Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17197 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17197 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. udito il difensore, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso, di cui ha chiesto l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Brescia ha rigettato la richiesta di revisione di NOME COGNOME in riferimento alla sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 12 settembre 2016, confermata dalla Corte di appello di Milano il 28 aprile 2017, divenuta irrevocabile il 31 gennaio 2019.
La condanna ha avuto ad oggetto un episodio di furto, con violazione di domicilio, in danno di NOME COGNOME, e il connesso delitto di falsa attribuzione della qualifica di carabiniere, espediente utilizzato per trarre in inganno la persona offesa, reati commessi in Milano il 22 febbraio 2012: e un episodio di furto con violazione di domicilio in danno di NOME COGNOME e della di lui moglie NOME COGNOME, oltre il connesso delitto di falsa attribuzione della qualifica di carabinier servito a trarre in inganno le persone offese, reati commessi in Milano il 25 febbraio 2012.
Detta sentenza è stata già oggetto di un giudizio di revisione con pronuncia della Corte di appello di Brescia del 18 gennaio 2021, divenuta irrevocabile il 9 giugno 2022.
La presente richiesta di revisione attiene soltanto alla parte di condanna, non interessata dalla precedente impugnazione straordinaria, avente ad oggetto i reati in danno di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, ed è sostenuta dalla produzione di una nuova prova costituita da un documento di trasporto emesso dalla ditta RAGIONE_SOCIALE del 25 febbraio 2012. Il documento attesta che proprio in quella data, data del furto, alle ore 9,03 COGNOME sottoscrisse tale documento con cui la ditta aveva trasportato ad Asti, in INDIRIZZO, dei tirafondi, e che dunque si trovava in un luogo e ad un orario incompatibili con la sua presenza in Milano, alle ore 10,00, luogo ed ora in cui fu commesso il furto oggetto di condanna.
La Corte di appello ha a tal proposito rilevato che non è stato possibile acquisire copia dei registri contabili onde verificare l’effettiva registrazione de fattura relativa al documento di trasporto. È allora evidente che la produzione di una fattura, di cui non vi è alcuna prova di corretta registrazione, ha ben poco peso probatorio. Peraltro, detto documento non prova nulla, perché, anche dando per dimostrato che la firma sia dell’imputato, ben potrebbe averla apposta anche in altro momento, non coincidente con la data e l’ora indicati nel documento. Non può poi tralasciarsi che agli atti vi è un documento di trasporto prodotto dal ricorrente, con indicazione del INDIRIZZO e nessuna scrittura a penna, mentre la copia del documento di trasporto acquisita dagli operanti presso la ditta RAGIONE_SOCIALE ittis
reca, cancellato a penna, il INDIRIZZO con l’indicazione del diverso numero 190 e sotto la dicitura “tirafondi da consegnare vi è, scritto a penna, la frase “non far pagare ordine papà”. Lo stesso documento ha dunque due versioni, per nulla identiche. Ciò rende ancora meno attendibile la tesi del richiedente.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore di NOME COGNOME, che ha articolato più motivi.
4.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione. La Corte di appello ha operato una lettura parcellizzata dei dati di prova; ha omesso di considerare le argomentazioni espresse dalla medesima Corte nel primo giudizio di revisione e le loro rilevanti implicazioni. Non ha considerato che la Corte di appello, investita della revisione in riferimento agli episodi di furto ai danni di NOME COGNOME, anch’essi accertati principalmente mediante individuazione fotografica ad opera della persona offesa, ha disposto l’assoluzione del ricorrente avendo accertato che nel giorno e nell’ora dei furti egli si trovata in altra citt Cuneo, ed era ivi stato controllato dall’RAGIONE_SOCIALE. E ciò, nonostante il riconoscimento effettuato da NOME COGNOME fosse stato quello più sicuro in quanto avvenuto lo stesso giorno del furto. Non si vede pertanto come ora possa dirsi che il riconoscimento fotografico operato da NOME COGNOME sia in grado di fondare una dichiarazione di colpevolezza. Si consideri a tal proposito che la stessa NOME COGNOME aveva messo in dubbio, con le dichiarazioni dibattimentali, il valore della individuazione fotografica operata in sede di indagini.
La Corte di appello non si è curata della incidenza e delle conseguenze della inoppugnabile decisione di assoluzione pronunciata in sede di revisione con la conseguenza di aver reso una motivazione mancante ed apparente, incongrua ed illogica.
4.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione. Il rinvenimento del documento di trasporto della ditta RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto essere risolutivo perché prova della completa estraneità di COGNOME anche rispetto al reato commesso in danno di NOME COGNOME e del di lei marito NOME COGNOME. A ciò si aggiunga la consulenza grafologica, prodotta dalla difesa, che ha confermato che la sottoscrizione “COGNOME NOME” apposta sul documento di trasporto era stata vergata proprio dall’imputato. I motivi posti alla base del rigetto della richiesta di revisione sono chiaramente fondati su un travisamento dei fatti e su prospettazioni illogiche e inverosimili. La Corte di appello non ha considerato che il documento non è una fattura ma un documento di trasporto e che in relazione a tale consegna non è mai stata emessa alcuna fattura in quanto si era tratta~to di un mero omaggio. La consegna di cui al r documento di trasporto è stata effettuata proprio il 25 febbraio 2012 in qAnto il
documento viaggia con la data effettiva del trasporto. È impossibile che COGNOME abbia apposto la firma su tale documento in altro momento, come immotivatamente ipotizzato dalla Corte di appello.
Le discrepanze rilevate dalla Corte di appello tra la copia del documento di trasporto rilasciata al cliente, NOME COGNOME, e quella rimasta presso l’azienda fornitrice trovano semplice spiegazione nel fatto che il trasportatore, se riscontra delle incongruenze o delle imprecisioni, non interviene direttamente, dovendo limitarsi a curare il trasporto, ma le comunica al suo rientro in sede ed è l’azienda che provvede ad effettuare le correzioni sulla propria copia del documento.
4.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio per omessa assunzione di prova decisiva e difetto di motivazione. La Corte non ha per nulla motivato la decisione di non assumere la testimonianza di NOME COGNOME e NOME COGNOME, coloro che provvidero alla redazione del documento di trasporto e alla consegna a NOME COGNOME il 25 febbraio 2021 dei sei tirafondi da cementare, e di NOME COGNOME, convivente di NOME COGNOME.
4.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza ha sovvertito illegittimamente il contenuto normativo di cui all’art. 533 cod. proc. pen., secondo cui il giudice può pronunciare condanna soltanto se l’imputato risulta colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio.
4.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. La Corte di appello ha omesso qualsiasi considerazione in merito alla pena irrogata e in punto di riconoscimento delle attenuanti generiche una volta accertata l’estraneità di NOME COGNOME ai furti in danno di NOME COGNOME.
Il Procuratore generale ha depositato memoria con cui ha sollecitato l’annullamento con rinvio della impugnata sentenza.
Considerato in diritto
Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
La Corte di appello ha dato luogo al richiesto giudizio di revisione, aprendo la fase dibattimentale, ma ha omesso di valutare compiutamente la prova documentale, a cui pure ha riconosciuto il carattere di novità avendo superato la cd. fase rescindente del giudizio come è dato desumere in ragione dell’assenza di una preliminare ordinanza di inammissibilità.
È pur vero che, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la inammissibilità della richiesta, per valutazione di inidoneità del dedotta prova nuova a sovvertire il giudizio di condanna, può esser operata anche
quando si è già approdati alla fase del giudizio, secondo quanto affermato, tra le altre, da Sez. 2, n. 34773 del 17/05/2018, Rv. 273452, per la quale “la Corte d’Appello può rivalutare la richiesta e dichiararne con sentenza l’inammissibilità, non solo nel corso o all’esito del dibattimento, ma anche nella fase degli atti preliminari, allorquando risulti, per qualsiasi ragione, che le prove richieste manchino del requisito della novità o della idoneità a provocare l’assoluzione del condanNOME, non residuando in tal caso alcun ulteriore accertamento che giustifichi il prosieguo del dibattimento e lo svolgimento di ulteriore attività difensiva. (Fattispecie in cui è stato escluso che la citazione a giudizio del condanNOME, pur ad esito dell’annullamento disposto dalla Corte di cassazione, implichi necessariamente il vaglio sul profilo dell’ammissibilità dell’istanza di revisione)”.
Nel caso in esame, però, la Corte di appello, all’esito del dibattimento, ha pronunciato nel merito rigettando la richiesta, e non dichiarandola inammissibile, con un esame che, almeno formalmente, non si è esaurito nella rivalutazione della astratta idoneità del novum a determinare, in uno con le prove già raccolte, il proscioglimento.
La Corte di appello ha dato atto di aver tentato un approfondimento istruttorio per mezzo dell’acquisizione di copia dei registri contabili per una verifica dell’effettiva registrazione della fattura relativa al documento di trasporto emesso dalla ditta RAGIONE_SOCIALE; ha poi considerato, data l’impossibilità di acquisizione di copia dei registri, la portata probatoria del documento prodotto dalla difesa come prova nuova e ha tratto il convincimento che esso non abbia alcun peso, dal momento che la sottoscrizione di NOME COGNOME potrebbe essere stata apposta in altra data e in altro luogo, diversi da quelli indicati nel documento stesso.
Non ha raffrontato, poi, a causa con ogni probabilità della ritenuta inconsistenza probatoria, il novum prodotto dal richiedente con le prove già acquisite, in particolare con il riconoscimento operato dalla persona offesa dell’autore del furto.
3. La motivazione resa dalla Corte di appello non fa emergere, con la necessaria compiutezza, l’adempimento dell’obbligo, che grava sul giudice della cd. fase rescissoria della revisione come già statuito da Sez. 5, n. 43565 del 21/06/2019, Rv. 277538, di “fornire adeguata giustificazione logica dell’esame delle risultanze processuali e, in caso di rigetto, di indicare i motivi per i quali le “prove nuove” dedotte nel giudizio sono inidonee ad incrinare il quadro probatorio posto alla base della sentenza di condanna. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione del giudice territoriale che aveva affermato apoditticamente la possibile, e non verificata, falsità o non riferibilità al ricorren della documentazione sanitaria fornita per comprovare il ricovero del ricorrente in
Albania nel giorno in cui veniva commesso, in territorio italiano, l’omicidio per il quale era stato condanNOME)”.
Proprio con la pronuncia da ultimo indicata si è ulteriormente evidenziato, in modo del tutto condivisibile, che “… ciò che non è consentito è ridurre il giudizi rescissorio ai contenuti di quello rescindente … attraverso l’esame delle ragioni del ricorrente basato su un esame meramente cartolare e, soprattutto, superficiale ed autoreferenziale dell’elemento probatorio portato come novum dalla difesa”. La pronuncia che chiude la fase cd. rescissoria, si è proseguito, non può risolversi in un giudizio inammissibilità mascherato da formule che appartengono all’esame del merito, come appunto il rigetto della richiesta, nella misura in cui quel giudizio non è sostenuto da una seria verifica della veridicità di quanto dedotto dal condanNOME che deduca la novità di un dato di prova.
4. La Corte di appello ha trattato il documento di trasporto come fosse una fattura e non si comprende quale avrebbe potuto essere l’utilità dell’approfondimento istruttorio per mezzo della acquisizione dei registri contabili. Ha ipotizzato che il documento di trasporto possa recare una sottoscrizione di NOME COGNOME apposta in data e luogo del tutto differenti da quelli ivi indicati, in tal modo ha esplicitato una mera congettura che non è sostenuta da alcun dato oggettivo. In tal senso non possono rilevare le difformità tra la copia del documento acquisita in atti e la copia del documento che restò nella disponibilità dei trasportatori, perché il fatto che detta ultima copia sia ;ata modificata con indicazioni e cancellazioni operate con penna su dati diversi dal giorno, dall’ora e dal luogo della consegna, nulla può dire sulla veridicità di dette risultanze, che coincidono con quelle che si traggono dalla copia in atti.
A fronte della ipotizzata non veridicità di quanto indicato nella copia del documento di trasporto sarebbe stato logicamente conseguente assumere la testimonianza dei traportatori, onde riscontrare la rispondenza al vero di quanto attestato dal documento.
Negata alla prova nuova l’idoneità a concorrere al mutamento del contesto probatorio, la Corte di appello ha omesso di valutarne l’incidenza in concreto sul materiale già acquisito e non ha quindi dato conto delle ragioni per le quali le prove che hanno sostenuto l’affermazione di responsabilità restano refrattarie alla indicazione di una prova d’alibi non ulteriormente esplorata.
Per quanto esposto, la sentenza impugnata merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
Così deciso, il 25 gennaio 2024
Il co sigliere estensore
Il Presidente