97, con la conseguenza che non se ne può affermare la responsabilità atteso che la contestazione a suo carico è stata dalla Pubblica accusa circoscritta al febbraio dello stesso anno (il periodo antecedente al marzo 97 è rimato privo di contorni chiari, non essendo emersi (…) elementi certi idonei a far ritenere che il NOME trafficasse con i Baj rami e con l’Eter già dal 1996» (p. 21).
Nell’istituto della revisione ex art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., la inconciliabilità fra sentenze irrevocabili non deve essere intesa in termini di contraddittorietà logica tra le valutazioni effettuate nelle due decisioni, ma con riferimento a una oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui si fondano diverse sentenze (Sez. 2, Sez. 6, n. 20029 del 27/02/2014, COGNOME, Rv. 259449; Sez. 2, n. 12809 del 11/03/2011, COGNOME, Rv. 250061).
Sulla base di quanto precede e nella linea di questo principio, invece di approdare immediatamente a una valutazione di manifesta infondatezza della richiesta di revisione, la Corte di appello avrebbe dovuto – attivando il contraddittorio – valutare: a) la sovrapponibilità dei reati contestati nelle due sentenze; b) la sovrapponibilità temporale dei delitti contestati nel processo presso la Corte d’appello di Milano e nel processo presso il Tribunale di Romano (rispettivamente, offerta in vendita di eroina nella primavera del 1997 e cessione di eroina in data anteriore e prossima al 5 agosto 1997); c) la medesimezza della identità dei destinatari dell’offerta e della cessione (NOME, NOME e NOME COGNOME). Inoltre, avrebbe dovuto valutare che nel processo davanti al Tribunale di Roma NOME rispondeva non solo del reato associativo «sino al febbraio 1997» (capo 1) ma anche del reato di cessione di eroina (capo 3) « in data antecedente e prossima al 5 agosto 1997» e che il Tribunale di Roma ha assolto NOME non solo
per il reato di cui al capo 1, considerato nell’ordinanza impugnata, ma anche per un episodio di cessione di eroina commesso in data antecedente e prossima al 5 agosto 1997, cioè in un periodo che include anche la data della accertata offerta in vendita di eroina oggetto della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello (specificamente, per il fatto contestato al capo 3 sub lett. a) relativo alla cessione di 3 kg di eroina in favore di soggetti calabresi.
Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per il giudizio di revisione alla Corte di appello di Venezia
Così deciso il 28/11/2023