Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 5025 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 5025 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME COGNOME nato in Albania il 6/11/1990 NOME COGNOME nato in Albania il 30/4/1990
avverso la sentenza del 12/04/2024 emessa dalla Corte di appello di Ancona visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi . nammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Ancona, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza di annullamento di Cass. Sez.2, n. 918 del 28/11/2023, dep.2024, dichiarava inammissibile l’istanza di revisione presentata dai ricorrenti avverso la sentenza di condanna emessa nei loro confronti in relazione al reato di rapina.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso NOME COGNOME formulando un
unico motivo di ricorso.
2.1. Premette il ricorrente che, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, emergeva la presenza di sei impronte papillari rilevate su due oggetti (una bottiglia di plastica e una confezione di dolci), rinvenuti unitamente all’autovettura utilizzata per eseguire la rapina e poi date alle fiamme.
Tale dato rappresentava un elemento probatorio sicuramente nuovo rispetto al materiale esaminato nel corso del giudizio, posto che – sulla base della consulenza tecnica redatta nell’interesse dei ricorrenti – emergeva che tali impronte erano appartenenti a soggetti diversi da quelli individuati quali autori della rapina e, peraltro, le impronte non erano riconducibili ad una sola persona ma, presumibilmente, a tre persone diverse.
A ciò si aggiunge che sulla bottiglia in plastica era stato individuato un profilo genotipico complesso che avrebbe consentito la comparazione del DNA rispetto ai profili conservati nelle banche dati in uso alle forze dell’ordine, con la conseguente possibilità di risalire all’identità dei soggetti che riaterialmente avevano utilizzato la bottiglia.
I nuovi dati acquisiti, attestando la presenza di quanto meno tre persone, oltre le tre già individuate (due delle quali sono gli odierni ricorrenti), smentirebbe la versione resa dall’unico teste oculare della rapina, secondo il quale gli autori del fatto erano complessivamente quattro.
2.2. La Corte di appello sarebbe incorsa in una palese illogicità, avendo escluso qualsivoglia rilevanza al nuovo dato probatorio emerso e del quale si chiedeva l’ulteriore approfondimento anche mediante perizia, ritenendo che gli accertamenti richiesti non avrebbero avuto il carattere della decisività a fronte del riconoscimento di persone eseguito dal teste oculare.
In tal modo, la Corte di appello avrebbe anche illogicamente escluso l’incidenza sulla credibilità del teste – che aveva riferito della presenza di soli quattro rapinatori – rispetto all’accertamento della riconducibilità del fatto ad un numero maggiore di soggetti.
Nell’interesse di NOME COGNOME è stato proposto un unico motivo, per vizio di motivazione e violazione di legge, con il quale si propongono le medesime doglianze già esaminate con riguardo alla posizione dell’altro ricorrente.
Il ricorrente specifica, in particolare, che la sentenza di condanna era stata emessa sul presupposto che, nell’autovettura rubata, fossero state rinvenute le impronte del solo proprietario della stessa, mentre non erano state rinvenute le impronte dei ricorrenti.
Le nuove acquisizioni, invece, attestavano di per sé la presenza di ulteriori tre
soggetti, oltre i quattro già ritenuti presenti, il che rappresenterebbe un elemento dirimente quanto meno ai fini del giudizio di ammissibilità della revisione.
Anziché limitarsi a tale aspetto, la Corte di appello aveva compiuto una valutazione nel merito, peraltro incorrendo in una manifesta illogicità, supponendo che il mancato rinvenimento delle impronte dei ricorrenti era da attribuirsi all’utilizzo di guanti, il che avrebbe impedito di rinvenire impronte nell’autovettura.
Sostiene il ricorrente che il giudizio espresso dalla Corte sarebbe manifestamente erroneo, avendo completamente omesso di valutare che – a fronte della sostanziale certa presenza di almeno altri tre soggetti non identificati – non poteva affermarsi, come sostenuto dal teste, che la rapina era stata perpetrata da quattro persone.
Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
La sentenza impugnata è stata pronunciata a seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte, essendosi ritenuto che, nella precedente decisione, la Corte di appello non avesse adeguatamente valutato e motivato in ordine alla non decisività delle prove nuove addotte dai ricorrenti.
La sentenza emessa in sede di rinvio ha tenuto conto di tali indicazioni ed ha reso una motivazione immune da censure in ordine alla sicura carenza del requisito della decisività delle prove richieste dai ricorrenti.
A tal fine deve considerarsi che, per consolidata giurisprudenza, anche nella fase rescindente è richiesta una delibazione non superficiale, sia pure sommaria, degli elementi addotti per capovolgere la precedente statuizione di colpevolezza e tale sindacato ricomprende necessariamente il controllo preliminare sulla presenza di eventuali profili di non persuasività e di incongruenza, rilevabili in astratto, oltre che di non decisività delle allegazioni poste a fondamento dell’impugnazione straordinaria (da ultimo, Sez.5, n.1969 del 20/11/2020, dep.2021, Rv. 280405).
La Corte di appello si è attenuta a tale principio spiegando le ragioni per cui l’individuazione di ulteriori soggetti – oltre a quelli già individuati – coinvolti ne vicenda non rappresenta un elemento dirimente ai fini del proscioglimento dei ricorrenti.
2.2. A tale conclusione la Corte di appello è giunta ricostruendo il fatto così come accertato in via definitiva e sottolineando che la responsabilità degli imputati
si fonda essenzialmente sul riconoscimento effettuato dal teste oculare, il quale ha anche riferito della presenza di quattro persone direttamente coinvolte nella rapina.
Le nuove impronte individuate e la possibilità di effettuare accertamenti sui profili genetici rinvenuti sulla bottiglia non sono in alcun modo idonee ad incidere, in maniera decisiva, sul richiamato quadro probatorio, in quanto attengono ad una fase successiva rispetto a quella dell’esecuzione della rapina.
La Corte di appello (si veda pg. 7) ha chiaramente precisato che gli oggetti sui quali sono state individuate le impronte e i profili genetici sono stati rinvenuti a seguito del ritrovamento dell’autovettura data alle fiamme.
In particolare, la bottiglia, contenente residui di liquido infiammabile, era rivenuta nelle immediate adiacenze dell’autovettura, mentre la confezione di dolci si trovava all’interno dell’abitacolo.
Sulla base di tali elementi, con argomentazione immune da censure, si è ritenuto che le prove nuove sarebbero state unicamente idonee a dimostrare la partecipazione di soggetti diversi dai ricorrenti alla fase successiva alla rapina, culminata con l’incendio dell’autovettura, senza che da ciò si potesse trarre alcun elemento idoneo a sovvertire il quadro probatorio che aveva condotto alla condanna.
Si tratta di una conclusione corretta, posto che la prova fondante la condanna è costituita dal riconoscimento effettuato dal teste oculare, dato rispetto al quale è del tutto irrilevante accertare il concorso di ulteriori soggetti – oltre ai quattr indicati – ad una fase distinta e successiva rispetto a quella della rapina.
Le difese, invero, fondano la pretesa decisività delle nuove prove su un sillogismo indimostrato e, cioè, che i soggetti che hanno partecipato all’incendio dell’autovettura devono essere necessariamente coincidenti con gli autori della rapina.
Si tratta di un dato del tutto ipotetico e costituente il presupposto logico inespresso dell’istanza di revisione che, tuttavia, la Corte di appello ha correttamente disatteso, nel momento in cui ha motivato in ordine alla non decisività delle nuove prove.
2.3. A diverse conclusioni non può neppure giungersi valorizzando il principio secondo cui la comparazione fra le prove nuove e quelle sulle quali si fonda la condanna irrevocabile non richiede solo il confronto di ogni singola prova nuova, isolatamente considerata, con quelle già esaminate, occorrendo, altresì, una valutazione unitaria e globale della loro attitudine dimostrativa, da sole o congiunte a quelle del precedente giudizio, rispetto al risultato finale del proscioglimento; ne consegue che il rapporto tra prove pregresse e prove
introdotte in sede di revisione deve essere espresso in termini di “riconsiderazione”, valorizzando la funzione dinamica del complessivo giudizio probatorio conseguente all’introduzione dei novum (Sez.5, n. 7217 dell’11/12/2018, dep. 2019, Rv. 275619).
I ricorrenti hanno sostenuto che, ove si fosse dimostrata la presenza di più persone, oltre ai quattro autori indicati dal teste oculare, la complessiva attendibilità della sua deposizione, ivi compreso il riconoscimento, sarebbe venuta meno.
L’argomento, per quanto suggestivo, è manifestamente infondato, proprio perché non vi è alcuna incompatibilità logica tra la commissione del reato da parte di un certo numero di persone e la partecipazione di altri ad una fase distinta e successiva.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. .
PQM
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente